Council Regulation (EEC) No 4007/87 of 22 December 1987 extending the period referred to in Articles 90 (1) and 257 (1) of the Act of Accession of Spain and Portugal

Published date31 December 1987
Subject MatterAgriculture and Fisheries,Accession
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 378, 31 December 1987
EUR-Lex - 31987R4007 - IT

Regolamento (CEE) n. 4007/87 del Consiglio del 22 dicembre 1987 che proroga il periodo previsto all' articolo 90, paragrafo 1 e all' articolo 257, paragrafo 1 dell' atto di adesione della Spagna e del Portogallo

Gazzetta ufficiale n. L 378 del 31/12/1987 pag. 0001 - 0001


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REGOLAMENTO (CEE) N. 4007/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

che proroga il periodo previsto all'articolo 90, paragrafo 1 e all'articolo 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90, paragrafo 2 e l'articolo 257, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che l'articolo 90, paragrafo 1 e l'articolo 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione hanno previsto un periodo durante cui possono essere prese misure transitorie per facilitare il passaggio dai regimi esistenti in Spagna e in Portogallo al momento dell'adesione ai regimi risultanti dall'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati alle condizioni previste dall'atto stesso, in particolare per far fronte a difficoltà considerevoli connesse con l'applicazione dei nuovi regimi alla data prevista; che tale periodo scade il 31 dicembre 1987;

considerando che in alcuni settori non è possibile superare tali difficoltà entro la data prevista ed è pertanto opportuno ricorrere alla possibilità, prevista dall'atto di adesione, di prorogare il periodo transitorio; che in considerazione delle difficoltà peculiari incontrate in Spagna o in Portogallo secondo i settori, è opportuno prorogare il periodo di cui sopra di un anno per la Spagna e di tre anni per il Portogallo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il periodo previsto, per quanto riguarda la Spagna, all'articolo 90, paragrafo 1 dell'atto di adesione è prorogato fino al 31 dicembre 1988.

Il periodo previsto, per quanto riguarda il Portogallo, all'articolo 257...

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