Council Regulation (EEC) No 525/77 of 14 March 1977 establishing a system of production aid for tinned pineapple

Published date21 March 1977
Subject MatterEuropean Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),Processed fruit and vegetables,French overseas departments
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 73, 21 March 1977
EUR-Lex - 31977R0525 - IT

Regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi

Gazzetta ufficiale n. L 073 del 21/03/1977 pag. 0046 - 0047
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 8 pag. 0168
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 17 pag. 0254
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 8 pag. 0168
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 12 pag. 0074
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 12 pag. 0074


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 525/77 DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 1977

che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 227 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

considerando che , data la situazione particolare del mercato comunitario delle conserve di ananassi , e data altresì la necessità per l ' industria di mantenere prezzi competitivi rispetto a quelli praticati dai principali paesi terzi produttori , occorre istituire un regime di aiuti alla produzione , affinchù le conserve di ananassi possano essere fabbricate a un prezzo inferiore a quello che si avrebbe in seguito a pagamento di un prezzo remunerativo ai produttori di ananassi freschi ;

considerando che le disposizioni concernenti la sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia devono essere estese ai dipartimenti francesi d ' oltremare , data l ' importanza della produzione di ananassi per la loro economia ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Viene istituito un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi di cui alla sottovoce 20.06 B della tariffa doganale comune , fabbricate con ananassi freschi raccolti nella Comunità .

Articolo 2

L ' aiuto alla produzione viene concesso dallo Stato membro nel cui territorio vengono fabbricate le conserve di ananassi .

Articolo 3

L ' aiuto alla produzione viene accordato soltanto ai trasformatori che si impegnino a pagare ai produttori di ananassi almeno il prezzo minimo , fissato conformemente all ' articolo 4 .

Articolo 4

1 . L ' importo dell ' aiuto alla produzione viene fissato in modo da compensare la differenza tra il prezzo d ' offerta comunitario delle conserve di ananassi ed i...

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