Council Regulation (EEC) No 1697/79 of 24 July 1979 on the post-clearance recovery of import duties or export duties which have not been required of the person liable for payment on goods entered for a customs procedure involving the obligation to pay such duties

Published date03 August 1979
Subject MatterCommon customs tariff,Agriculture and Fisheries,Provisions under Article 235 EEC
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 197, 3 August 1979
EUR-Lex - 31979R1697 - IT

Regolamento (CEE) n. 1697/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 03/08/1979 pag. 0001 - 0003
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 7 pag. 0254
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 6 pag. 0054
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 6 pag. 0054


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1697/79 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1979

relativo al ricupero a posteriori dei dazi all ' importazione o dei dazi all ' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l ' obbligo di effettuarne il pagamento

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 235 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che i dazi all ' importazione o i dazi all ' esportazione che il debitore deve corrispondere per una merce che abbia formato oggetto di una dichiarazione per un regime doganale comportante l ' obbligo di effettuarne il pagamento possono risultare inferiori agli importi legalmente dovuti , per errore di calcolo o di trascrizione da parte delle competenti autorità ovvero perchù queste ultime hanno preso in considerazione elementi di tassazione inesatti o incompleti , soprattutto per quanto concerne la specie , la quantità , il valore , l ' origine o la destinazione della merce considerata ; che , tenuto conto del carattere essenzialmente economico dei dazi all ' importazione o dei dazi all ' esportazione in vigore nella Comunità , la loro insufficiente riscossione ha conseguenze pregiudizievoli sull ' economica comunitaria ; che pertanto è opportuno permettere alle autorità competenti di procedere al ricupero a posterori dei dazi che restano esigibili qualora esse constatino un tale errore ;

considerando che il ricupero a posteriori di dazi all ' importazione o di dazi all ' esportazione pregiudica in un certo senso la certezza che i debitori debbono nutrire nei confronti degli atti amministrativi aventi conseguenze pecuniarie ; che di conseguenza è opportuno limitare le possibilità di azione delle autorità competenti in materia , mediante la fissazione di un termine oltre il quale la liquidazione primitiva dei dazi all ' importazione o dei dazi all ' esportazione deve essere ritenuta definitiva ; che tuttavia tale limite all ' azione delle autorità competenti non può applicarsi quando l ' importo esatto dei dazi all ' importazione o dei dazi all ' esportazione non abbia potuto essere stabilito dalle autorità competenti al momento dello sdoganamento delle merci a causa di un atto passibile di un ' azione giudiziaria repressiva ; che , invece , l '...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT