Council Regulation (EEC) No 288/82 of 5 February 1982 on common rules for imports

Published date09 February 1982
Subject MatterProvisions under Article 235 EEC,Agriculture and Fisheries,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 35, 9 February 1982
EUR-Lex - 31982R0288 - IT

Regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni

Gazzetta ufficiale n. L 035 del 09/02/1982 pag. 0001 - 0044
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 15 pag. 0176
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 15 pag. 0176


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 288/82 DEL CONSIGLIO

del 5 febbraio 1982

relativo al regime comune applicabile alle importazioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,

visto le regolamentazioni relative all ' organizzazione comune dei mercati agricoli , nonchù le regolamentazioni adottate a norma dell ' articolo 235 del trattato , applicabili alle merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli , e in particolare le disposizioni di tali regolamentazioni che consentono una deroga al principio generale in base al quale qualunque restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente può essere sostituita dalle sole misure previste dalle regolamentazioni stesse ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che la politica commerciale comune deve basarsi su principi uniformi ; che il regime applicabile alle importazioni istituito dal regolamento ( CEE ) n . 926/79 ( 1 ) rappresenta un elemento importante di questa politica ;

considerando che la liberalizzazione delle importazioni , ossia l ' assenza di ogni restrizione quantitativa , fatte salve le eccezioni e le deroghe previste dalla regolamentazione comunitaria , costituisce il punto di partenza delle norme comuni in materia ;

considerando che la Commissione deve essere informata dagli Stati membri di qualunque periodo conseguente all ' evoluzione delle importazioni , che potesse richiedere il ricorso a misure di salvaguardia ;

considerando che , in tale ipotesi , la Commissione deve procedere all ' esame delle condizioni delle importazioni , della loro evoluzione e dei vari elementi della situazione economica e commerciale nonchù , eventualmente , delle misure da adottare ;

considerando che può rivelarsi necessario sottoporre alcune importazioni ad una sorveglianza comunitaria oppure nazionale ;

considerando che , in tal caso , occorre subordinare l ' immissione in libera pratica dei prodotti in oggetto alla presentazione di un documento d ' importazione che soddisfi a criteri uniformi ; che tale documento , dietro dichiarazione o semplice richiesta dell ' importatore , deve essere rilasciato o vidimato dalle autorità degli Stati membri entro un certo termine , senza che ciò comporti un qualunque diritto d ' importazione per l ' importatore ; che tale documento può quindi essere utilizzato solo finchù non intervenga un mutamento nel regime di importazione ;

considerando che nell ' interesse della Comunità occorre che sia assicurata nel modo più completo possibile una reciproca informazione tra gli Stati membri e la Commissione circa i risultati della sorveglianza comunitaria oppure nazionale ;

considerando che spetta alla Commissione e al Consiglio decidere in merito alle misure di salvaguardia richieste dagli interessi della Comunità tenendo conto degli obblighi internazionali esistenti ; che pertanto si possono prevedere misure di vigilanza contro un paese che sia parte contraente del GATT solo se il prodotto in questione sia importato nella Comunità in quantità così accresciute e a condizioni tali che i produttori comunitari di prodotti analoghi o direttamente concorrenti siano gravemente danneggiati o rischino di esserlo , a meno che gli obblighi internazionali consentano una deroga a tale norma ;

considerando che sembra opportuno che gli Stati membri possano , a determinate condizioni e a titolo conservativo , adottare misure di salvaguardia sul piano nazionale ;

considerando che l ' articolo 14 , paragrafo 6 , e l ' articolo 16 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 926/79 prevedono che il Consiglio decida gli adeguamenti da apportare a tale regolamento ;

considerando che un riesame di detto regolamento alla luce dell ' esperienza acquisita ha dimostrato la necessità di applicare criteri di valutazione dell ' eventuale pregiudizio e stabilire una procedura di indagine più precisi senza peraltro escludere la possibilità che la Commissione e gli Stati membri attuino le misure richieste in caso di urgenza ;

