Council Regulation (EEC) No 516/77 of 14 March 1977 on the common organization of the market in products processed from fruit and vegetables

Published date21 March 1977
Subject MatterProcessed fruit and vegetables
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 73, 21 March 1977
EUR-Lex - 31977R0516 - IT

Regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 073 del 21/03/1977 pag. 0001 - 0019
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 17 pag. 0226
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 12 pag. 0046
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 12 pag. 0046


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relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 e 43 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

considerando che le disposizioni fondamentali relative all ' organizzazione dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sono state più volte modificate successivamente alla loro adozione ; che i testi modificativi , dato il loro numero , la loro complessità e il fatto che sono pubblicati in diverse Gazzette ufficiali sono di difficile consultazione e mancano pertanto della chiarezza indispensabile ed ogni normativa ; che è quindi opportuno procedere alla loro codificazione :

considerando che l ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli implica l ' instaurazione di un regime unico degli scambi alle frontiere della Comunità diretto a stabilizzare il mercato comunitario , evitando in particolare che le fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati al l ' interno della Comunità ; che , in tale contesto , è opportuno prevedere che negli scambi con i paesi terzi siano vietate le restrizioni quantitativi e le misure di effetto equivalente ;

considerando che per quanto riguarda lo zucchero , il glucosio e lo sciroppo di glucosio , queste materie prime hanno una notevole incidenza diretta sul pertanto necessario armonizzare il regime degli scambi di questi ultimi prodotti con quelli ultimi prodotti con quelli previsti per lo zucchero e i cereali ;

considerando che , per i suddetti motivi , è opportuno disporre che all ' elemento « zucchero » dei prodotti trasformati venga applicato un prelievo in condizioni analoghe a quelle stabilite dal regolamento ( CEE ) n . 3330/74 del Consiglio , del 19 dicembre 1974 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3138/76 ( 3 ) ; che è opportuno applicare lo stesso onere all ' importazione per gli elementi glucosio e sciroppo di glucosio che , incorporati nel prodotti trasformati in questione , si sostituiscono allo zucchero ;

considerando che il metodo di calcolo seguito comporta frequenti modifiche del prelievo in causa ; che tuttavia , tenuto conto del carattere speciale dei prodotti trasformati , è necessario disporre che , per detti prodotti , il prelievo venga fissato soltanto una volta per trimestre ;

considerando che si devono adottare misure speciali qualora manche uno degli elementi di calcolo necessari per la fissazione del prelievo ;

considerando che al medesimo fine è pure necessario prevedere , per alcuni prodotti particolarmente sensibili , l creazione di un sistema di titoli d ' importazione o di un regime di prezzi minimi che gli importatori s ' impegnino a rispettare che , per il corretto funzionamento di tali regimi , è d ' uopo disporre che il rilascio del titoli d ' importazione sia abbinato alla costituzione sia di una cauzione che garantisca l ' impegno ad importare durante il periodo di validità dei titoli stessi , sia di una cauzione supplementare che garantisca l ' osservanza del prezzo minimo da parte degli importatori ; che è necessario prevedere la possibilità di istituire un sistema di prezzi « plancher » ;

considerando che è parimenti opportuno prevedere , per gli zuccheri diversi contenuti nei prodotti trasformati , una restituzione all ' esportazione verso i paesi terzi , allo scopo di coprire la differenza tra i prezzi zuccheri praticati all ' esterno e all ' interno della Comunità ;

considerando che , per rendere possibile l ' accesso dei prodotti trasformati senza aggiunta di zucchero ai mercati dei paesi terzi , si devono concedere restituzione all ' esportazione ; che , per i prodotti con aggiunta di zucchero , occorre limitare questa restituzione generale ai soli casi nei quali la restituzione prevista per gli zuccheri diversi contenuti nei prodotti non fosse sufficiente per consentire l ' esportazione ;

