Council Regulation (EEC) No 3972/86 of 22 December 1986 on food-aid policy and food-aid management

Published date30 December 1986
Subject MatterDevelopment cooperation,Food aid,Provisions under Article 235 EEC
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 370, 30 December 1986
EUR-Lex - 31986R3972 - IT

Regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare

Gazzetta ufficiale n. L 370 del 30/12/1986 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 11 pag. 0339
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 11 pag. 0339


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3972/86 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1986

in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che l'aiuto alimentare persegue finalità umanitarie e costituisce uno degli elementi essenziali della politica comunitaria di cooperazione con i paesi in sviluppo;

considerando che l'aiuto alimentare deve inserirsi nella politica dei paesi in sviluppo intesa a migliorare la loro sicurezza alimentare, in particolare mediante l'attuazione di strategie alimentari;

considerando che è stato possibile concludere taluni accordi tra la Comunità e i paesi in sviluppo; che essi riguardano l'utilizzazione dell'aiuto fornito a questi ultimi dalla Comunità;

considerando che è opportuno che l'aiuto alimentare divenga un autentico strumento della politica comunitaria di cooperazione con detti paesi, consentendo in particolare alla Comunità di impegnarsi appieno in progetti pluriennali di sviluppo;

considerando che occorre a tal fine che la Comunità possa garantire flussi globali regolari di aiuto e, ove necessario, impegnarsi nei confronti dei paesi in sviluppo a fornire quantitativi minimi di prodotti nel quadro di programmi pluriennali specifici connessi con politiche di sviluppo, nonché nei confronti delle organizzazioni internazionali;

considerando che, se necessario, la Comunità può decidere di sostituire un'azione di aiuto alimentare con un'altra azione, conformemente al regolamento (CEE) n. 1755/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo all'attuazione di azioni sostitutive delle forniture di aiuto alimentare nel campo dell'alimentazione (3);

considerando che per garantire una gestione dell'aiuto alimentare più efficace e più conforme all'interesse e alle necessità dei paesi beneficiari e per migliorare le procedure di decisione e di attuazione è opportuno sostituire il regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/75 (4);

considerando che, per agevolare l'applicazione di alcune disposizioni previste, è d'uopo instaurare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato per l'aiuto alimentare;

considerando che il trattato non ha previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, diversi da quelli previsti all'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Obiettivi e orientamenti generali dell'aiuto alimentare

Articolo 1

La Comunità svolge, nel quadro della propria politica di cooperazione con i paesi in sviluppo, azioni di aiuto alimentare,

Articolo 2

1. Le azioni di aiuto alimentare di cui all'articolo 1 hanno in particolare lo scopo di:

- promuovere la sicurezza alimentare dei paesi e regioni beneficiari,

- migliorare il livello di nutrizione delle popolazioni beneficiarie,

- intervenire in situazioni d'emergenza,

- contribuire ad un equilibrato sviluppo economico e sociale dei...

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