Council Regulation (EEC) No 3626/82 of 3 December 1982 on the implementation in the Community of the Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora

Published date31 December 1982
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 384, 31 December 1982
EUR-Lex - 31982R3626 - IT

Regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione

Gazzetta ufficiale n. L 384 del 31/12/1982 pag. 0001 - 0061
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 4 pag. 0021
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0060
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 4 pag. 0060


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3626/82 DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 1982

relative all ' applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione , in seguito denominata « convenzione » , è stata aperta alla firma il 3 marzo 1973 ; che l ' obiettivo della convenzione è di proteggere talune specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione , regolamentando il commercio internazionale degli animali e delle piante appartenenti a queste specie , nonchù delle parti o dei prodotti facilmente identificabili , ottenuti a partire da detti animali o piante ;

considerando che la risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri , riuniti in sede di Consiglio , del 17 maggio 1977 , concernente il proseguimento e l ' attuazione in materia ambientale ( 4 ) sottolinea che la Comunità è interessata alla protezione della flora e della fauna selvatiche e che l ' attuazione della convenzione costituisce un ' importante misura ai fini della protezione di queste ultime ;

considerando che , per conseguire i propri obiettivi , la convenzione si avvale principalmente di strumenti di politica commerciale imponendo restrizioni e controlli rigorosi al commercio internazionale di esemplari delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate ;

considerando che , per la protezione delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione , è necessario , a livello della Comunità , assicurare l ' applicazione uniforme di taluni strumenti di politica commerciale da utilizzare in applicazione della convenzione ; che , in considerazione del suo campo d ' applicazione , il presente regolamento non dovrebbe incidere sulle competenze nazionali per quanto riguarda l ' adozione di misure di protezione di carattere diverso ;

considerando che le misure relative all ' applicazione della convenzione negli scambi non devono pregiudicare la libera circolazione dei prodotti all ' interno della Comunità e devono applicarsi solo agli scambi con i paesi terzi ;

considerando che l ' esistenza a livello degli Stati membri di misure d ' applicazione non uniformi rischierebbe di provocare distorsioni nella concorrenza all ' interno della Comunità ;

considerando che la convenzione riguarda animali e piante , vivi o morti , e loro parti o prodotti , facilmente identificabili , ottenuti a partire da detti animali o piante ; che per rendere effettiva l ' applicazione della convenzione è necessario adottare un elenco comune dei principali prodotti e delle principali parti , nonchù le condizioni alle quali altre merci potranno essere inserite nel campo di applicazione del presente regolamento ;

considerando che lo stato di conservazione di talune specie rende opportuno che la Comunità adotti misure di conservazione più severe di quelle previste dalla convenzione ;

considerando che , per pervenire alla più efficace conservazione possibile della flora e fauna selvatiche , può rivelarsi necessario che gli Stati membri mantengano o prendano , in conformità del trattato , misure più rigorose di quelle previste dal presente regolamento ;

considerando che l ' applicazione del presente regolamento postula che s ' instauri una procedura comunitaria ai fini del rilascio e della presentazione delle licenze di esportazione , riesportazione , importazione e introduzione in provenienza dal mare di esemplari ( specimens ) delle specie contemplate dalla convenzione ; che l ' applicazione del presente regolamento implica inoltre la designazione di organi di gestione e di autorità scientifiche negli Stati membri ;

considerando che per assicurare la piena efficacia del divieto di importazione è necessario prevedere una regolamentazione delle condizioni di commercializzazione degli esemplari delle specie elencate nell ' allegato I della convenzione e nell ' allegato C , parte 1 , del presente regolamento ;

considerando che determinati esemplari importati e spediti in un altro Stato membro devono essere oggetto di un controllo specifico riguardante il luogo di destinazione ;

considerando che , per snellire le formalità inerenti all ' introduzione nella Comunità delle specie di cui alle appendici II e III della convenzione e non menzionate nell ' allegato C del presente regolamento , è sembrato possibile prevedere per gli Stati membri la facoltà di applicare una procedura più semplice di quella licenza di importazione ;

