Council Regulation (EEC) No 2342/90 of 24 July 1990 on fares for scheduled air services

Published date11 August 1990
Subject MatterInternal market - Principles,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 217, 11 August 1990
EUR-Lex - 31990R2342 - IT

Regolamento (CEE) n. 2342/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, sulle tariffe dei servizi aerei di linea

Gazzetta ufficiale n. L 217 del 11/08/1990 pag. 0001 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 3 pag. 0206
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 3 pag. 0206


REGOLAMENTO (CEE) N. 2342/90 DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1990 sulle tariffe dei servizi aerei di linea

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che occorre adottare misure destinate alla progressiva instaurazione del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992, conformemente all'articolo 8 A del trattato; che tale mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che la direttiva 87/601/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1987, sulle tariffe per i servizi aerei di linea tra Stati membri (4) ha costituito un primo passo verso la liberalizzazione in materia di tariffe aeree, liberalizzazione che è necessaria per il completamento del mercato interno nel settore dei trasporti aerei; che il Consiglio ha convenuto di adottare ulteriori misure di liberalizzazione;

considerando che è opportuno stabilire precisi criteri in base ai quali le autorità degli Stati membri debbono valutare le tariffe aeree proposte;

considerando che un sistema di duplice rifiuto dell'approvazione delle tariffe aeree resta un obiettivo da conseguirsi al 1g gennaio 1993; che sperimentare nel frattempo detto sistema costituisce un elemento importante per conseguire una maggiore liberalizzazione;

considerando che è auspicabile istituire un sistema di zone più flessibile, semplice ed efficace, entro il quale le tariffe aeree che soddisfano particolari condizioni hanno titolo per un'approvazione automatica da parte delle autorità aeronautiche degli Stati interessati;

GU n. C 164 del 5. 7. 1990, pag. 7.

considerando che, ove le tariffe aeree siano oggetto di duplice approvazione e di duplice rifiuto dell'approvazione, è opportuno istituire una procedura che consenta agli Stati membri di chiedere alla Commissione di valutare e decidere se una tariffa aerea proposta soddisfi i criteri stabiliti; che, ove le tariffe aeree siano eccessivamente elevate o basse, fintantoché l'esame è in corso, la Commissione deve poterne sospendere l'applicazione;

considerando che, ove le tariffe aeree siano oggetto di duplice approvazione, debbono essere previste una rapida consultazione tra gli Stati membri in caso di disaccordo nonché procedure per comporre le controversie non risolte mediante consultazioni;

considerando che il presente regolamento sostituisce la direttiva 87/601/CEE; che risulta pertanto necessario abrogare tale direttiva;

considerando che è auspicabile che il Consiglio adotti ulteriori misure di liberalizzazione in materia di tariffe aeree entro il 30 giugno 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SETTORE D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Il presente regolamento riguarda i criteri e le procedure da seguire per la fissazione di tariffe aeree di linea praticate sulle rotte fra Stati membri.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) tariffe aeree di linea, i prezzi da pagarsi, nella moneta nazionale applicabile, per il trasporto di passeggeri e di bagagli su servizi aerei di linea e le condizioni di applicazione di tali prezzi, comprese la rimunerazione e le condizioni offerte alle agenzie e ad altri servizi ausiliari;

b)

servizio aereo di linea, una serie di voli che presentano, ciascuno, le caratteristiche seguenti:

iii) il volo attraversa lo spazio aereo sovrastante il territorio di più Stati membri;

iii) il volo è effettuato, a titolo oneroso, su un aeromobile adibito al trasporto di passeggeri oppure di passeggeri e di merci e/o di posta in modo tale che, su ogni volo, siano messi a disposizione del pubblico posti per acquisti individuali (direttamente dal vettore aereo o dai suoi agenti autorizzati);

iii) il volo avviene in modo da assicurare il collegamento fra i medesimi due o più punti:

1) in base ad un orario pubblicato, oppure

2)

con voli tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;

c)

volo, la partenza da un aeroporto determinato verso una destinazione determinata;

d)

vettore aereo, un'impresa di trasporti aerei munita di una licenza di uno Stato membro valida per effettuare servizi aerei di linea;

e)

vettore aereo della Comunità:

ii) un vettore aereo la cui amministrazione centrale e la cui principale sede di attività si trovano e continuano a trovarsi nella Comunità, la cui quota maggioritaria di capitale è, e continua ad essere, detenuta da Stati membri e/o da cittadini di Stato membro e che è, e continua ad essere, effettivamente controllato da tali Stati o persone; o

ii)

un vettore aereo che pur non rispondendo alla definizione di cui al punto i) alla data di adozione del presente regolamento:

1) ha la propria amministrazione centrale e la propria sede principale di attività nella Comunità e, nei 12 mesi precedenti l'adozione del presente regolamento, ha...

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