Council Regulation (EEC) No 3060/78 of 19 December 1978 providing exemption from import duties for goods in small consignments of a non-commercial character from third countries
Published date | 28 December 1978 |
Subject Matter | Provisions under Article 235 EEC,Harmonisation of customs law: various |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 366, 28 December 1978 |
Regolamento (CEE) n. 3060/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che istituisce una franchigia dai dazi all' importazione in favore delle merci oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale provenienti da paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 366 del 28/12/1978 pag. 0001 - 0002
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 7 pag. 0005
++++
REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3060/78 DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 1978
che istituisce una franchigia dai dazi all ' importazione in favore delle merci oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale provenienti da paesi terzi
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 28 , 43 e 235 ,
vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,
considerando che il titolo II B delle disposizioni preliminari della tariffa doganale comune stabilisce che un dazio forfettario ad valorem del 10 % si applica alle merci che sono oggetto di piccole spedizioni destinate a privati , nella misura in cui si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale ; che il regolamento ( CEE ) n . 3539/73 del Consiglio , del 18 dicembre 1973 , relativo all ' aliquota dell ' imposizione riscossa sui prodotti agricoli e sulle merci comprese nel regolamento ( CEE ) n . 1059/69 , importati in piccole spedizioni prive di ogni carattere commerciale ( 4 ) , prevede che tale aliquota forfettaria venga applicata in sostituzione di tutte le imposizioni all ' importazione previste nell ' ambito della politica agricola comune e di quelle previste per le merci comprese nel regolamento ( CEE ) n . 1059/69 ;
considerando che , in mancanza di un regime di franchigia adottato in conformità del trattato , tale dazio doganale forfettario ad valorem del 10 % si applica all ' importazione di tutte le merci in piccole spedizioni ch rispondano alle condizioni del titolo II B , paragrafo 2 , delle disposizioni preliminari della tariffa doganale comune , indipendentemente dalla qualità del mittente ed anche ove si tratti di spedizioni di valore minimo ; che al destinatario della spedizione è riservata la sola possibilità , in applicazione del paragrafo 4 del predetto titolo II B e dell ' articolo 1 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n...
To continue reading
Request your trial