Council Regulation (EEC) No 1275/90 of 7 May 1990 opening and providing for the administration of Community tariff quotas for certain agricultural products originating in Cyprus, Morocco and Israel (1990)
Published date | 16 May 1990 |
Subject Matter | CCT: derogations,Commercial policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 126, 16 May 1990 |
REGOLAMENTO (CEE) N. 1275/90 DEL CONSIGLIO del 7 maggio 1990 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari di Cipro, del Marocco e di Israele (1990)
Gazzetta ufficiale n. L 126 del 16/05/1990 pag. 0006 - 0008
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1275/90 DEL CONSIGLIO
del 7 maggio 1990
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari di Cipro, del Marocco e di Israele (1990)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che i protocolli addizionali agli accordi tra la Comunità economica europea, da un lato, e il Regno del Marocco (1) e lo Stato di Israele (2) dall'altro, nonché il protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro e che adegua alcune disposizioni dell'accordo (3), prevedono nei rispettivi articoli l'apertura, da parte della Comunità, di contingenti tariffari comunitari per i seguenti prodotti:
- 300 tonnellate di melanzane, appartenenti al codice NC ex 0709 30 00 originarie di Cirpo (1o ottobre - 30 novembre),
- 100 tonnellate, 450 tonnellate e 100 tonnellate di cavoli cinesi, appartenenti al codice NC ex 0704 90 90, originari rispettivamente del Marocco, di Israele e di Cipro (1o novembre - 31 dicembre),
- 100 tonnellate, 250 tonnellate e 100 tonnellate di insalate « iceberg », appartenenti ai codici NC ex 0705 11 10 ed ex 0705 11 90, originarie rispettivamente del Marocco, di Israele e di Cipro (1o novembre - 31 dicembre);
considerando che tuttavia i contingenti tariffari relativi a Cipro devono essere maggiorati annualmente del 5 % a partire dall'entrata in vigore del suddetto protocollo in virtù degli articoli 18 e 19 del medesimo, e che per il 1990 ammontano alle quantità indicate all'articolo 1;
considerando che entro i limiti di tali contingenti tariffari i dazi doganali sono gradualmente soppressi:
- durante i medesimi periodi e agli stessi ritmi di quelli previsti agli articoli 75 e 268 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, per quanto riguarda i contingenti tariffari in questione aperti per il Marocco ed...
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