Council Regulation (EEC) No 1117/78 of 22 May 1978 on the common organization of the market in dried fodder

Published date30 May 1978
Subject MatterDry fodder
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 142, 30 May 1978
EUR-Lex - 31978R1117 - IT

Regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

Gazzetta ufficiale n. L 142 del 30/05/1978 pag. 0001 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 9 pag. 0246
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 21 pag. 0081
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 9 pag. 0246
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 14 pag. 0057
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 14 pag. 0057


REGOLAMENTO (CEE) N. 1117/78 DEL CONSIGLIO del 22 maggio 1978 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1067/74 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1420/75 (4), ha istituito un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi disidratati ; che l'esperienza ha mostrato come il regime di aiuto alla produzione previsto da tale regolamento non sia adatto alle esigenze del mercato ; che pertanto è opportuno introdurre un nuovo regime di aiuto;

considerando che alcuni altri prodotti trasformati a partire da foraggi verdi possono contribuire a generalizzare l'approvvigionamento della Comunità in prodotti proteici ; che occorre pertanto includerli nell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati;

considerando che per motivi di chiarezza occorre sostituire il regolamento (CEE) n. 1067/74 con un nuovo regolamento;

considerando che la trasformazione dei foraggi verdi presenta un interesse particolare ai fini dell'alimentazione animale ; che la situazione del mercato di questi prodotti è caratterizzata da una produzione nettamente inferiore alle possibilità di smaltimento nella Comunità ; che pertanto occorre migliorare con opportune misure l'approvvigionamento del mercato comunitario in proteine ; che per favorire lo sviluppo di detti foraggi è opportuno prevedere la concessione di un aiuto forfettario;

considerando che la produzione dei foraggi essiccati è soggetta alla concorrenza diretta di prodotti analoghi importati dai paesi terzi a dazi nulli e a prezzi che subiscono notevoli fluttuazioni ; che in questa situazione, per garantire ai produttori dei foraggi essiccati un'equa remunerazione mediante collocamento della loro produzione, occorre fissare per i foraggi disidratati un prezzo di obiettivo ; che d'altronde, tenuto conto delle condizioni di produzione, i prodotti comunitari sono in generale venduti a un livello superiore a quello dei prodotti importati ; che quindi occorre concedere un aiuto uguale ad una certa percentuale della differenza tra il prezzo di obiettivo e il prezzo del mercato mondiale ; che l'applicazione di detta percentuale consente altresì di adattare in modo migliore la produzione alle esigenze del mercato;

considerando che, data la differenza delle spese di trasformazione, i prezzi dei foraggi essiccati al sole sono inferiori a quelli dei foraggi disidratati ; che anche i foraggi essiccati al sole subiscono la concorrenza dei prodotti importati dai paesi terzi ; che è pertanto opportuno accordare ai produttori di questi foraggi soltanto una parte dell'aiuto stabilito per i foraggi disidratati;

considerando che, data la limitata produzione di patate disidratate nella Comunità e le caratteristiche particolari del mercato di tali prodotti, è opportuno prevedere per essi solo la concessione dell'aiuto forfettario;

considerando che, al fine di favorire da un lato l'approvvigionamento regolare delle imprese di trasformazione dei foraggi verdi e dall'altro di far beneficiare gli agricoltori del regime di aiuto, è opportuno subordinare (1) GU n. C 85 del 10.4.1978, pag. 31. (2) GU n. C 101 del 26.4.1978, pag. 10. (3) GU n. L 120 del 1º.5.1974, pag. 2. (4) GU n. L 141 del 3.6.1975, pag. 1. in alcuni casi la concessione dell'aiuto stesso alla conclusione di contratti tra gli agricoltori e dette imprese;

considerando che...

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