Council Regulation (EC) No 315/2007 of 19 March 2007 laying down transitional measures derogating from Regulation (EC) No 2597/97 as regards drinking milk produced in Estonia

Published date08 January 2008
Subject MatterMilk products,Common customs tariff
L_2007084IT.01000101.xml
24.3.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 84/1

REGOLAMENTO (CE) N. 315/2007 DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2007

che prevede misure transitorie di deroga al regolamento (CE) n. 2597/97 per quanto riguarda il latte alimentare prodotto in Estonia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) In deroga al regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa le disposizioni complementari dell’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare (1), il regolamento (CE) n. 749/2004 della Commissione, del 22 aprile 2004, recante misure transitorie concernenti il latte alimentare prodotto in Estonia (2), autorizza la consegna e la vendita in Estonia di latte alimentare prodotto in Estonia avente un tenore di materia grassa del 2,5 %. Tale deroga scade il 30 aprile 2007.
(2) In considerazione delle abitudini dei consumatori estoni e delle difficoltà di adattamento alla normativa comunitaria, nonché del fatto che diversi altri Stati membri beneficiano di deroghe analoghe con scadenza il 30 aprile 2009, è opportuno prorogare la deroga che autorizza la consegna e la vendita in Estonia di latte alimentare prodotto in Estonia avente un tenore di materia grassa del 2,5 %,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2597/97, il latte alimentare prodotto in Estonia avente un tenore di materia grassa del 2,5 % può essere consegnato o venduto in Estonia a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica fino al 30 aprile 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

Horst SEEHOFER


(1) GU L 351 del 23.12.1997, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1602/1999 (GU L 189 del 22.7.1999, pag. 43).

(2) GU L 118 del 23.4.2004, pag. 5.


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