Council Regulation (EEC) No 3842/86 of 1 December 1986 laying down measures to prohibit the release for free circulation of counterfeit goods

Published date18 December 1986
Subject MatterProvisions under Article 235 EEC,Intellectual, industrial and commercial property,Free movement of goods
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 357, 18 December 1986
EUR-Lex - 31986R3842 - IT 31986R3842

Regolamento (CEE) n. 3842/86 del Consiglio del 1° dicembre 1986 che fissa misure intese a vietare l' immissione in libera pratica di merci contraffatte

Gazzetta ufficiale n. L 357 del 18/12/1986 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 4 pag. 0213
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 4 pag. 0213


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3842/86 DEL CONSIGLIO

del 1o dicembre 1986

che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la commercializzazione di merci recanti indebitamente marchi di fabbrica o di commercio, in seguito denominate « merci contraffatte », causa un pregiudizio considerevole ai fabbricanti e commercianti che rispettano le leggi e inganna i consumatori; che occorre impedire, per quanto possibile, l'immissione sul mercato della Comunità di tali merci e adottare a tal fine misure volte a contrastare efficacemente tale attività illegale, pur senza ostacolare la libertà di commercio legittima; che tale obiettivo è peraltro conforme agli sforzi intrapresi nello stesso senso sul piano internazionale;

considerando che, qualora le merci contraffatte siano importate dai paesi terzi, occorre vietarne l'immissione in libera pratica nella Comunità ed instaurare una procedura adeguata che consenta l'intervento delle autorità doganali per assicurare il rispetto di detto divieto nelle migliori condizioni;

considerando che l'intervento delle autorità doganali deve consistere nella sospensione della concessione dello svincolo per l'immissione in libera pratica delle merci sospettate di essere merci contraffatte, per tutto il tempo necessario a stabilire se si tratti effettivamente di merci siffatte;

considerando che l'obiettivo da raggiungere mediante l'instaurazione di detta procedura non impone l'adozione di disposizioni comunitarie per quanto riguarda la designazione dell'autorità competente per stabilire se le merci dichiarate per l'immissione in libera pratica siano merci contraffatte, né per quanto riguarda le modalità da seguire per adire detta autorità; che in mancanza di regolamentazione comunitaria in materia occorre che tale autorità competente deliberi in merito ai casi che le sono sottoposti facendo riferimento ai criteri che sono utilizzati per stabilire se merci prodotte nello Stato membro interessato violino i diritti del titolare di un marchio di fabbrica o di commercio;

considerando che occorre invece definire le misure che devono disciplinare le merci dichiarate per l'immissione in libera pratica, qualora sia stabilito che si tratta di merci contraffatte; che dette misure devono non solo privare i responsabili dell'importazione di tali merci dell'utile economico dell'operazione, ma anche scoraggiare efficacemente altre operazioni della stessa natura;

considerando che, per evitare di perturbare gravemente lo sdoganamento delle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori oppure oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale, occorre escludere dal campo d'applicazione del presente regolamento le merci che potrebbero essere merci contraffatte importate da paesi terzi, entro i limiti previsti dalla normativa comunitaria, sia per la concessione d'una franchigia doganale sia per l'applicazione del dazio doganale forfettario di cui al titolo II C delle disposizioni preliminari della tariffa doganale comune;

considerando che è necessario garantire l'applicazione uniforme delle regole comuni previste nel presente regolamento e all'uopo prevedere una procedura comunitaria che permetta di adottare le...

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