Council Regulation (EC) No 31/2008 of 15 November 2007 on the conclusion of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Madagascar

Published date18 January 2008
Subject MatterFisheries policy,External relations
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 15, 18 January 2008
L_2008015IT.01000101.xml
18.1.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 15/1

REGOLAMENTO (CE) N. 31/2008 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2007

relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) La Comunità e la Repubblica del Madagascar hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità della Repubblica del Madagascar.
(2) È nell’interesse della Comunità approvare il suddetto accordo.
(3) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar.

Il testo dell’accordo è accluso al presente regolamento (1).

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate nel protocollo dell’accordo sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:

Categoria di pesca Tipo di peschereccio Stato membro Licenze o contingente
Pesca del tonno Tonniere congelatrici con reti a circuizione Spagna 23
Francia 19
Italia 1
Pesca del tonno Pescherecci con palangari di superficie di stazza superiore a 100 GT Spagna 25
Francia 13
Portogallo 7
Regno Unito 5
Pesca del tonno Pescherecci con palangari di superficie di stazza inferiore o pari a 100 GT Francia 26
Pesca demersale Pesca sperimentale con lenza o con palangaro di profondità Francia 5

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate nel protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi esercitano attività di pesca nell’ambito del presente accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca malgascia, secondo le modalità...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT