Council Regulation (EEC) No 3795/85 of 20 December 1985 adapting, on account of the accession of Spain and Portugal, Regulation (EEC) No 1674/72 laying down general rules for granting and financing aid for seed

Published date31 December 1985
Subject MatterAccession,Adjustment,Seeds and seedlings
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 367, 31 December 1985
EUR-Lex - 31985R3795 - IT 31985R3795

Regolamento (CEE) n. 3795/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 che adatta, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, il regolamento (CEE) n. 1674/72 che fissa le norme generali per la concessione ed il finanziamento dell'aiuto nel settore delle sementi

Gazzetta ufficiale n. L 367 del 31/12/1985 pag. 0021 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 20 pag. 0039
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 40 pag. 0023
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 20 pag. 0039
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 40 pag. 0023


REGOLAMENTO (CEE) N. 3795/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

che adatta, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo il regolamento (CEE) n. 1674/72 che fissa le norme generali per la concessione ed il finanziamento dell'aiuto nel settore delle sementi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo occorre procedere, in conformità dell'articolo 396 dell'atto di adesione, a taluni adattamenti del regolamento (CEE) n. 1674/72 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1659/81 (2);

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, le istituzioni della Comunità europea possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1674/72 viene aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Per la durata delle deroghe previste dall'articolo 344, paragrafo 1, dell'atto di adesione, l'aiuto è concesso anche per le sementi di base e le sementi certificate prodotte in Portogallo e oggetto di una decisione ai sensi dell'articolo 344, paragrafo 3, del suddetto atto».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

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