Council Regulation (EEC) No 2077/92 of 30 June 1992 concerning inter-branch organizations and agreements in the tobacco sector

Published date30 July 1992
Subject MatterTobacco
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 215, 30 July 1992
EUR-Lex - 31992R2077 - IT

Regolamento (CEE) n. 2077/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco

Gazzetta ufficiale n. L 215 del 30/07/1992 pag. 0080 - 0084
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 43 pag. 0224
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 43 pag. 0224


REGOLAMENTO (CEE) N. 2077/92 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che le prospettive a medio e lungo termine dei mercati agricoli sia comunitari che mondiali rendono necessario l'adattamento di alcuni strumenti della politica agricola comune, al fine di ristabilire l'equilibrio dei mercati; che tale adattamento, rendendo, in particolare, più flessibili gli strumenti istituzionali di sostegno dei mercati, impone una modifica del comportamento economico degli operatori interessati, al fine di una migliore percezione delle realtà dei mercati;

considerando che le organizzazioni interprofessionali, costituite per iniziativa di operatori, individuali o associati, e rappresentative di una parte significativa delle varie categorie professionali interessate alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione nel settore del tabacco, possono contribuire a una migliore percezione delle realtà del mercato, facilitando un'evoluzione dei comportamenti economici e migliorando la conoscenza o l'organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione; che talune delle loro attività possono contribuire a creare un migliore equilibrio del mercato e a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato; che è opportuno definire le azioni in cui si può concretizzare tale contributo delle organizzazioni interprofessionali;

considerando che in tale prospettiva è opportuno concedere un riconoscimento specifico alle organizzazioni che, a livello regionale, interregionale o comunitario, comprovino una sicura rappresentatività e svolgono azioni positive rispondenti ai suddetti obiettivi; che detto riconoscimento deve emanare dagli Stati membri o dalla Commissione in funzione della sfera d'attività dell'organizzazione interprofessionale;

considerando che, per rafforzare talune azioni delle organizzazioni interprofessionali che presentano un particolare interesse sotto il profilo dell'attuale regolamentazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco, è opportuno prevedere la possibilità di estendere, a determinate condizioni, all'insieme dei produttori e delle associazioni non aderenti di una o più regioni le regole adottate per i propri membri dalle organizzazioni interprofessionali; che è inoltre opportuno porre a carico dei non aderenti tutti o parte dei contributi per la copertura delle spese non amministrative sostenute per l'esecuzione di dette azioni; che detta possibilità deve concretizzarsi nel quadro di una procedura che garantisca i diritti degli ambienti socioeconomici interessati e tuteli in particolare gli interessi dei consumatori;

considerando che altre azioni svolte dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute possono presentare un interesse economico o tecnico generale per il settore del tabacco e come tali risultare vantaggiose per l'insieme degli operatori delle categorie professionali interessate, quantunque non aderiscano all'organizzazione; che in tal caso è giustificato porre a carico dei non aderenti i contributi per la copertura delle spese diverse da quelle amministrative, che risultano direttamente dall'esecuzione delle azioni in oggetto;

considerando che, ai fini della corretta applicazione di questa disciplina, è opportuno organizzare una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione, affidando inoltre a quest'ultima un potere permanente di controllo, in particolare sul riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali che svolgono la loro attività a livello regionale o interregionale e sugli accordi e pratiche concordate adottati da tali organizzazioni;

considerando che è opportuno prevedere, per l'informazione degli Stati membri e di tutti gli interessati, la pubblicazione, all'inizio di ogni anno...

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