Council Regulation (EEC) No 2158/92 of 23 July 1992 on protection of the Community's forests against fire

Published date31 July 1992
Subject MatterAgricultural structures,Forestry
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 217, 31 July 1992
EUR-Lex - 31992R2158 - IT

Regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi

Gazzetta ufficiale n. L 217 del 31/07/1992 pag. 0003 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 44 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 44 pag. 0003


REGOLAMENTO (CEE) N. 2158/92 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1992 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendie

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 130 S,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la foresta svolge una funzione essenziale per il mantenimento degli equilibri fondamentali, in particolare per quanto riguarda il suolo, il regime delle acque, il clima, la fauna e la flora;

considerando che la foresta contribuisce, pertanto, a proteggere e a sviluppare l'agricoltura e l'ambiente rurale, le cui condizioni d'esistenza possono essere ampiamente tributarie della presenza e del buono stato delle foreste circostanti;

considerando che queste funzioni della foresta, soprattutto nelle regioni meridionali della Comunità sono minacciate da incendi che devastano ogni anno ampie superfici forestali;

considerando che la protezione delle foreste contro gli incendi assume un'importanza e un'urgenza particolari per la Comunità, la quale deve pertanto accrescere il proprio contributo agli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare detta protezione;

considerando che per ridurre il numero e l'entità delle cause d'incendio e delle superfici colpite, il contributo comunitario deve essere imperniato sulla necessità di combattare tali cause e di prevedere misure di prevenzione contro gli incendi e misure di sorveglianza delle foreste;

considerando che tale contributo comunitario deve concentrarsi in maniera prioritaria nelle zone minacciate da rischi permanenti o ciclici di incendio; che è quindi necessario classificare il territorio della Comunità secondo il grado di rischio di incendio di foresta, modulando il contributo comunitario in funzione dell'entità del rischio;

considerando che, soprattutto nelle zone ad alto rischio d'incendio, la Comunità deve contribuire alla realizzazione di piani integrati di protezione delle foreste contro gli incendi i quali prevedano l'eliminazione delle cause, l'instaurazione dei sistemi di prevenzione e di sorveglianza ed il miglioramento dei sistemi esistenti;

considerando che una banca di dati a livello degli Stati membri e della Comunità può costituire uno strumento importante per migliorare il sistema di protezione delle foreste contro gli incendi;

considerando che, per agevolare l'applicazione delle disposizioni previste, occorre instaurare fra gli Stati membri e la Commissione una stretta cooperazione; che detta cooperazione può essere garantita dal comitato permanente forestale;

considerando che occorre prevedere, ai fini del presente regolamento, un programma di una durata di 5 anni;

considerando che un importo di 70 milioni di ecu è ritenuto necessario per l'attuazione di questo programma pluriennale; che per l'anno 1992, nel quadro delle attuali prospettive finanziarie, l'importo ritenuto necessario è di 12 milioni di ecu;

considerando che gli importi da impegnare per il finanziamento del programma per il periodo successivo all'esercizio finanziario 1992 dovranno iscriversi nel quadro finanziario comunitario in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Al fine di accrescere la protezione delle foreste e in particolare di intensificare gli sforzi compiuti per il mantenimento e la sorveglianza degli ecosistemi forestali e la tutela delle varie funzioni svolte dalle foreste a favore delle zone rurali, è istituita un'azione comunitaria per la protezione delle foreste contro gli incendi, in appresso denominata « azione ».

2. L'azione ha per obiettivo:

- la riduzione del numero di cause di incendio di foresta,

- la riduzione delle superfici colpite.

3. L'azione comprende le misure seguenti:

a) l'individuazione delle cause...

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