Council Regulation (EEC) No 4007/87 of 22 December 1987 extending the period referred to in Articles 90 (1) and 257 (1) of the Act of Accession of Spain and Portugal
Published date | 31 December 1987 |
Subject Matter | Agriculture and Fisheries,Accession |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 378, 31 December 1987 |
Regolamento (CEE) n. 4007/87 del Consiglio del 22 dicembre 1987 che proroga il periodo previsto all' articolo 90, paragrafo 1 e all' articolo 257, paragrafo 1 dell' atto di adesione della Spagna e del Portogallo
Gazzetta ufficiale n. L 378 del 31/12/1987 pag. 0001 - 0001
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REGOLAMENTO (CEE) N. 4007/87 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1987
che proroga il periodo previsto all'articolo 90, paragrafo 1 e all'articolo 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90, paragrafo 2 e l'articolo 257, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando che l'articolo 90, paragrafo 1 e l'articolo 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione hanno previsto un periodo durante cui possono essere prese misure transitorie per facilitare il passaggio dai regimi esistenti in Spagna e in Portogallo al momento dell'adesione ai regimi risultanti dall'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati alle condizioni previste dall'atto stesso, in particolare per far fronte a difficoltà considerevoli connesse con l'applicazione dei nuovi regimi alla data prevista; che tale periodo scade il 31 dicembre 1987;
considerando che in alcuni settori non è possibile superare tali difficoltà entro la data prevista ed è pertanto opportuno ricorrere alla possibilità, prevista dall'atto di adesione, di prorogare il periodo transitorio; che in considerazione delle difficoltà peculiari incontrate in Spagna o in Portogallo secondo i settori, è opportuno prorogare il periodo di cui sopra di un anno per la Spagna e di tre anni per il Portogallo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il periodo previsto, per quanto riguarda la Spagna, all'articolo 90, paragrafo 1 dell'atto di adesione è prorogato fino al 31 dicembre 1988.
Il periodo previsto, per quanto riguarda il Portogallo, all'articolo 257...
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