Council Regulation (EC) No 431/2009 of 18 May 2009 amending Regulation (EC) No 332/2002 establishing a facility providing medium-term financial assistance for Member States' balances of payments

Published date27 May 2009
Subject MatterBalance of payments
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 128, 27 May 2009
L_2009128IT.01000101.xml
27.5.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 128/1

REGOLAMENTO (CE) N. 431/2009 DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del Comitato economico e finanziario,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

considerando quanto segue:

(1) L’ampiezza e l’intensità della crisi finanziaria internazionale incidono sulla potenziale domanda di sostegno finanziario a medio termine della Comunità da parte degli Stati membri che non fanno parte dell’area dell’euro e rendono necessario un consistente aumento del massimale dell’esposizione creditizia da concedere agli Stati membri di cui al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio (3) da 25 a 50 miliardi EUR.
(2) Alla luce dell’esperienza recente acquisita nel funzionamento del sostegno finanziario a medio termine, è opportuno chiarire i compiti e le responsabilità della Commissione e degli Stati membri interessati dall’attuazione del regolamento (CE) n. 332/2002. Inoltre, le condizioni per la concessione del sostegno finanziario dovrebbero essere specificate in un memorandum d’intesa concluso dalla Commissione e dallo Stato membro interessato.
(3) Occorre chiarire le regole che disciplinano alcuni aspetti della gestione finanziaria del sostegno finanziario della Comunità. Per ragioni operative, è opportuno invitare lo Stato membro interessato a depositare il sostegno finanziario di cui ha beneficiato in un conto speciale presso la sua Banca centrale nazionale e a trasferire gli importi dovuti in un conto presso la Banca centrale europea alcuni giorni prima della data di scadenza.
(4) L’adeguata gestione del sostegno finanziario comunitario ricevuto è fondamentale. Pertanto, fatto salvo l’articolo 27 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, il presente regolamento dovrebbe prevedere la possibilità per la Corte dei conti europea e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode, quando lo ritengono opportuno, di effettuare controlli nello Stato membro che riceve il sostegno finanziario a medio termine della Comunità, come già previsto negli accordi di prestito esistenti.
(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 332/2002.
(6) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi immediatamente a tutti gli accordi di prestito nuovi e a quelli esistenti
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