Council Regulation (EEC) No 3570/90 of 4 December 1990 on derogations in respect of agricultural statistical surveys in Germany in connection with the unification of Germany

Published date17 December 1990
Subject MatterWine,Cereals,Information and verification,Agricultural structures
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 353, 17 December 1990
EUR-Lex - 31990R3570 - IT

Regolamento (CEE) n. 3570/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, concernente le deroghe da prevedere per le indagini statistiche agrarie in Germania nell'ambito dell'unificazione tedesca

Gazzetta ufficiale n. L 353 del 17/12/1990 pag. 0008 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 36 pag. 0005
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 36 pag. 0005


REGOLAMENTO (CEE) N. 3570/90 DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 1990 concernente le deroghe da prevedere per le indagini statistiche agrarie in Germania nell'ambito dell'unificazione tedesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando che, nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, non è possibile conformarsi immediatamente agli obblighi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di statistica agraria, poiché in tale territorio devono essere introdotti importanti mutamenti ed adeguamenti ;

considerando che inoltre occorre aumentare la stima delle spese previste nel regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali(3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca sono autorizzate fino al 31 dicembre 1992, nel campo della statistica agraria, deroghe agli atti giuridici elencati nell'allegato, per quanto attiene ai periodi di riferimento, alle date di riferimento, alle date delle rilevazioni, alle date di trasmissione ed al campo delle persone da intervistare.

2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 4.

Articolo 2

All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alle

indagini statistiche sulle superfici viticole(4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 490/86(5), è aggiunto il comma seguente :

«La prima indagine intermedia nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca è effettuata entro due anni dallo svolgimento della prima indagine di base.»

Articolo 3

All'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 837/90 l'importo «3 200 000 ecu» è sostituito da «3 520 000 ecu».

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