Council Regulation (EC) No 2272/2004 of 22 December 2004 extending the definitive anti-dumping duty imposed by Regulation (EC) No 769/2002 on imports of coumarin originating in the People's Republic of China to imports of coumarin consigned from India or Thailand, whether declared as originating in India or Thailand or not

Published date31 December 2004
Subject MatterCommercial policy,Dumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 395, 31 December 2004
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31.12.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 396/18

REGOLAMENTO (CE) N. 2272/2004 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2004

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 769/2002 relativo alle importazioni di cumarina originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di cumarina spedita dall'India o dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o meno originaria dell'India o della Thailandia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (in seguito denominato «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

(1) A seguito di un riesame in previsione della scadenza, con il regolamento (CE) n. 769/2002 (2) (in seguito denominato «il regolamento iniziale»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo di 3 479 EUR/t sulle importazioni di cumarina, classificabile al codice NC ex 2932 21 00, originaria della Repubblica popolare cinese (in seguito denominata «RPC»).

2. Domanda

(2) Il 24 febbraio 2004 la Commissione ha ricevuto, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento di base, una domanda per l'apertura di un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di cumarina originarie della RPC (in seguito denominata «la domanda»). La domanda è stata presentata dal Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC) (in seguito denominato «il richiedente») per conto dell'unico produttore comunitario.
(3) Dalla domanda risulta che, dopo l'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni di cumarina originarie della RPC, la configurazione degli scambi ha subito un cambiamento, come dimostra l'aumento notevole delle importazioni dello stesso prodotto dall'India e dalla Thailandia.
(4) Questa diversa configurazione degli scambi sarebbe dovuta al trasbordo in India e in Thailandia di cumarina originaria della RPC. È stato inoltre affermato che non c'erano motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti a giustificare tali cambiamenti, a parte l'istituzione del dazio sulle importazioni di cumarina originarie della RPC.
(5) Infine, il richiedente ha dichiarato che gli effetti riparatori del dazio istituito sulla cumarina originaria della RPC risultavano compromessi in termini di quantitativi e di prezzi. Le importazioni di cumarina originarie della RPC sarebbero state sostituite da ingenti volumi di importazioni di cumarina dall'India e dalla Thailandia. Esistevano, inoltre, elementi di prova sufficienti del fatto che questo incremento delle importazioni avveniva a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure vigenti e che tali prezzi erano oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per la cumarina originaria della RPC.

3. Apertura

(6) Con il regolamento (CE) n. 661/2004 (3) (in seguito denominato «il regolamento di apertura»), la Commissione ha avviato un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di cumarina originarie della RPC con le importazioni di cumarina spedita dall'India o dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia dichiarato o meno originario di tali paesi e, conformemente agli articoli 13, paragrafo 3 e 14, paragrafo 5 del regolamento di base, ha chiesto alle autorità doganali di registrare, a decorrere dal 9 aprile 2004, le importazioni di cumarina spedita dall'India o dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia dichiarato o meno originario di tali paesi, classificabile al codice NC ex 2932 21 00 (codici TARIC 2932210011 e 2932210015). La Commissione ha informato le autorità della RPC, dell'India e della Thailandia dell'apertura dell'inchiesta.

4. Inchiesta

(7) La Commissione ha notificato l'apertura dell'inchiesta alle autorità della RPC, dell'India e della Thailandia, ai produttori/esportatori, agli importatori della Comunità notoriamente interessati e al richiedente. Sono stati inviati questionari ai produttori/esportatori della RPC e dell'India (non sono noti produttori thailandesi), nonché agli importatori della Comunità menzionati nella domanda o che hanno collaborato all'inchiesta della Commissione che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore. Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base o l'elaborazione di conclusioni sulla base dei dati disponibili.
(8) Non sono pervenute risposte dai produttori o dagli esportatori della RPC o della Thailandia. Hanno risposto entro la scadenza al questionario un produttore esportatore indiano e un importatore non collegato della Comunità. La Commissione ha effettuato una verifica presso la sede del seguente produttore esportatore indiano:
Atlas Fine Chemicals Pvt. Ltd, Nasik, India

5. Periodo dell'inchiesta

(9) L'inchiesta ha riguardato il periodo 1o aprile 2003-31 marzo 2004 (in seguito denominato «il PI»). Per esaminare la modificazione della configurazione degli scambi sono stati raccolti dati riguardanti il periodo compreso tra il 2000 e la fine del PI.

