Council Regulation (EEC) No 3626/82 of 3 December 1982 on the implementation in the Community of the Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora
Published date | 31 December 1982 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 384, 31 December 1982 |
Regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione
Gazzetta ufficiale n. L 384 del 31/12/1982 pag. 0001 - 0061
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 4 pag. 0021
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0060
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 4 pag. 0060
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3626/82 DEL CONSIGLIO
del 3 dicembre 1982
relative all ' applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 ,
vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,
considerando che la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione , in seguito denominata « convenzione » , è stata aperta alla firma il 3 marzo 1973 ; che l ' obiettivo della convenzione è di proteggere talune specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione , regolamentando il commercio internazionale degli animali e delle piante appartenenti a queste specie , nonchù delle parti o dei prodotti facilmente identificabili , ottenuti a partire da detti animali o piante ;
considerando che la risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri , riuniti in sede di Consiglio , del 17 maggio 1977 , concernente il proseguimento e l ' attuazione in materia ambientale ( 4 ) sottolinea che la Comunità è interessata alla protezione della flora e della fauna selvatiche e che l ' attuazione della convenzione costituisce un ' importante misura ai fini della protezione di queste ultime ;
considerando che , per conseguire i propri obiettivi , la convenzione si avvale principalmente di strumenti di politica commerciale imponendo restrizioni e controlli rigorosi al commercio internazionale di esemplari delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate ;
considerando che , per la protezione delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione , è necessario , a livello della Comunità , assicurare l ' applicazione uniforme di taluni strumenti di politica commerciale da utilizzare in applicazione della convenzione ; che , in considerazione del suo campo d ' applicazione , il presente regolamento non dovrebbe incidere sulle competenze nazionali per quanto riguarda l ' adozione di misure di protezione di carattere diverso ;
considerando che le misure relative all ' applicazione della convenzione negli scambi non devono pregiudicare la libera circolazione dei prodotti all ' interno della Comunità e devono applicarsi solo agli scambi con i paesi terzi ;
considerando che l ' esistenza a livello degli Stati membri di misure d ' applicazione non uniformi rischierebbe di provocare distorsioni nella concorrenza all ' interno della Comunità ;
considerando che la convenzione riguarda animali e piante , vivi o morti , e loro parti o prodotti , facilmente identificabili , ottenuti a partire da detti animali o piante ; che per rendere effettiva l ' applicazione della convenzione è necessario adottare un elenco comune dei principali prodotti e delle principali parti , nonchù le condizioni alle quali altre merci potranno essere inserite nel campo di applicazione del presente regolamento ;
considerando che lo stato di conservazione di talune specie rende opportuno che la Comunità adotti misure di conservazione più severe di quelle previste dalla convenzione ;
considerando che , per pervenire alla più efficace conservazione possibile della flora e fauna selvatiche , può rivelarsi necessario che gli Stati membri mantengano o prendano , in conformità del trattato , misure più rigorose di quelle previste dal presente regolamento ;
considerando che l ' applicazione del presente regolamento postula che s ' instauri una procedura comunitaria ai fini del rilascio e della presentazione delle licenze di esportazione , riesportazione , importazione e introduzione in provenienza dal mare di esemplari ( specimens ) delle specie contemplate dalla convenzione ; che l ' applicazione del presente regolamento implica inoltre la designazione di organi di gestione e di autorità scientifiche negli Stati membri ;
considerando che per assicurare la piena efficacia del divieto di importazione è necessario prevedere una regolamentazione delle condizioni di commercializzazione degli esemplari delle specie elencate nell ' allegato I della convenzione e nell ' allegato C , parte 1 , del presente regolamento ;
considerando che determinati esemplari importati e spediti in un altro Stato membro devono essere oggetto di un controllo specifico riguardante il luogo di destinazione ;
