Council Regulation (EC) No 805/2008 of 7 August 2008 repealing the anti-dumping duties imposed by Regulation (EC) No 437/2004 on imports of large rainbow trout originating in Norway

Published date13 August 2008
Subject MatterCommercial policy,Dumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 217, 13 August 2008
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13.8.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 217/1

REGOLAMENTO (CE) N. 805/2008 DEL CONSIGLIO

del 7 agosto 2008

che abroga il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 437/2004 sulle importazioni di trote grosse arcobaleno originarie della Norvegia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9 e l’articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

(1) Il Consiglio, in seguito ad un’inchiesta antidumping («inchiesta originaria»), con il regolamento (CE) n. 437/2004 (2) ha istituito un dazio antidumping definitivo alle importazioni di trote grosse arcobaleno («il prodotto in esame» quale definito nel considerando 19) originarie della Norvegia. Il dazio definitivo è stato imposto sotto forma di un dazio ad valorem a livello nazionale del 19,9 % («le misure in vigore»).

2. Richiesta di riesame e apertura

(2) Il 12 marzo 2007 la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame intermedio parziale presentata da diversi produttori ed esportatori del prodotto in esame: Sjøtroll Havbruk AS, Lerøy Fossen AS, Firda Sjøfarmer AS, Coast Seafood AS, Hallvard Leroy AS e Sirena Norway AS («i richiedenti») a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
(3) I richiedenti hanno affermato, presentando sufficienti elementi di prova prima facie, che le circostanze in base alle quali sono state istituite le misure sono mutate e che tali mutamenti sono duraturi. I richiedenti hanno sostenuto, presentando elementi di prova prima facie, che i loro prezzi all’esportazione verso il mercato comunitario sono notevolmente aumentati, molto più dei prezzi interni e del costo di produzione in Norvegia. Inoltre, hanno dichiarato che da questo derivava una riduzione del dumping ben al di sotto del livello delle misure in vigore e che, di conseguenza, il mantenimento di tali misure al livello attuale non era più necessario per compensare il dumping. Questi elementi di prova sono stati giudicati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento.
(4) Di conseguenza, dopo avere consultato il comitato consultivo, la Commissione ha aperto, il 15 maggio 2007, con la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3) («l’avviso di apertura»), un riesame intermedio parziale delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di trote grosse arcobaleno originarie della Norvegia ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
(5) Tale riesame ha riguardato solamente il dumping allo scopo di determinare se fosse necessario mantenere, abrogare o modificare le misure in vigore.

3. Parti interessate dal procedimento

(6) La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento tutti gli esportatori/produttori conosciuti stabiliti in Norvegia, i commercianti, gli importatori e le associazioni notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del regno di Norvegia. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare per iscritto le proprie osservazioni e di chiedere un’audizione entro il termine stabilito nell’avviso di apertura.

