Council Regulation (EEC) No 1170/77 of 17 May 1977 amending Regulation (EEC) No 1696/71 on the common organization of the market in hops

Published date03 June 1977
Subject MatterProvisions under Article 235 EEC,Commercial policy,Hops
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 137, 3 June 1977
EUR-Lex - 31977R1170 - IT 31977R1170

Regolamento (CEE) n. 1170/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo

Gazzetta ufficiale n. L 137 del 03/06/1977 pag. 0007 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 8 pag. 0222
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 18 pag. 0101
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 8 pag. 0222
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 12 pag. 0158
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 12 pag. 0158


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1170/77 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1977

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1696/71 relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 , 43 , 113 e 235 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che , dopo l ' entrata in vigore del regolamento ( CEE ) n . 1696/71 del Consiglio , del 26 luglio 1971 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo ( 3 ) , modificato dall ' atto di adesione ( 4 ) , la situazione del mercato del luppolo , sia sul piano mondiale che su quello comunitario , è profondamente mutata e si traduce in uno squilibrio fra la domanda e l ' offerta che ha provocato il crollo dei corsi ; che tale squilibrio è dovuto sia a un ampliamento eccessivo delle superfici seminate , soprattutto per quanto concerne determinate varietà , sia ad un minor impiego del luppolo nella fabbricazione della birra , cause che hanno contribuito alla formazione di ingenti scorte di polveri ed estratti vegetali di luppolo ; che , al fine di una migliore stabilizzazione del mercato , occorre pertanto modificare alcuni strumenti instaurati dalla regolamentazione comunitaria ;

considerando che è opportuno perseguire una politica di qualità , fissando caratteristiche qualitative minime ed istituendo un sistema di certificazione almeno per ciò che riguarda il luogo di produzione , l ' anno di raccolta e la varietà ; che è necessario vietare la commercializzazione di prodotti non certificati e l ' importazione di prodotti che non posseggano caratteristiche minime equivalenti ;

considerando che , per non diminuire artificiosamente il ricavo dei produttori , elemento fondamentale per fissare l ' importo dell ' aiuto , è opportuno calcolare il ricavo medio unicamente in base alle superfici pienamente produttive ;

considerando che per accrescere l ' importanza dell ' aiuto in quanto fattore di orientamento economico della produzione , si dovrebbe differenziarlo non più per varietà bensì per gruppi di varietà , aventi caratteristiche comuni e la medesima utilizzazione finale ;

considerando che i produttori di luppolo devono poter esercitare le loro responsabilità nella ricerca di un equilibrio fra la domanda e l ' offerta , equilibrio che costituisce un fattore di stabilità dei prezzi e dei ricavi ; che se i produttori si raggrupperanno in associazioni questo scopo sarà più facilmente raggiunto ed essi potranno maggiormente influire sull ' orientamento della produzione e sulla gestione dell ' offerta ; che , per dare alle associazioni di produttori riconosciute la possibilità di attuare codesti obiettivi , è opportuno stabilire tra le condizioni per il loro riconoscimento l ' obbligo di commercializzare l ' intera produzione dei loro membri e inoltre disporre che l ' aiuto alla produzione venga da tali associazioni ripartito fra i membri proporzionalmente alle superfici e tenendo conto della situazione del mercato ;

considerando che , vista la situazione attuale del mercato , è necessario vietare , per un periodo determinato , ogni ampliamento delle superfici coltivate onde impedire la formazione di eccedenze strutturali ; che è inoltre opportuno proseguire l ' adeguamento qualitativo della produzione comunitaria all ' evoluzione del mercato prorogando , per lo stesso periodo , l ' aiuto concesso alle associazioni di produttori per le operazioni di riconversione varietale e di ristrutturazione delle piantagioni ; che la concessione di tale aiuto deve essere peraltro subordinata ad una sensibile riduzione delle superfici riconvertite ;

considerando che l ' esperienza acquisita in sede di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1696/71 ha posto in evidenza la necessità di disporre di strumenti diversi da un '...

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