Council Regulation (EC) No 703/2009 of 27 July 2009 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of wire rod originating in the People’s Republic of China and terminating the proceeding concerning imports of wire rod originating in the Republic of Moldova and Turkey

Published date05 August 2009
Subject MatterCommercial policy,Dumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 203, 05 August 2009
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5.8.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 203/1

REGOLAMENTO (CE) N. 703/2009 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 2009

che istituisce un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di vergelle originarie della Repubblica moldova e della Turchia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il regolamento di base), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure provvisorie

(1) Con il regolamento (CE) n. 112/2009 (2) (il regolamento provvisorio), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese (RPC) e della Repubblica moldova (RM).
(2) Si rileva che il procedimento era stato aperto in seguito ad una denuncia presentata da Eurofer (il denunziante) per conto di produttori che rappresentano una quota rilevante, in questo caso oltre il 25 %, della produzione comunitaria totale di vergelle.

2. Fase successiva della procedura

(3) In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l’istituzione delle misure antidumping provvisorie (divulgazione delle conclusioni provvisorie), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l’opportunità di essere sentite. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. A tal fine è stata effettuata un’ulteriore visita di verifica presso la sede della seguente società: Produttore comunitario:
Celsa UK Holding Limited, Cardiff, Regno Unito.
(4) La Commissione ha inoltre continuato l’inchiesta relativamente agli aspetti connessi all’interesse della Comunità e ha effettuato un’analisi dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite da alcuni utilizzatori della Comunità.
(5) Si ricorda, come indicato al considerando 13 del regolamento provvisorio, che l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2007 e il 31 marzo 2008 (periodo dell’inchiesta o PI). Per quanto riguarda l’analisi delle tendenze utili ai fini della valutazione del pregiudizio, la Commissione ha esaminato i dati relativi al periodo compreso tra il 2004 e la fine del PI (periodo in esame).
(6) Alcune parti interessate hanno giudicato scorretta la scelta del 2004 per la valutazione del pregiudizio in quanto si tratterrebbe di un anno eccezionalmente buono per il livello elevato della domanda e dei margini di profitto. Esse hanno chiesto pertanto di escludere il 2004 dal periodo in esame.
(7) A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, il periodo dell’inchiesta dovrebbe riguardare un periodo immediatamente a ridosso dell’inizio del procedimento. Nel caso della presente inchiesta va ricordato che essa è stata aperta l’8 maggio 2008. Quanto all’analisi delle tendenze utili ai fini della valutazione del pregiudizio, essa riguarda di norma il periodo dei tre o quattro anni precedenti l’apertura dell’inchiesta, il cui termine coincide con la fine del periodo dell’inchiesta. Nel caso in esame si è proceduto in questi termini. Pertanto, ai fini della scelta di tale periodo, è irrilevante che il 2004 o qualsiasi altro anno nell’arco del periodo in esame siano stati o meno eccezionalmente buoni.
(8) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è inteso raccomandare l’istituzione di misure antidumping definitive sulle importazioni di vergelle originarie della RPC, la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo del dazio provvisorio e la chiusura del procedimento relativo alle importazioni di vergelle originarie della RM e della Turchia. È stato inoltre fissato un termine dalla divulgazione di queste informazioni entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni.
(9) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e le conclusioni provvisorie sono state, se del caso, modificate di conseguenza.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(10) Il prodotto in esame è costituito da vergelle o bordione laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate, di ferro, di acciai non legati o di acciai legati diversi dall’acciaio inossidabile, originari della RPC, della RM e della Turchia (il prodotto in esame o vergelle), dichiarati di norma ai codici NC 7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50 e 7227 90 95. Il prodotto in esame non comprende le vergelle di acciaio inossidabile.