4. Campionamento

(7) La sezione 5, lettera a), dell’avviso di apertura, indicava che la Commissione può decidere di ricorrere al campionamento, a norma dell’articolo 17 del regolamento di base. In risposta alla richiesta a norma della sezione 5, lettera a), punto i) dell’avviso di apertura, 298 aziende, rappresentanti più del 70 % delle licenze di produzione in uso durante il periodo dell’inchiesta, hanno fornito le informazioni richieste entro il termine specificato. Di queste, 123 erano esportatori e/o produttori di trote grosse arcobaleno. Le esportazioni erano effettuate direttamente o indirettamente tramite commercianti collegati o indipendenti.
(8) In considerazione del gran numero di società interessate, si è deciso di ricorrere alle disposizioni relative al campionamento. A tal fine, è stato selezionato un campione di produttori con i maggiori volumi di esportazioni verso la Comunità (produttori esportatori) d’intesa con l’industria norvegese.
(9) Conformemente all’articolo 17, del regolamento di base, la selezione del campione si è basata sul massimo volume rappresentativo di esportazioni che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.
(10) Le società che non sono state inserite nel campione hanno presentato richiesta di determinazione di un margine di dumping individuale. Tuttavia, considerato il gran numero di richieste e di società incluse nel campione, si è ritenuto che l’esame dei singoli casi sarebbe stato indebitamente gravoso ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base e avrebbe impedito la tempestiva conclusione dell’inchiesta. Le richieste di determinazione di margini individuali sono state quindi respinte.
(11) Uno dei produttori esportatori inclusi nel campione ha dichiarato di non essere in grado di rispondere al questionario antidumping. È stato perciò escluso dal campione e le conclusioni che lo riguardano sono state stabilite sulla base dei dati disponibili, come disposto dall’articolo 18 del regolamento di base.
(12) L’inchiesta ha anche mostrato che altri due produttori esportatori inclusi nel campione non avevano esportato nella Comunità il prodotto in esame, prodotto da essi o dalle loro società collegate, nel corso del periodo dell’inchiesta di riesame. Non essendo disponibile alcun prezzo all’esportazione, non è stato possibile calcolare un margine di dumping per questi produttori esportatori.
(13) I tre produttori esportatori inclusi nel campione finale rappresentavano circa il 33 % delle esportazioni norvegesi di trote grosse arcobaleno verso la Comunità e il 31 % del volume della produzione norvegese nel corso del periodo dell’inchiesta di riesame; sono quindi stati considerati rappresentativi.
(14) Per quanto riguarda gli importatori, per permettere alla Commissione di decidere se un campionamento fosse necessario, sezione 5, lettera a), punto ii), dell’avviso di apertura gli importatori comunitari erano invitati a comunicare le informazioni specificate. Solo tre di essi hanno risposto al formulario di campionamento. Dato lo scarso numero di importatori disposti a collaborare, in questo caso non è stato necessario ricorrere a un campionamento.
(15) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. A questo scopo, ha invitato tutte le parti notoriamente interessate e le parti che si sono manifestate entro i termini fissati nell’avviso di apertura a cooperare al procedimento e a compilare i relativi questionari.
(16) La Commissione ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
a) Produttori in Norvegia
Marine Harvest AS, Bergen, Norvegia,
Hallvard Leroy AS, Bergen, Norvegia,
Sjotroll Havbruk AS, Bekkjarvik, Norvegia,
Svanoy Havbruk AS, Svanoybukt, Norvegia,
Hyen Laks AS, Hyen, Norvegia.
b) Operatori commerciali collegati in Norvegia
Coast Seafood AS, Maloy, Norvegia,
Skaar Norway AS, Floro, Norvegia.
(17) Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi di essere sentite.

5. Periodo dell’inchiesta

(18) L’inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo dal 1o aprile 2006 al 31 marzo 2007 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(19) Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale, cioè le trote grosse arcobaleno (Oncorhynchus mykiss), fresche, refrigerate o congelate, in forma di pesci interi (con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo, o decapitate, senza branchie e senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo) o di filetti (di peso superiore a 0,4 kg per pezzo), originarie della Norvegia (di seguito «il prodotto in esame»).
(20) Il prodotto è attualmente classificabile nei codici NC 0302 11 20, 0303 21 20, 0304 19 15 e 0304 29 15, i quali corrispondono a diverse presentazioni del prodotto stesso (pesci interi freschi o refrigerati, filetti freschi o refrigerati, pesci interi congelati e filetti congelati).

2. Prodotto simile

(21) Come stabilito nell’inchiesta iniziale e confermato dalla presente inchiesta, il prodotto in esame e quello prodotto e venduto sul mercato interno della Norvegia presentano le stesse caratteristiche fisiche di base e hanno lo stesso impiego. Sono stati quindi considerati prodotti simili, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. Poiché il presente riesame ha riguardato soltanto il dumping, nessuna conclusione è stata formulata riguardo alle trote prodotte e vendute dall’industria comunitaria sul mercato comunitario.

C. DUMPING

1. Generalità

(22) I produttori norvegesi di trote grosse arcobaleno vendevano il prodotto in esame nella Comunità o direttamente, o tramite commercianti collegati o indipendenti. Solo le vendite identificabili destinate al mercato comunitario effettuate direttamente o tramite società stabilite in Norvegia collegate ai produttori esportatori
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