Council Regulation (EEC) No 4046/89 of 21 December 1989 on the security to be given to ensure payment of a customs debt

Published date30 December 1989
Subject MatterCommon customs tariff,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 388, 30 December 1989
EUR-Lex - 31989R4046 - IT 31989R4046

REGOLAMENTO (CEE) N. 4046/89 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1989 relativo alle garanzie da prestare per assicurare l' adempimento dell' obbligazione doganale -

Gazzetta ufficiale n. L 388 del 30/12/1989 pag. 0024 - 0027


REGOLAMENTO (CEE) N. 4046/89 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1989 relativo alle garanzie da prestare per assicurare l'adempimento dell'obbligazione doganale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, in base a talune disposizioni della regolamentazione doganale, le autorità doganali, per assicurare l'adempimento di una obbligazione nata o che può nascere, hanno l'obbligo ovvero la facoltà di imporre la costituzione di una garanzia;

considerando che le norme relative a queste garanzie rivestono una particolare importanza per il buon funzionamento dell'unione doganale e per garantire la massima parità di trattamento degli operatori economici; che, poiché la costituzione di una garanzia comporta spese di ammontare non trascurabile, è opportuno che tutti gli operatori economici della Comunità siano soggetti alle medesime norme, indipendentemente dallo Stato membro dove si trovano, per quanto concerne in particolare le modalità di costituzione della garanzia stessa e la determinazione del suo importo;

considerando che, nei casi in cui è prevista una garanzia, essa deve essere prestata dalla persona a carico della quale è nata o può nascere l'obbligazione doganale e un'unica volta; che tuttavia non occorre esigere tale garanzia qualora la persona in questione sia una pubblica amministrazione, perché non sussiste nei confronti di quest'ultima il rischio di mancato adempimento dell'obbligazione in questione; che il costo della garanzia, sia per gli operatori economici che per l'amministrazione doganale, non può essere proporzionato ai rischi reali di mancato adempimento dell'obbligazione doganale, qualora lo stesso importo dei dazi da pagare non superi un certo limite; che quindi le autorità doganali devono avere la facoltà di non esigere una garanzia per le obbligazioni doganali inferiori a detto importo;

considerando che, ai fini di semplificazione, una garanzia deve poter essere prestata globalmente per più operazioni dalle quali nasca o possa nascere un'obbligazione doganale;

considerando che, quando la costituzione della garanzia è prevista a titolo facoltativo, tale garanzia deve essere richie-

sta nella misura in cui manca la certezza che l'adempimento dell'obbligazione doganale verrà effettuato nei termini stabiliti; che per stabilire la mancanza di certezza dell'adempimento dell'obbligazione doganale l'autorità competente deve procedere ad una valutazione degli elementi di fatto del caso in esame; che tale garanzia facoltativa deve poter essere richiesta ad ogni istante allorché le autorità doganali lo ritengono necessario;

considerando che, quando la garanzia è obbligatoria, il suo importo deve essere pari a quello, noto o stimato dalle autorità doganali, dell'obbligazione doganale in questione; che, quando la garanzia è facoltativa, il suo importo massimo non deve eccedere quello dell'obbligazione doganale effettiva;

considerando che i tipi di garanzia più idonei ad assicurare l'adempimento di un'obbligazione doganale sono il deposito in contanti o equiparato o la costituzione di una cauzione; che gli interessati devono poter scegliere fra questi due tipi di garanzia; che, tuttavia, nell'ambito di taluni regimi doganali sono previsti tipi di garanzia specifici sul piano comunitario; che conviene mantenerli; che le autorità doganali debbono poter rifiutare la garanzia proposta qualora ritengano che tale garanzia non assicuri con certezza ed entro i termini stabiliti l'adempimento dell'obbligazione in questione; che, in situazioni eccezionali, tali autorità debbono invece poter accettare un tipo di garanzia diverso dai due sopracitati, qualora assicuri in maniera altrettanto efficace l'adempimento dell'obbligazione;

considerando che la garanzia deve essere...

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