Council Regulation (EC) No 309/2007 of 19 March 2007 amending the Financial Regulation of 27 March 2003 applicable to the 9th European Development Fund

Published date08 January 2008
Subject MatterEuropean Development Fund (EDF),Financial provisions
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23.3.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 82/1

REGOLAMENTO (CE) N. 309/2007 DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2007

che modifica il regolamento finanziario del 27 marzo 2003 per il 9o Fondo europeo di sviluppo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’accordo di partenariato concluso tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) («accordo ACP-CE»),

vista la decisione n. 5/2005 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 25 giugno 2005, relativa alle misure transitorie applicabili dalla data della firma alla data dell’entrata in vigore dell’accordo di partenariato ACP-CE riveduto (2),

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») (3),

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell’accordo di partenariato tra gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un’assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE (4) («accordo interno»), in particolare l’articolo 31,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Corte dei conti (5),

previa consultazione della Banca europea per gli investimenti,

considerando quanto segue:

(1) Il 27 marzo 2003 il Consiglio ha adottato il regolamento finanziario per il 9o Fondo europeo di sviluppo (6) che stabilisce il quadro giuridico per la gestione finanziaria del 9o Fondo europeo di sviluppo («FES»).
(2) Tale regolamento fa riferimento, in quanto pietra angolare, al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7) («regolamento finanziario generale»).
(3) La decisione n. 2/2002 del Consiglio dei Ministri ACP-CE, del 7 ottobre 2002, relativa all’attuazione degli articoli 28, 29 e 30 dell’allegato IV dell’accordo di Cotonou (8), definisce la regolamentazione generale e i capitolati generali d’oneri applicabili agli appalti di lavori, forniture e servizi finanziati dal FES nonché le norme in materia di procedura di conciliazione e di arbitrato applicabili a tali appalti.
(4) Il presente regolamento dovrebbe anticipare le previste modifiche dell’allegato IV dell’accordo ACP-CE modificato, che farà riferimento in modo più generico alla regolamentazione comunitaria relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti e che dovrebbe essere rispecchiato da riferimenti all’allegato IV negli articoli 74, 76, 77 e 78 del regolamento finanziario applicabile al 9o FES.
(5) È opportuno tener conto degli emendamenti e delle modifiche proposti mediante il regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, al fine di favorire l’esecuzione del 9o FES.
(6) Il regolamento finanziario per il 9o Fondo europeo di sviluppo dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento finanziario del 27 marzo 2003 per il 9o Fondo europeo di sviluppo è modificato come segue:

1) all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Nell’ambito della gestione decentrata la Commissione provvede all’esecuzione finanziaria delle risorse del FES secondo le modalità di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 fatta salva la delega di funzioni residue agli organismi di cui all’articolo 14, paragrafo 3.»;
2) all’articolo 14, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: «La possibilità di espletare indirettamente le funzioni d’esecuzione, secondo le disposizioni dei paragrafi da 2 a 7 del presente articolo e dell’articolo 15, in caso di gestione decentrata si applica anche alla delega di funzioni residue agli organismi di
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