Council Regulation (EEC) No 855/84 of 31 March 1984 on the calculation and the dismantlement of the monetary compensatory amounts applying to certain agricultural products
Published date | 01 April 1984 |
Subject Matter | Monetary measures in the field of agriculture,Agriculture and Fisheries |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 90, 1 April 1984 |
Regolamento (CEE) n. 855/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 relativo al calcolo e allo smantellamento degli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti agricoli
Gazzetta ufficiale n. L 090 del 01/04/1984 pag. 0001 - 0009
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 30 pag. 0052
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 30 pag. 0052
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 855/84 DEL CONSIGLIO
del 31 marzo 1984
relativo al calcolo e allo smantellamento degli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti agricoli
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 e 43 ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 129 del Consiglio relativo al valore dell ' unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2543/73 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 ,
vista la proposta della Commissione ( 3 ) ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 4 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 5 ) ,
visto il parere del comitato monetario ,
considerando che nel settore agricolo l ' instabilità monetaria ha portato all ' introduzione di tassi di conversione specifici , intesi a garantire la stabilità dei prezzi dei prodotti agricoli ; che l ' applicazione di tali tassi rappresentativi determina livelli di prezzi diversi a seconda degli Stati membri ; che negli scambi tali differenze di prezzi devono essere compensate con l ' applicazione di importi compensativi monetari ; che questo regime ha creato difficoltà ;
considerando che l ' esperienza ha dimostrato che la reintegrazione del settore agricolo nella realtà economica mediante l ' allineamento dei tassi rappresentativi sui tassi centrali è difficilmente realizzabile , soprattutto per gli Stati membri che applicano importi compensativi monetari positivi il cui smantellamento determina una diminuzione dei prezzi in moneta nazionale ;
considerando che per tale motivo le differenze di prezzi che risultano dai tassi rappresentativi tendono a perpetuarsi ; che per ristabilire l ' unità del mercato occorre ridurre in futuro queste differenze ; che è quindi necessario stabilire regole per lo smantellamento degli importi compensativi monetari instaurati dal regolamento ( CEE ) n . 974/71 del Consiglio , del 12 maggio 1971 , relativo a talune misura di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all ' ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri ( 6 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2025/83 ( 7 ) ;
considerando che tali regole devono incidere sia sulle modalità di calcolo degli importi compensativi monetari che sui tassi rappresentativi ; che le conseguenti modifiche producono effetti anche ai fini della graduale soppressione degli importi differenziali introdotti dal regolamento ( CEE ) n . 1569/72 del Consiglio , del 20 luglio 1972 , che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone ( 8 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2027/83 ( 9 ) ;
considerando che è pertanto necessario evitare la creazione di nuovi importi compensativi monetari positivi attraverso una modifica dell ' attuale sistema di calcolo di tali importi , basandosi d ' ora in poi sulla moneta comunitaria più forte che rispetta il margine di fluttuazione del 2,25 % nel quadro del sistema monetario europeo ; che tale modifica del calcolo pu ò essere ottenuta applicando ai tassi centrali delle monete che rispettano il margine del 2,25 % il coefficiente in cui si esprimere la rivalutazione del tasso centrale che , nel quadro di un riallineamento , è maggiormente rivalutato rispetto all ' ECU ; che ne risulta un aumento corrispondente degli importi compensativi monetari negativi ;
considerando che il principio stesso del nuovo metodo di calcolo determina un moltiplicarsi di importi compensativi monetari negativi ; che è quindi appropriato introdurlo soltanto a titolo provvisorio per un periodo limitato , al termine del quale sarà opportuno valutarlo in funzione soprattutto dell ' esperienza acquisita ; che , qualora il Consiglio non avesse adottato prima dell ' inizio della campagna lattiera 1987/1988 decisioni intese sia a prorogare il sistema vigente sia a crearne uno nuovo , il regime applicabile dopo l ' introduzione dell ' ECU nella politica agricola comune sarà rimesso in vigore con effetto dall ' inizio della campagna 1987/1988 per ciascuno dei prodotti in questione ;
considerando che è opportuno utilizzare la modifica del sistema di calcolo anche per gli importi compensativi monetari positivi esistenti , diminuendo i più elevati di centrali delle monete che rispettano il margine di fluttuazione del 2,25 % il coefficiente di 1,033651 ; che è opportuno smantellare immediatamente gli importi monetari negativi creati con tale operazione e applicare detta modifica , in linea di massima , all ' inizio delle campagne dei prodotti interessati ;
considerando che in tale occasione è opportuno ravvicinare maggiormente , mediante una modifica del tasso rappresentativo del franco francese , della dracma greca e della lira italiana , il livello dei prezzi dei prodotti agricoli negli Stati membri in questione al livello dei prezzi comuni ; che per quanto riguarda la Germania e i Paesi Bassi è opportuno , con lo stesso obiettivo , rivalutare i tassi rappresentativi delle loro monete ;
considerando che l ' adattamento dei tassi deve tener conto degli effetti , in particolare sui prezzi , nonchù della situazione economica esistente negli Stati membri interessati ; che , soprattutto per queste ragioni , è necessario prevedere che i nuovi tassi siano applicati generalmente entro un termine ragionevole , di solito in concomitanza con l ' inizio della campagna o con una modifica dei prezzi , senza escludere , in taluni casi , un ' applicazione immediata per tutti i settori ;
considerando che , per evitare un trattamento diverso di prodotti interdipendenti...
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