considerando che per facilitare le procedure doganali è opportuno prevedere la possibilità degli Stati membri di designare uno o più punti di entrata e di uscita dove le merci interessate devono essere presentate ;

considerando che , al fine di facilitare i controlli , i marchi , i sigilli e i contrassegni destinati all ' identificazione delle merci devono rispondere a dei modelli uniformi ;

considerando che la conservazione delle specie minacciate pone ancora dei problemi che richiedono l ' avvio di lavori scientifici e che questi lavori permetteranno di valutare l ' efficacia delle misure prese ; che occorre inoltre predisporre dei metodi per la sorveglianza del commercio di taluni prodotti e parti ottonuti a partire da queste specie ;

considerando che occorre assicurare l ' uniforme applicazione del presente regolamento e prevedere a tal fine una procedura comunitaria che consenta di adottare le modalità di applicazione entro congrui termini ; che è necessario organizzare , nell ' ambito di un comitato , una stretta ed efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in questo settore ;

considerando che le finalità della convenzione corrispondon a taluni obiettivi della Comunità in materia ambientale previsti dai programmi di azione in materia ambientale ; che occorre applicare in maniera uniforme nella Comunità le norme della convenzione ; che , poichù i poteri specifici d ' azione necessari a tal fine non sono previsti dal trattato , occorre far ricorso all ' articolo 235 del trattato ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La convenzione figurante nell ' allegato A è applicabile nella Comunità alle condizioni previste dagli articoli seguenti .

Applicando il presente regolamento saranno rispettati gli obiettivi ed i principi della convenzione .

Articolo 2

Gli esemplari ai quali si applica il presente regolamento sono i seguenti :

a ) qualsiasi animale o pianta , vivo o morto , delle specie elencate nell ' appendice I della convenzione , qualsiasi parte o prodotto ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie ed elencati nell ' allegato B del presente regolamento , nonchù qualsiasi altra merce , se da un documento giustificativo , ovvero dall ' imballaggio , dal marchio o dall ' etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulta trattarsi di parti o di prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie ;

b ) qualsiasi animale o pianta , vivo o morto , delle specie elencate nell ' appendice II della convenzione , qualsiasi parte o prodotto ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie ed elencati nell ' allegato B del presente regolamento , nonchù qualsiasi altra merce , se da un documento giustificativo , ovvero dall ' imballaggio , dal marchio o dall ' etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulta trattarsi di parti o di prodotti di animali appartenenti a queste stesse specie ;

c ) qualsiasi animale o pianta , vivo o morto , delle specie elencate nell ' appendice III della convenzione e qualsiasi parte o prodotto ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie ed elencati nell ' allegato B del presente regolamento .

Articolo 3

1 . Gli esemplari delle specie elencate nell ' allegato C , parte 1 , sono considerati come esemplari delle specie elencate nell ' appendice I della convenzione .

2 . L ' introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell ' allegato C , parte 2 , è subordinata ad una licenza di importazione a norma dell ' articolo 10 , paragrafo 1 , lettera b ) .

Articolo 4

Le modifiche che è necessario apportare alle appendici I , II e III della convenzione ed all ' allegato B del presente regolamento , a seguito di modifiche decise dalle parti alla convenzione e accettate dalla Comunità , nonchù le eventuali aggiunte all ' allegato B , sono apportate conformemente alla procedura fissata all ' articolo 21 , paragrafi 2 e 3 .

Articolo 5

1 . L ' introduzione nella Comunità di esemplari di cui agli articoli 2 e 3 è subordinata alla presentazione , presso l ' ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali , di una licenza d ' importazione o certificato d ' importazione previsti a tal fine all ' articolo 10 .

2 . L ' esportazione o la riesportazione fuori della Comunità di esemplari di cui all ' articolo 2 è subordinata alla presentazione , presso l ' ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali , del...

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