Council Regulation (EEC) No 877/82 of 16 April 1982 suspending imports of all products originating in Argentinap

Published date16 April 1982
Subject MatterCommercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 102, 16 April 1982
EUR-Lex - 31982R0877 - IT 31982R0877

Regolamento (CEE) n. 877/82 del Consiglio, del 16 aprile 1982, che sospende l' importazione di qualsiasi prodotto originario dell' Argentina

Gazzetta ufficiale n. L 102 del 16/04/1982 pag. 0001 - 0002


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REGOLAMENTO (CEE) N. 877/82 DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 1982

che sospende l'importazione di qualsiasi prodotto originario dell'Argentina

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che la grave situazione risultante dall'invasione delle Isole Falkland da parte dell'Argentina, che è stata oggetto della risoluzione 502 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha dato luogo a deliberazioni nel quadro della cooperazione politica europea che hanno in particolare condotto alla decisione che saranno prese misure economiche nei confronti dell'Argentina in conformità delle pertinenti disposizioni dei trattati comunitari;

considerando che, in seguito alle misure già adottate dal Regno Unito, gli Stati membri si sono consultati a norma dell'articolo 224 del trattato che istituisce la Comunità economica europea;

considerando che, nel quadro di questa consultazione, è risultata la necessità di prendere misure urgenti e uniformi e che per tale ragione gli Stati membri hanno deciso di ricorrere all'adozione di un regolamento del Consiglio a norma del trattato;

considerando che, in tali condizioni, gli interessi della Comunità e degli Stati membri esigono la sospensione provvisoria dell'importazione di qualsiasi prodotto originario dell'Argentina;

considerando che occorre evitare che il presente regolamento pregiudichi i titoli di importazione accordati e gli impegni contratti anteriormente alla sua entrata in vigore; che tuttavia non occorre applicare disposizioni transitorie per le importazioni nel Regno Unito che sono state oggetto delle misure britanniche con decorrenza 7 aprile;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È sospesa l'importazione per l'immissione in libera pratica nella Comunità di qualsiasi prodotto originario dell'Argentina.

Articolo 2

1. Il presente regolamento non osta all'immissione in libera pratica dei prodotti originari dell'Argentina

- accompagnati da titoli di importazione rilasciati anteriormente alla data della sua entrata in vigore, nei quali...

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