Council Regulation (EEC) No 3640/85 of 20 December 1985 on the promotion, by financial support, of demonstration projects and industrial pilot projects in the energy field

Published date27 December 1985
Subject MatterEnergy,Provisions under Article 235 EEC
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 350, 27 December 1985
EUR-Lex - 31985R3640 - IT 31985R3640

Regolamento (CEE) n. 3640/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 inteso a promuovere, mediante un sostegno finanziario, progetti dimostrativi e progetti pilota industriali nel settore dell' energia

Gazzetta ufficiale n. L 350 del 27/12/1985 pag. 0029 - 0039
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 5 pag. 0023
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 5 pag. 0023


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3640/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

inteso a promuovere, mediante un sostegno finanziario, progetti dimostrativi e progetti pilota industriali nel settore dell'energia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che in virtù dell'articolo 2 del trattato la Comunità ha il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata e una stabilità accresciuta;

considerando che l'uso più razionale dell'energia, ottenuto attraverso risparmi di energia e lo sfruttamento di fonti energetiche sostitutive degli idrocarburi, può contribuire efficacemente al conseguimento di questi obiettivi;

considerando che, nella risoluzione del 9 giugno 1980 concernente gli obiettivi di politica energetica della Comunità per il 1990 e la convergenza delle politiche degli stati membri (4), il Consiglio ha affermato la necessità per la Comunità di intensificare i suoi sforzi per realizzare economie di energia e ridurre i propri consumi e le proprie importazioni di petrolio;

considerando che nella risoluzione del 25 luglio 1983 (5) il Consiglio ha approvato l'idea di una strategia scientifica e tecnica per l'Europa ed in particolare gli obiettivi delle attività comunitarie di ricerca, sviluppo e dimostrazione definiti nel programma quadro 1984-1987;

considerando che, con la risoluzione del 15 gennaio 1985 concernente il miglioramento dei programmi di risparmio di energia degli stati membri (6), il Consiglio ha preso atto dell'intenzione della Commissione di proseguire la sua azione a favore dell'utilizzazione razionale dell'energia;

considerando che lo sviluppo di una strategia energetica della Comunità richiede un adeguato livello di investimenti nelle fonti di energia sostitutive del petrolio e nell'uso più razionale dell'energia nonché il perseguimento di politiche comuni nel settore della ricerca-sviluppo e delle attività dimostrative; che lo sviluppo di una strategia energetica per la Comunità conferma il ruolo che devono avere il carbone e gli altri combustibili solidi in questa strategia;

considerando che, malgrado l'attuale situazione energetica, non si debbono attenuare gli sforzi per risparmiare l'energia e diversificare l'approvvigionamento energetico comunitario; che la trasformazione dei combustibili solidi in prodotti gassosi e liquidi costituisce una fonte alternativa di energia che, dopo il suo sviluppo nella fase industriale, può migliorare con un contributo alla diversificazione le condizioni di approvvigionamento energetico comunitario e ridurre la dipendenza della Comunità dall'importazione di idrocarburi;

considerando che il sostegno a progetti dimostrativi innovatori volti a migliorare il rendimento dell'energia utilizzata e ad impiegare fonti energetiche sostituive del petrolio rappresenta sempre uno strumento importante per contribuire al conseguimento dei suddetti obiettivi;

considerando che la Comunità e gli stati membri hanno programmi di ricerca, di sviluppo e dimostrativi nei settori dei risparmi energetici; delle fonti rinnovabili e dei combustibili solidi; che un programma comunitario di sostegno ai progetti dimostrativi in detti settori deve contribuire ad un'ampia divulgazione dei risultati di tali programmi;

considerando che la fase di dimostrazione costituisce il nesso tra la fase di ricerca e sviluppo, a monte, eventualmente controllata in una fase pilota, e la fase d'investimento, a valle; che la fase di dimostrazione e la fase pilota si differenziano sia dalla fase di ricerca e sviluppo per la dimensione industriale dei progetti e l'esigenza di prospettive di validità economica, sia dalla fase d'investimento perché comporta rischi ancora troppo elevati per gli imprenditori;

considerando che, dati i rischi e gli ingenti investimenti che potrebbero essere connessi all'applicazione di tecniche innovatrici, oltre la fase della ricerca e dello sviluppo è necessario, in determinati casi, concedere un sostegno finanziario ai progetti dimostrativi nei settori dello sfruttamento di fonti energetiche alternative, del risparmio di energia e della sostituzione degli idrocarburi;

considerando che, oltre la fase della ricerca e dello sviluppo, è necessario concedere in determinati casi un sostegno finanziario ai progetti dimostrativi e ai progetti pilota relativi alla liquefazione e alla gassificazione dei combustibili solidi che, per la loro dimensione e per il loro tempo di realizzazione, compresa la fase di lunga

durata necessaria per acquisire l'esperienza necessaria in materia di impianti su vasta scala, sono particolarmente costosi e comportano gravi rischi data la novità delle tecnologie impiegate;

considerando che il sostegno ai progetti indicati nel presente regolamento contribuirà ad accrescere la fiducia nella loro realizzazione ed incoraggerà il moltiplicarsi delle tecniche promosse a livello comunitario;

considerando che la realizzazione di tali progetti può condurre allo sviluppo nella Comunità di industrie qualificate in grado di creare sbocchi extracomunitari di una certa importanza;

considerando che la concessione da parte della Comunità del sostegno previsto non deve alterare le condizioni di concorrenza in modo incompatibile con i principi enunciati al riguardo nelle disposizioni del trattato;

considerando che i beneficiari dovranno assumere impegni nei confronti della Comunità a titolo di contropartita per il sostegno loro concesso;

considerando che occorre proseguire per un nuovo periodo, in quanto supporti della strategia energetica della Comunità, gli sforzi di sostegno dello sviluppo tecnologico già intrapresi nei settori dello sfruttamento delle fonti energetiche alternative, del risparmio di energia e della sostituzione degli idrocarburi, nonché nella realizzazione di progetti pilota industriali e progetti dimostrativi nel settore della liquefazione e della gassificazione dei combustibili solidi;

considerando che la Comunità ha già avviato un programma dimostrativo comunitario nel settore del risparmio di energia, delle fonti energetiche alternative, della sostituzione degli idrocarburi e della liquefazione e gassificazione dei combustibili solidi nell'ambito dei regolamenti (CEE) nn. 1302/78 (1), 1303/78 (2), 1971/83 (3) e 1972/83 (4); che i regolamenti (CEE) nn. 1971/83 e 1972/83 sono stati modificati rispettivamente dai regolamenti (CEE) nn. 2125/84 (5) e 2126/84 (6) e sono applicabili fino al 31 dicembre 1985;

considerando che la Commissione ha proceduto alla valutazione di tali programmi nelle relazioni presentate al Consiglio e al Parlamento sull'applicazione di detti regolamenti; che è opportuno proseguire tale valutazione adattandola in funzione dell'esperienza acquisita;

considerando che un regolamento concernente la concessione di un sostegno finanziario a progetti dimostrativi nei settori dello sfruttamento delle fonti energetiche alternative, dei risparmi di energia e della sostituzione degli idrocarburi e concernente la concessione di un sostegno finanziario a progetti pilota industriali e a progetti dimostrativi nel settore della liquefazione e gassificazione dei combustibili solidi sono entrambi parimenti necessari ed...

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