Council Regulation (EEC) No 855/84 of 31 March 1984 on the calculation and the dismantlement of the monetary compensatory amounts applying to certain agricultural products

Published date01 April 1984
Subject MatterMonetary measures in the field of agriculture,Agriculture and Fisheries
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 90, 1 April 1984
EUR-Lex - 31984R0855 - IT 31984R0855

Regolamento (CEE) n. 855/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 relativo al calcolo e allo smantellamento degli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 090 del 01/04/1984 pag. 0001 - 0009
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 30 pag. 0052
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 30 pag. 0052


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 855/84 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1984

relativo al calcolo e allo smantellamento degli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 e 43 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 129 del Consiglio relativo al valore dell ' unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2543/73 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 ,

vista la proposta della Commissione ( 3 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 4 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 5 ) ,

visto il parere del comitato monetario ,

considerando che nel settore agricolo l ' instabilità monetaria ha portato all ' introduzione di tassi di conversione specifici , intesi a garantire la stabilità dei prezzi dei prodotti agricoli ; che l ' applicazione di tali tassi rappresentativi determina livelli di prezzi diversi a seconda degli Stati membri ; che negli scambi tali differenze di prezzi devono essere compensate con l ' applicazione di importi compensativi monetari ; che questo regime ha creato difficoltà ;

considerando che l ' esperienza ha dimostrato che la reintegrazione del settore agricolo nella realtà economica mediante l ' allineamento dei tassi rappresentativi sui tassi centrali è difficilmente realizzabile , soprattutto per gli Stati membri che applicano importi compensativi monetari positivi il cui smantellamento determina una diminuzione dei prezzi in moneta nazionale ;

considerando che per tale motivo le differenze di prezzi che risultano dai tassi rappresentativi tendono a perpetuarsi ; che per ristabilire l ' unità del mercato occorre ridurre in futuro queste differenze ; che è quindi necessario stabilire regole per lo smantellamento degli importi compensativi monetari instaurati dal regolamento ( CEE ) n . 974/71 del Consiglio , del 12 maggio 1971 , relativo a talune misura di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all ' ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri ( 6 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2025/83 ( 7 ) ;

considerando che tali regole devono incidere sia sulle modalità di calcolo degli importi compensativi monetari che sui tassi rappresentativi ; che le conseguenti modifiche producono effetti anche ai fini della graduale soppressione degli importi differenziali introdotti dal regolamento ( CEE ) n . 1569/72 del Consiglio , del 20 luglio 1972 , che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone ( 8 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2027/83 ( 9 ) ;

considerando che è pertanto necessario evitare la creazione di nuovi importi compensativi monetari positivi attraverso una modifica dell ' attuale sistema di calcolo di tali importi , basandosi d ' ora in poi sulla moneta comunitaria più forte che rispetta il margine di fluttuazione del 2,25 % nel quadro del sistema monetario europeo ; che tale modifica del calcolo pu ò essere ottenuta applicando ai tassi centrali delle monete che rispettano il margine del 2,25 % il coefficiente in cui si esprimere la rivalutazione del tasso centrale che , nel quadro di un riallineamento , è maggiormente rivalutato rispetto all ' ECU ; che ne risulta un aumento corrispondente degli importi compensativi monetari negativi ;

considerando che il principio stesso del nuovo metodo di calcolo determina un moltiplicarsi di importi compensativi monetari negativi ; che è quindi appropriato introdurlo soltanto a titolo provvisorio per un periodo limitato , al termine del quale sarà opportuno valutarlo in funzione soprattutto dell ' esperienza acquisita ; che , qualora il Consiglio non avesse adottato prima dell ' inizio della campagna lattiera 1987/1988 decisioni intese sia a prorogare il sistema vigente sia a crearne uno nuovo , il regime applicabile dopo l ' introduzione dell ' ECU nella politica agricola comune sarà rimesso in vigore con effetto dall ' inizio della campagna 1987/1988 per ciascuno dei prodotti in questione ;

considerando che è opportuno utilizzare la modifica del sistema di calcolo anche per gli importi compensativi monetari positivi esistenti , diminuendo i più elevati di centrali delle monete che rispettano il margine di fluttuazione del 2,25 % il coefficiente di 1,033651 ; che è opportuno smantellare immediatamente gli importi monetari negativi creati con tale operazione e applicare detta modifica , in linea di massima , all ' inizio delle campagne dei prodotti interessati ;

considerando che in tale occasione è opportuno ravvicinare maggiormente , mediante una modifica del tasso rappresentativo del franco francese , della dracma greca e della lira italiana , il livello dei prezzi dei prodotti agricoli negli Stati membri in questione al livello dei prezzi comuni ; che per quanto riguarda la Germania e i Paesi Bassi è opportuno , con lo stesso obiettivo , rivalutare i tassi rappresentativi delle loro monete ;

considerando che l ' adattamento dei tassi deve tener conto degli effetti , in particolare sui prezzi , nonchù della situazione economica esistente negli Stati membri interessati ; che , soprattutto per queste ragioni , è necessario prevedere che i nuovi tassi siano applicati generalmente entro un termine ragionevole , di solito in concomitanza con l ' inizio della campagna o con una modifica dei prezzi , senza escludere , in taluni casi , un ' applicazione immediata per tutti i settori ;

considerando che , per evitare un trattamento diverso di prodotti interdipendenti...

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