Council Regulation (EC) No 508/2007 of 7 May 2007 opening tariff quotas for imports into Bulgaria and Romania of raw cane sugar for supply to refineries in the marketing years 2006/2007, 2007/2008 and 2008/2009

Published date11 May 2007
Subject MatterSugar,Accession,Common customs tariff
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 122, 11 May 2007
L_2007122IT.01000101.xml
11.5.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 122/1

REGOLAMENTO (CE) N. 508/2007 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2007

recante apertura di contingenti tariffari per le importazioni in Bulgaria e in Romania di zucchero di canna greggio destinato all’approvvigionamento delle raffinerie nelle campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), fissa il fabbisogno tradizionale comunitario di approvvigionamento di zucchero destinato alla raffinazione. Tale disposizione è stata modificata dal regolamento (CE) n. 2011/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, recante adattamento, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea, del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, del regolamento (CE) n. 318/2006 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e del regolamento (CE) n. 320/2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità (2), al fine di ripartire, nelle campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento assegnando 198 748 tonnellate alla Bulgaria e di 329 636 tonnellate alla Romania.
(2) In Bulgaria e in Romania, le raffinerie a tempo pieno dipendono in gran parte dalle importazioni di zucchero di canna greggio provenienti dai fornitori tradizionali di taluni paesi terzi.
(3) Per evitare interruzioni nella fornitura di zucchero di canna greggio alle raffinerie a tempo pieno di Bulgaria e Romania, appare necessario aprire contingenti tariffari per l’importazione di tale zucchero da paesi terzi negli Stati membri in questione, a copertura del periodo relativo alle campagne per le quali il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento è stato ripartito tra gli Stati membri.
(4) I titoli di importazione rilasciati nel quadro dei contingenti tariffari aperti dal presente regolamento dovrebbero essere riservati alle raffinerie a tempo pieno accreditate in Bulgaria e in Romania.
(5) L’importo del dazio applicabile alle importazioni realizzate nel quadro dei contingenti tariffari aperti dal presente regolamento dovrebbe essere fissato a un livello che garantisca una leale concorrenza sul mercato comunitario dello zucchero senza tuttavia risultare proibitivo per le importazioni in Bulgaria e in Romania. Tenuto conto del fatto che le importazioni nel quadro di questi contingenti tariffari possono essere realizzate a partire da qualsiasi paese terzo, è dunque opportuno fissare il livello del dazio di importazione a 98 EUR/t, ossia allo stesso livello fissato per lo zucchero «concessioni CXL» ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (3).
(6) In un secondo tempo è possibile che il controllo e la gestione dei contingenti tariffari aperti dal presente regolamento impongano un adeguamento dei criteri fissati per le diciture che devono recare le domande di titoli di importazione e i titoli stessi. Affinché sia possibile procedere agli adeguamenti necessari in funzione dell’evoluzione della situazione del mercato, occorre conferire alla Commissione il potere di modificare l’articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.
(7) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Apertura di contingenti tariffari per l’importazione di zucchero di canna greggio destinato alla raffinazione

1. Per la campagna 2006/2007 sono aperti contingenti tariffari a un dazio di 98 EUR/t, per un totale di 396 288 tonnellate in equivalente zucchero bianco, per l’importazione da qualsiasi paese terzo di zucchero di canna greggio destinato alla raffinazione di cui al codice NC 1701 11 10.

I quantitativi da importare sono ripartiti come segue:

Bulgaria: 149 061 tonnellate,
Romania: 247 227 tonnellate.

2. Per ciascuna delle campagne 2007/2008 e 2008/2009 sono aperti contingenti tariffari a un dazio di 98 EUR/t, per un totale di 528 384 tonnellate in equivalente zucchero bianco, per l’importazione da qualsiasi paese terzo di zucchero di canna greggio destinato alla raffinazione di cui al codice NC 1701 11 10.

I quantitativi da importare per ciascuna campagna sono ripartiti come segue:

Bulgaria: 198 748 tonnellate,
Romania: 329 636 tonnellate.

3. Il dazio di 98 EUR/t di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica allo zucchero greggio della qualità tipo definita nell’allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006.

Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 98 EUR/t è aumentato o diminuito, secondi i casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato.

4. I quantitativi importati nell’ambito dei contingenti tariffari di cui ai paragrafi 1 e 2 recano i numeri d’ordine che figurano nell’allegato I.

Articolo 2

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006

Le norme relative ai titoli di importazione e ai fabbisogni tradizionali di approvvigionamento fissate dal regolamento (CE) n. 950/2006 si applicano alle importazioni di zucchero nel quadro dei contingenti tariffari aperti dal presente regolamento, salvo ove diversamente disposto dall’articolo 3 dello stesso.

Articolo 3

Titoli di importazione

1. Le domande di titoli di importazione per i quantitativi di cui all’articolo 1 sono presentate, a seconda del caso, alle autorità competenti della Bulgaria o della Romania.

2. Le domande di titoli di importazione possono essere presentate solo da...

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