B. ESITO DELL'INCHIESTA

1. Considerazioni generali/livello di collaborazione

a) Thailandia

(10) Nessun produttore o esportatore thailandese di cumarina si è manifestato o ha collaborato all'inchiesta. Pertanto, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, è stato necessario elaborare conclusioni relative alle esportazioni di cumarina spedita dalla Thailandia verso la Comunità sulla base dei dati disponibili. All'inizio dell'inchiesta, le autorità della Thailandia erano state informate sulle conseguenze della mancata collaborazione, come previsto all'articolo 18, paragrafo 6 del regolamento di base.

b) India

(11) Ha collaborato un produttore esportatore indiano, Atlas Fine Chemicals Pvt. Ltd, India («Atlas»), che in volume e valore rappresenta più del 90 % delle importazioni complessive di cumarina dall'India durante il PI.
(12) Atlas ha dichiarato nelle risposte al questionario che nessuna delle sue società collegate è impegnata, direttamente o indirettamente, nel commercio e nella produzione di cumarina. Tuttavia, durante una verifica è stato accertato che Atlas acquista dalle sue due società collegate in India, Monolith Chemicals Pvt. Ltd. e Aims Impex Pvt. Ltd., la cumarina originaria della RPC che dette società importano in India.

c) RPC

(13) Nessun produttore o esportatore cinese ha collaborato all'inchiesta.
(14) È stato comunicato alle società interessate che l'omessa collaborazione avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base. Esse sono state inoltre informate sulle conseguenze della mancata collaborazione.

2. Prodotto in esame e prodotto simile

(15) Il prodotto che sarebbe oggetto di elusione è, come indicato nel regolamento iniziale, la cumarina attualmente classificabile al codice NC ex 2932 21 00. La cumarina è una polvere cristallina biancastra dall'odore caratteristico di fieno appena tagliato. È impiegata principalmente come sostanza chimica aromatica e come fissante nella preparazione di composti profumati, che sono utilizzati nella produzione di detersivi, cosmetici e profumi.
(16) La cumarina può essere ottenuta attraverso due diversi processi di sintesi, partendo dal fenolo (reazione di Perkin), o dall’o-Cresolo (reazione di Raschig). Tuttavia, la cumarina prodotta tramite questi due processi ha le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base ed è destinata alle stesse applicazioni.
(17) In base alle informazioni raccolte durante l'inchiesta dall'unico produttore indiano che ha collaborato e tenuto conto della omessa collaborazione degli altri produttori indiani e delle parti interessate thailandesi, si deve concludere, in mancanza di prove contrarie, che la cumarina esportata nella Comunità dalla RPC e quella spedita dall'India e dalla Thailandia hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e sono destinate alle stesse applicazioni. Esse devono pertanto essere considerate prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

3. Modificazione della configurazione degli scambi

(18) Come summenzionato, la modificazione della configurazione degli scambi è stata attribuita al trasbordo in India e in Thailandia.

Thailandia

(19) Dal momento che nessuna società thailandese ha collaborato all'inchiesta, le esportazioni dalla Thailandia nella Comunità sono state determinate sulla base dei dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Pertanto, per stabilire i prezzi all'esportazione e i quantitativi importati dalla Thailandia sono stati utilizzati i dati Eurostat, le informazioni più attendibili a disposizione.
(20) Durante il PI le importazioni di cumarina dalla Thailandia, inesistenti nel 2000, ammontavano a 211 tonnellate. Le importazioni dalla Thailandia sono iniziate nell'ottobre 2001, alcuni mesi dopo l'apertura del riesame in previsione della scadenza conclusosi nel 2002 (qui di seguito denominato
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