considerando che , per snellire le formalità inerenti all ' introduzione nella Comunità delle specie di cui alle appendici II e III della convenzione e non menzionate nell ' allegato C del presente regolamento , è sembrato possibile prevedere per gli Stati membri la facoltà di applicare una procedura più semplice di quella licenza di importazione ;
considerando che per facilitare le procedure doganali è opportuno prevedere la possibilità degli Stati membri di designare uno o più punti di entrata e di uscita dove le merci interessate devono essere presentate ;
considerando che , al fine di facilitare i controlli , i marchi , i sigilli e i contrassegni destinati all ' identificazione delle merci devono rispondere a dei modelli uniformi ;
considerando che la conservazione delle specie minacciate pone ancora dei problemi che richiedono l ' avvio di lavori scientifici e che questi lavori permetteranno di valutare l ' efficacia delle misure prese ; che occorre inoltre predisporre dei metodi per la sorveglianza del commercio di taluni prodotti e parti ottonuti a partire da queste specie ;
considerando che occorre assicurare l ' uniforme applicazione del presente regolamento e prevedere a tal fine una procedura comunitaria che consenta di adottare le modalità di applicazione entro congrui termini ; che è necessario organizzare , nell ' ambito di un comitato , una stretta ed efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in questo settore ;
considerando che le finalità della convenzione corrispondon a taluni obiettivi della Comunità in materia ambientale previsti dai programmi di azione in materia ambientale ; che occorre applicare in maniera uniforme nella Comunità le norme della convenzione ; che , poichù i poteri specifici d ' azione necessari a tal fine non sono previsti dal trattato , occorre far ricorso all ' articolo 235 del trattato ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
La convenzione figurante nell ' allegato A è applicabile nella Comunità alle condizioni previste dagli articoli seguenti .
Applicando il presente regolamento saranno rispettati gli obiettivi ed i principi della convenzione .
Articolo 2
Gli esemplari ai quali si applica il presente regolamento sono i seguenti :
a ) qualsiasi animale o pianta , vivo o morto , delle specie elencate nell ' appendice I della convenzione , qualsiasi parte o prodotto ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie ed elencati nell ' allegato B del presente regolamento , nonchù qualsiasi altra merce , se da un documento giustificativo , ovvero dall ' imballaggio , dal marchio o dall ' etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulta trattarsi di parti o di prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie ;
b ) qualsiasi animale o pianta , vivo o morto , delle specie elencate nell ' appendice II della convenzione , qualsiasi parte o prodotto ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie ed elencati nell ' allegato B del presente regolamento , nonchù qualsiasi altra merce , se da un documento giustificativo , ovvero dall ' imballaggio , dal marchio o dall ' etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulta trattarsi di parti o di prodotti di animali appartenenti a queste stesse specie ;
c ) qualsiasi animale o pianta , vivo o morto , delle specie elencate nell ' appendice III della convenzione e qualsiasi parte o prodotto ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie ed elencati nell ' allegato B del presente regolamento .
Articolo 3
1 . Gli esemplari delle specie elencate nell ' allegato C , parte 1 , sono considerati come esemplari delle specie elencate nell ' appendice I della convenzione .
2 . L ' introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell ' allegato C , parte 2 , è subordinata ad una licenza di importazione a norma dell ' articolo 10 , paragrafo 1 , lettera b ) .
Articolo 4
Le modifiche che è necessario apportare alle appendici I , II e III della convenzione ed all ' allegato B del presente regolamento , a seguito di modifiche decise dalle parti alla convenzione e accettate dalla Comunità , nonchù le eventuali aggiunte all ' allegato B , sono apportate conformemente alla procedura fissata all ' articolo 21 , paragrafi 2 e 3 .
Articolo 5
1 . L ' introduzione nella Comunità di esemplari di cui agli articoli 2 e 3 è subordinata alla presentazione , presso l ' ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali , di una licenza d ' importazione o certificato d ' importazione previsti a tal fine all ' articolo 10 .
2 . L ' esportazione o la riesportazione fuori della Comunità di esemplari di cui all ' articolo 2 è subordinata alla presentazione , presso l ' ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali , del...
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