Council Regulation (EEC) No 1697/79 of 24 July 1979 on the post-clearance recovery of import duties or export duties which have not been required of the person liable for payment on goods entered for a customs procedure involving the obligation to pay such duties
Published date | 03 August 1979 |
Subject Matter | Common customs tariff,Agriculture and Fisheries,Provisions under Article 235 EEC |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 197, 3 August 1979 |
Regolamento (CEE) n. 1697/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento
Gazzetta ufficiale n. L 197 del 03/08/1979 pag. 0001 - 0003
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 7 pag. 0254
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 6 pag. 0054
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 6 pag. 0054
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1697/79 DEL CONSIGLIO
del 24 luglio 1979
relativo al ricupero a posteriori dei dazi all ' importazione o dei dazi all ' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l ' obbligo di effettuarne il pagamento
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 235 ,
vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,
considerando che i dazi all ' importazione o i dazi all ' esportazione che il debitore deve corrispondere per una merce che abbia formato oggetto di una dichiarazione per un regime doganale comportante l ' obbligo di effettuarne il pagamento possono risultare inferiori agli importi legalmente dovuti , per errore di calcolo o di trascrizione da parte delle competenti autorità ovvero perchù queste ultime hanno preso in considerazione elementi di tassazione inesatti o incompleti , soprattutto per quanto concerne la specie , la quantità , il valore , l ' origine o la destinazione della merce considerata ; che , tenuto conto del carattere essenzialmente economico dei dazi all ' importazione o dei dazi all ' esportazione in vigore nella Comunità , la loro insufficiente riscossione ha conseguenze pregiudizievoli sull ' economica comunitaria ; che pertanto è opportuno permettere alle autorità competenti di procedere al ricupero a posterori dei dazi che restano esigibili qualora esse constatino un tale errore ;
considerando che il ricupero a posteriori di dazi all ' importazione o di dazi all ' esportazione pregiudica in un certo senso la certezza che i debitori debbono nutrire nei confronti degli atti amministrativi aventi conseguenze pecuniarie ; che di conseguenza è opportuno limitare le possibilità di azione delle autorità competenti in materia , mediante la fissazione di un termine oltre il quale la liquidazione primitiva dei dazi all ' importazione o dei dazi all ' esportazione deve essere ritenuta definitiva ; che tuttavia tale limite all ' azione delle autorità competenti non può applicarsi quando l ' importo esatto dei dazi all ' importazione o dei dazi all ' esportazione non abbia potuto essere stabilito dalle autorità competenti al momento dello sdoganamento delle merci a causa di un atto passibile di un ' azione giudiziaria repressiva ; che , invece , l '...
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