Council Regulation (EEC) No 1111/77 of 17 May 1977 laying down common provisions for isoglucose
Published date | 28 May 1977 |
Subject Matter | Sugar,Agriculture and Fisheries,Common customs tariff |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 134, 28 May 1977 |
Regolamento (CEE) n. 1111/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che stabilisce disposizioni comuni per l' isoglucosio
Gazzetta ufficiale n. L 134 del 28/05/1977 pag. 0004 - 0008
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 18 pag. 0086
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1111/77 DEL CONSIGLIO
del 17 maggio 1977
che stabilisce disposizioni comuni per l ' isoglucosio
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 e 43 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,
considerando che la recante espansione , in vari Stati membri della Comunità , dell ' industria produttiva di sciroppo di glucosio ad alto tenore di fruttosio , in appresso denominato « isoglucosio » , rende necessaria l ' adozione di misure comuni applicabili a detto prodotto ; che , tenuto conto sia dei prodotti di base dai quali l ' isoglucosio è ottenuto sia del suo impiego , è opportuno riunire tali misure in un regolamento specifico ;
considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l ' instaurazione di una politica agricola comune e che quest ' ultima deve comportare , in particolare , un ' organizzazione comune dei mercati agricoli , che può assumere forme diverse secondo i prodotti ; che l ' isoglucosio è un prodotto agricolo trasformato ottenuto , in genere , dall ' amido trasformato in glucosio ; che l ' isoglucosio è un prodotto direttamente sostitutivo dello zucchero liquido ottenuto dalla trasformazione della barbabietola o della canna da zucchero ;
considerando che l ' attuazione di un mercato unico dell ' isoglucosio per la Comunità implica l ' istituzione di un regime comune degli scambi alla frontiera esterna della medesima ; che un regime degli scambi che comporti un sistema di prelievi all ' importazione e di restituzioni all ' esportazione tende a stabilizzare il mercato comunitario evitando in particolare che le fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all ' interno della Comunità ; che , di conseguenza , è opportuno prevedere la riscossione di un prelievo sulle importazioni provenienti dai paesi terzi e la possibilità di concedere una restituzione per le esportazioni la detti paesi ; che è inoltre opportuno tener conto della necessità di garantire una certa protezione all ' industria di trasformazione comunitaria di cui trattasi ;
considerando che , a complemento del sistema suindicato , occorre prevedere , nella misura necessaria al suo buon funzionamento , la possibilità di disciplinare il ricorso al regime detto del traffico di perfezionamento attivo e , nella misura richiesta dalla situazione del mercato , il divieto di tale ricorso ;
considerando che le autorità competenti devono essere poste in grado di seguire costantemente il movimente degli scambi con i paesi terzi per poterne valutare l ' evoluzione e applicare eventualmente le misure necessarie previste dal presente regolamento ; che , a tal fine , è opportuno prevedere il rilascio di titoli d ' importazione o di esportazione , accompagnati dalla prestazione di una cauzione a garanzia del compimento delle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti ;
considerando che il regime dei prelievi consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alla frontiera esterna della Comunità ; che tuttavia il meccanismo dei prelievi comuni può , in circostanze eccezionali , rivelarsi inoperante ; che , per non lasciare in tali casi il mercato comunitario indifeso contro le perturbazioni che rischiano di derivarne , mentre gli ostacoli all ' importazione in precedenza esistenti saranno stati aboliti , occorre permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie ;
considerando che l ' isoglucosio è un prodotto di sostituzione in concorrenza diretta con lo zucchero liquido il quale , come ogni zucchero di barbabietola o di canna , è soggetto a severe restrizioni di produzione ; che l ' isoglucosio trae da questo fatto un vantaggio economico e , date le eccedenze di zucchero esistenti nella Comunità , rende perciò necessario esportare nei paesi terzi quantitativi di zucchero corrispondenti ; che occorre pertanto prevedere un adeguato regime di contributi gravanti sulla produzione dell ' isoglucosio , per la copertura parziale degli oneri all ' esportazione ;
considerando che l ' attuazione di un mercato unico sarebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti ; che occorre quindi rendere applicabili all ' isoglucosio le...
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