(11) Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, una parte interessata ha asserito che le vergelle classificate al codice NC 7213 91 90 non andavano incluse nella definizione del prodotto in esame giacché i poteri di procura conferiti al denunziante e al suo rappresentante legale non contemplavano specificamente questo tipo di prodotto.
(12) A questo proposito va precisato, innanzitutto, che la denuncia comprendeva il codice NC suindicato. In secondo luogo, il prodotto in esame è stato definito principalmente, all’inizio dell’inchiesta, in funzione delle sue caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base. Infine, i codici NC, applicabili per la dichiarazione delle importazioni del prodotto in esame, sono determinati durante l’inchiesta e, in particolare, al momento dell’istituzione dei dazi definitivi. Ciò risulta chiaramente anche dal testo dell’avviso di apertura in cui si afferma che i codici NC pertinenti sono forniti a titolo puramente indicativo (3). Inoltre, si è concluso che le vergelle dichiarate sotto il suddetto codice NC presentano le stesse caratteristiche di base indicate nell’avviso di apertura e, di conseguenza, rientrano nella definizione del prodotto in esame. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(13) Secondo un produttore esportatore e un utilizzatore, un tipo specifico di vergelle, segnatamente le nappe a trama per pneumatici, classificate al codice NC 7213 91 20, differiscono notevolmente da altri tipi di vergelle quanto a caratteristiche fisiche e tecniche, usi finali, intercambiabilità e percezione dei consumatori. Essi hanno chiesto pertanto che le nappe a trama per pneumatici siano escluse dall’ambito della presente inchiesta.
(14) Tale affermazione e tali specifiche argomentazioni sono state sottoposte ad un’analisi approfondita. In primo luogo è stato stabilito che i diversi tipi di vergelle, tra cui le nappe a trama per pneumatici, che rientrano nella definizione del prodotto, possiedono le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e appartengono, di conseguenza, alla stessa categoria di prodotti.
(15) In secondo luogo, anche se si può affermare che le nappe a trama per pneumatici sono relativamente più sofisticate e costose degli altri tipi di vergelle oggetto della presente inchiesta, ciò non implica che le nappe a trama per pneumatici importate dalla RPC presentino caratteristiche molto diverse da quelle delle nappe a trama per pneumatici prodotte nella Comunità.
(16) Inoltre, dall’inchiesta risulta che durante il periodo in esame sono state importate dal paese interessato nappe a trama per pneumatici. Si è trattato di importazioni in quantità limitate, ma la loro esistenza dimostra che i produttori esportatori oggetto della presente inchiesta erano in grado di produrre questo tipo di vergelle.
(17) Di conseguenza, sulla base dei fatti e delle considerazioni di cui sopra, non si è ritenuto giustificato escludere le nappe a trama per pneumatici dall’ambito dell’inchiesta. Pertanto, la richiesta ha dovuto essere respinta.
(18) In mancanza di ulteriori osservazioni riguardo al prodotto in esame o al prodotto simile, si confermano i considerando 13 e 14 del regolamento provvisorio.

C. DUMPING

1. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

1.1. RPC

(19) In assenza di altre osservazioni in merito allo statuto TEM dei produttori esportatori cinesi, si confermano le conclusioni dei considerando da 27 a 31 del regolamento provvisorio.

1.2. RM

(20) Si rammenta che l’unico esportatore moldovo che ha accettato di collaborare non ha soddisfatto nessuno dei cinque criteri per beneficiare del TEM. Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, la società ha ribadito le sue osservazioni formulate in precedenza riguardo alla decisione della Commissione di non concederle il TEM, già analizzate e discusse in sede di esame della richiesta del TEM e nelle conclusioni provvisorie. L’esportatore moldovo ha contestato le conclusioni per quanto riguarda i cinque criteri previsti per beneficiare del TEM, ma non ha fornito elementi di prova a sostegno delle sue affermazioni.
(21) L’esportatore sostiene, in particolare, che la Commissione contraddice se stessa quando, nella valutazione del primo criterio, riconosce alle cosiddette autorità della regione transnistriana
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