Council Regulation (EEC) No 3/84 of 19 December 1983 introducing arrangements for movement within the Community of goods sent from one Member State for temporary use in one or more other Member States

Published date04 January 1984
Subject MatterFree movement of goods,Provisions under Article 235 EEC
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 2, 4 January 1984
EUR-Lex - 31984R0003 - IT

Regolamento (CEE) n. 3/84 del Consiglio del 19 dicembre 1983 che istituisce un regime di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno Stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri Stati membri

Gazzetta ufficiale n. L 002 del 04/01/1984 pag. 0001 - 0009
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 10 pag. 0190
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 10 pag. 0190


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3/84 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1983

che istituisce un regime di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno Stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'attuazione di un regime di circolazione intracomunitaria, nell'ambito del quale le merci spedite da uno Stato membro possono circolare e essere utilizzate temporaneamente in uno o più altri Stati membri prima di essere reintrodotte nello Stato membro di partenza, permette di agevolare le formalità relative al trasporto e al soggiorno temporaneo delle merci medesime;

considerando che, per raggiungere tale obiettivo, il regime deve applicarsi alla gamma di merci più estesa possibile, tenendo conto, tuttavia, degli eventuali rischi di frodi;

considerando che, per ridurre il costo delle operazioni di circolazione intracomunitaria e avvicinarsi il più possibile alle condizioni nelle quali scambi del genere si svolgono all'interno di uno Stato membro, appare possibile dispensare gli operatori dall'obbligo di fornire una garanzia;

considerando che in compenso dell'esonero dall'obbligo di fornire una garanzia è opportuno dare agli Stati membri, nel territorio dei quali le merci vengono temporaneamente utilizzate, la possibilità di esercitare un ragionevole controllo delle merci medesime e di recuperare i diritti e tributi eventualmente esigibili;

considerando che l'applicazione del regime per un periodo sperimentale permetterà di valutarne le conseguenze pratiche; che, in base all'esperienza acquisita, sarà necessario riesaminarne le disposizioni dopo la scadenza di un periodo di tre anni;

considerando che è necessario assicurare l'uniforme applicazione delle disposizioni del presente regolamento, istituendo a tal fine una procedura comunitaria che consenta di stabilirne, entro un termine adeguato, le modalità d'attuazione; che è necessario istituire un comitato per organizzare una stretta ed efficace cooperazione in materia tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che il presente regolamento non pregiudica le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri, i poteri delle istituzioni di tale Comunità e le norme sancite da tale trattato per il funzionamento del mercato comune del carbone e dell'acciaio; che, tenuto conto del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare dell'articolo 232, il presente regolamento si applica alle merci enumerate nell'elenco dell'allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Generalità

Articolo 1

1. Fatte salve altre disposizioni comunitarie, il regime di circolazione intracomunitaria, qui di seguito denominato « regime », si applica alle merci figuranti in allegato, spedite o trasportate da uno Stato membro in uno o più altri Stati membri per esservi temporane

amente utilizzate e non soggette, conformemente ai trattati ed alla normativa che ne deriva, a misure proibitive o restrittive, e destinate ad essere reintrodotte tal quali nello Stato membro di partenza.

2. Per beneficiare del regime, le merci di cui al paragrafo 1 devono:

a) rispondere ai requisiti di cui agli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, ovvero, se si tratta di prodotti contemplati nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, essere in libera pratica e

b) aver rispettato le disposizioni dello Stato membro di partenza relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle accise ed a qualsiasi altra imposta sul consumo e

c) non aver beneficiato, a motivo della loro esportazione, di alcuna esenzione dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle accise o da qualsiasi altra imposta sul consumo.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

a) beneficiario: la persona fisica o giuridica che, eventualmente tramite un rappresentante, effettua un'operazione di circolazione intracomunitaria;

b) Stato membro di partenza: lo Stato membro nel cui territorio le merci vengono presentate all'ufficio doganale di cui alla lettera c);

c) ufficio di partenza: l'ufficio doganale in cui inizia l'operazione di circolazione intracomunitaria;

d) ufficio d'entrata: l'ufficio doganale attraverso il quale le merci entrano nel territorio dello Stato membro nel quale saranno temporaneamente utilizzate, in seguito denominato « Stato membro di utilizzazione temporanea »;

e) ufficio d'uscita: l'ufficio doganale attraverso il quale le merci lasciano il territorio di uno Stato membro nel quale sono state utilizzate temporaneamente;

f) ufficio di passaggio:

- l'ufficio doganale attraverso il quale le merci entrano nel territorio di uno Stato membro per una semplice operazione di transito, o escono da tale territorio dopo aver effettuato detta operazione;

- l'ufficio di uscita della Comunità, quando le merci lasciano il territorio della Comunità nel corso di una semplice operazione di transito, attraverso una frontiera tra uno Stato membro e un paese terzo.

Articolo 3

Il presente regolamento non preclude:

- l'utilizzazione, a scelta dell'interessato, della procedura istituita dalla convenzione doganale sul carnet ATA per l'ammissione temporanea di merci (convenzione ATA), firmata a Bruxelles il 6 dicembre 1961;

- gli accordi tra Stati membri per l'istituzione di procedure più semplici nel caso del traffico frontaliero;

- l'applicazione di procedure più semplici, utilizzate in particolare per l'ammissione temporanea degli effetti personali dei viaggiatori, degli imballaggi, dei veicoli da turismo ed altri mezzi di trasporto;

- l'utilizzazione, a richiesta dell'interessato, di una procedura nazionale in caso di presentazione, all'ufficio di entrata dello Stato membro di utilizzazione temporanea, di merci non accompagnate da un carnet ATA o dal carnet comunitario di circolazione di cui all'articolo 5.

Articolo 4

1. Il beneficio del regime di circolazione è...

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