Council Regulation (EEC) No 3632/85 of 12 December 1985 defining the conditions under which a person may be permitted to make a customs declaration

Published date27 December 1985
Subject MatterCustoms procedures,Provisions under Article 235 EEC
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 350, 27 December 1985
EUR-Lex - 31985R3632 - IT 31985R3632

Regolamento (CEE) n. 3632/85 del Consiglio del 12 dicembre 1985 che definisce le condizioni alle quali una persona è ammessa a fare una dichiarazione in dogana

Gazzetta ufficiale n. L 350 del 27/12/1985 pag. 0001 - 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 15 pag. 0244
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 15 pag. 0244


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3632/85 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1985

che definisce le condizioni alle quali una persona è ammessa a fare una dichiarazione in dogana

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'assegnazione di una merce ad un determinato regime doganale richiede una dichiarazione in dogana; che, salvo deroga espressamente prevista, una dichiarazione in dogana è altresì necessaria per appurare questo regime doganale per il fatto che quest'ultimo non ha di per sé stesso alcun carattere definitivo;

considerando che le condizioni in cui una persona è autorizzata a fare tale dichiarazione in dogana variano in larga misura da uno stato membro all'altro, in modo particolare per quanto riguarda la possibilità di fare una dichiarazione in dogana per conto terzi;

considerando che è necessario definire sul piano comunitario le condizioni alle quali una persona è abilitata a fare una dichiarazione in dogana, in modo da permettere agli operatori economici della Comunità di effettuare le operazioni doganali nelle migliori condizioni;

considerando che le disposizioni da adottare a livello comunitario devono tener conto tanto delle caratteristiche dell'unione doganale, ed in particolare dell'esistenza del territorio doganale comune, quanto degli obiettivi fondamentali del trattato, in materia di libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi nell'ambito della Comunità;

considerando che tali disposizioni comunitarie devono anche tener conto delle condizioni specifiche del commercio internazionale e della necessità che ne deriva per i servizi doganali di disporre di una normativa che permetta loro di esercitare i controlli nelle migliori condizioni e di premunirsi contro eventuali irregolarità;

considerando che in taluni stati membri esiste...

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