Council Regulation (EEC) No 3571/90 of 4 December 1990 introducing various measures concerning the implementation of the common fisheries policy in the former German Democratic Republic

Published date17 December 1990
Subject MatterFisheries policy,Integration of the German Democratic Republic (GDR)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 353, 17 December 1990
EUR-Lex - 31990R3571 - IT

Regolamento (CEE) n. 3571/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che stabilisce talune misure relative all'attuazione della politica comune della pesca nell'ex Repubblica democratica tedesca

Gazzetta ufficiale n. L 353 del 17/12/1990 pag. 0010 - 0011


REGOLAMENTO (CEE) N. 3571/90 DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 1990 che stabilisce talune misure relative all'attuazione della politica comune della pesca nell'ex Repubblica democratica tedesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3).

considerando che a decorrere dall'unificazione tedesca la normativa comunitaria è applicabile di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ;

considerando che è opportuno adottare talune disposizioni transitorie per facilitare l'attuazione della politica comune della pesca nell'ex Repubblica democratica tedesca ;

considerando che l'integrazione dell'ex Repubblica democratica tedesca nella politica comune della pesca può rendere necessaria l'adozione di disposizioni integrative in materia di attività di produzione e di commercializzazione, di riduzione dello sforzo di pesca, di ristrutturazione della flotta e dell'industria, di controlli per preservare il patrimonio ittico e di relazioni internazionali ;

considerando che la Comunità succede all'ex Repubblica democratica tedesca per quanto riguarda gli accordi di pesca da essa conclusi e gli altri obblighi internazionali assunti dalla stessa nei confronti di paesi terzi e organizzazioni internazionali e che i diritti e gli obblighi derivanti da tali accordi per la Comunità restano immutati durante il periodo in cui le disposizioni di detti accordi sono provvisoriamente mantenute nella loro forma attuale e al più tardi fino alla data della loro scadenza, salvo eventuale nuovo negoziato ;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca(4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2886/89(5), autorizza gli Stati membri ad accor-

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