considerando che , nell ' interesse della stabilità delle transazioni commerciali , occorre prevedere che gli interessati abbiano la possibilità di ottenere la fissazione anticipata dell ' importo di prelievi e dell restituzioni ; che ai fini di un ' efficiente amministrazione , è opportuno istituire titoli di fissazione anticipata e prevedere che tali titoli nonchù i certificati d ' importazione siano accompagnati da una cauzione a garanzia dell 'impegno d ' importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo ;

considerando che , a complemento del sistema suindicato è opportuno prevedere , nella misura necessaria al suo corretto funzionamento , la possibilità di disciplinare il ricorso al regime di perfezionamento attivo e , se la situazione del mercato lo richiede , il divieto totale o parziale di tale ricorso ; che è inoltre necessario che la restituzione sia fissata in modo che i prodotti comunitari di base utilizzati dall ' industria di trasformazione della Comunità per l ' esportazione non siano svantaggiati da un regime di perfezionamento attivo , che inciterebbe tale industria ed accordare la preferenza all ' importazione di prodotti di base provenienti dai paesi terzi ;

considerando che il meccanismo dei prezzi e prelievi comuni può , in circostanze eccezionali , presentare delle disfunzioni ; che , allo scopo di non lasciare , in tali casi , il mercato comunitario senza difesa contro le perturbazioni che possono derivarne , occorre far si che la Comunità possa adottare rapidamente le misure che si rivelino necessarie ;

considerando che , l ' attuazione di un mercato unico sarebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti ; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli incompatibili con il mercato comune siano rese applicabili nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ;

considerando che , per facilitare l ' attuazione delle disposizioni previste , è opportuno istituire una procedura di stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito di un comitato di gestione ;

considerando che l ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli deve tener conto , parallelamente e in modo adeguato , degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato ;

considerando che le spese che risultano agli Stati membri dagli obblighi derivanti dall ' applicazione del presente regolamento sono a carico della Comunità , conformemente al disposto degli articoli 2 e 3 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2788/72 ( 5 ) ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L 'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli si applica ai prodotti seguenti :

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

ex 07.02 * Ortaggi e piante mangerecce , anche cotti , congelati , escluse le olive *

ex 07.03 * Ortaggi e piante mangerecce , presentati immersi in acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze , atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione , ma non specialmente preparati per il consumo immediato , escluse le olive * ex 07.04 * Ortaggi e piante mangerecce disseccati , disidratati o evaporati , anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati , ma non altrimenti preparati , escluse le patate disidratate mediante essiccazione artificiale e al calore , non atte al consumo umano , ed escluse le olive *

08.10 * Frutta , anche cotte , congelate , senza aggiunta di zuccheri *

08.11 * Frutta temporaneamente conservate ( ad esempio , mediante gas solforoso o immerse nell ' acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione ) , ma inadatte al consumo in tale stato * 08.12 * Frutta secche ( escluse quelle delle voci da 08.01 a 08.05 incluso ) *

08.13 * Scorze di agrumi e di meloni , fresche , congelate , presentate immerse nell ' acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione , oppure secche *

ex 13.03 B * Sostanze pectiche e pectinati *

20.01 * Ortaggi , piante mangerecce e frutta , preparati o conservati nell ' aceto o nel l ' acido acetico , con o senza sale , spezie , mostarda o zucchero *

20.02 * Ortaggi o piante mangerecce , preparati o conservati senza aceto o acido acetico *

20.03 * Frutta congelate , con aggiunta di zuccheri *

20.04 * Frutta , scorze di frutta , piante e parti di piante cotte negli zuccheri o candite ( sgocciolate , ghiacciate , cristallizzate ) *

20.05 * Puree e paste di frutta , gelatine , marmellate , ottenute mediante cottura , anche con aggiunta di zucchero

20.06 * Frutta altrimenti preparate o conservate , anche con aggiunta di zuccheri o di alcole *

ex 20.07 * Succhi di frutta ( esclusi i succhi e i mosti d ' uva ) o di ortaggi , non fermentati , senza aggiunta di alcole , anche addizionati di zuccheri *

ex 20.07 * Succhi d ' uva ( compresi i mosti d ' uva ) senza...

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