Council Regulation (EEC) No 2047/92 of 30 June 1992 fixing the prices, aids and percentages of aid to be retained in the olive-oil sector for the 1992/93 marketing year

Published date30 July 1992
Subject MatterAccession,Oils and fats,Agriculture and Fisheries
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 215, 30 July 1992
EUR-Lex - 31992R2047 - IT

REGOLAMENTO (CEE) N. 2047/92 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 che fissa i prezzi, gli aiuti e le trattenute applicabili nel settore dell' olio d' oliva per la campagna di commercializzazione 1992/1993 -

Gazzetta ufficiale n. L 215 del 30/07/1992 pag. 0003 - 0004


REGOLAMENTO (CEE) N. 2047/92 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 che fissa i prezzi, gli aiuti e le trattenute applicabili nel settore dell'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1992/1993

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, l'articolo 92, paragrafo 3, l'articolo 234, paragrafo 2 e l'articolo 290, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 1 e l'articolo 11, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che il prezzo indicativo alla produzione di olio d'oliva deve essere fissato in base ai criteri di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che il prezzo d'intervento deve essere fissato in base ai criteri di cui all'articolo 8 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che l'applicazione degli articoli 68 e 236 dell'atto di adesione ha dato luogo, in Spagna e in Portogallo, ad un prezzo d'intervento dell'olio d'oliva di entità diversa da quella dei prezzi comuni; che le modalità del ravvicinamento dei prezzi d'intervento dell'olio d'oliva applicabili in Spagna e in Portogallo sono previste dall'articolo 92, paragrafo 2, secondo trattino e dall'articolo 290, paragrafo 2, secondo trattino dell'atto di adesione;

considerando che il prezzo rappresentativo del mercato deve essere fissato in base ai criteri di cui all'articolo 7 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che il prezzo di entrata deve essere fissato in modo che il prezzo di vendita del prodotto importato corrisponda, per un luogo di transito della frontiera comunitaria stabilito a norma dell'articolo 9 del regolamento n. 136/66/CEE, al livello del prezzo rappresentativo del mercato...

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