considerando che a tal fine è opportuno emanare disposizioni più dettagliate in merito all ' apertura di un ' indagine , ai controlli ed alle verifiche necessarie , all ' audizione degli interessati , al trattamento delle informazioni ricevute e ai criteri di valutazione del pregiudizio ;

considerando che le disposizioni sulle indagini fissate dal presente regolamento non pregiudicano le norme comunitarie e nazionali relative al segreto professionale ;

considerando peraltro che , nell ' intento di semplificare ed assicurare una migliore trasparenza dei regimi d ' importazione , è apparso preferibile redigere un elenco delle restrizioni quantitative ancora applicate sul piano nazionale invece di un elenco comune di liberalizzazione ;

considerando che è necessario disporre di una procedura applicabile in caso di modifica di restrizioni all ' importazione mantenute in taluni Stati membri ; che , per evitare che tali modifiche autonome costituiscano ostacoli all ' attuazione della politica commerciale comune e pregiudichino gli interessi della Comunità o di uno dei suoi Stati membri , occorre sottoporle ad una consultazione preliminare e , in caso di bisogno , ad una procedura di autorizzazione ;

considerando inoltre che si devono tradurre nel diritto comunitario le disposizioni dell ' accordo relativo alle procedure in materia di licenze di importazione firmato nell ' ambito del GATT , segnatamente per garantire una maggiore trasparenza dei regimi di restrizione applicati dagli Stati membri ;

considerando che è opportuna una pubblicazione complessiva del regolamento così modificato ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO 1

Principi generali

Articolo 1

1 . Il presente regolamento si applica alle impotazioni di prodotti compresi nel trattato , originari di paesi terzi , ad eccezione :

- dei prodotti tessili sottoposti ad un regime comune specifico di importazione e per la durata di applicazione del regime stesso , fatte salve le misure che possono essere prese nei confronti di tali prodotti conformemente al titolo IV ,

- dei prodotti originari di paesi a commercio di Stato contemplati dal regolamento ( CEE ) n . 925/79 ( 2 ) ,

- dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese , contemplati dal regolamento ( CEE ) n . 2532/78 ( 3 ) ,

- dei prodotti originari di Cuba .

2 . L ' importazione nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è libera , ossia non è sottoposta ad alcuna restrizione quantitativa , fatte salve :

- le misure che possono essere prese ai sensi del titolo V ,

- le misure mantenute ai sensi del titolo VI ,

- le restrizioni quantitative relative ai prodotti enumerati nell ' allegato I , mantenute negli Stati membri indicati dallo stesso allegato a fronte dell ' indicazione dei prodotti stessi .

Articolo 2

Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , può decidere la soppressione di taluni prodotti dell ' allegato I quando ritiene che essa non rischi di fare insorgere una situazione che giustifichi il ripristino di misure di salvaguardia .

TITOLO II

Procedura comunitaria di informazione e di consultazione

Articolo 3

Quando l ' evoluzione delle importazioni può rendere necessario il ricorso a misure di vigilanza o di salvaguardia , la Commissione ne viene informata dagli Stati membri . Questa informazione deve comprendere gli elementi di prova disponibili , in base ai criteri stabiliti dall ' articolo 9 . La Commissione trasmette immediatamente tale informazione a tutti gli Stati membri .

Articolo 4

Consultazioni possono essere avviate , a richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione .

Esse devono aver luogo negli otto giorni lavorativi successivi alla ricerzione , da parte della Commissione , dell ' informazione di cui all ' articolo 3 e comunque prima dell ' applicazione di qualsiasi misura comunitaria di vigilanza o di salvaguardia .

Articolo 5

1 . Le consultazioni si svolgono nell ' ambito di un comitato consultivo , in appresso denominato « comitato » , composto da rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione .

2 . Il comitato si riunisce su convocazione del suo presidente ; questi comunica tempestivamente agli Stati membri tutti gli elementi utili d ' informazione .

3 . Le consultazioni vertono in particolare :

a ) sulle condizioni delle importazioni e sulla loro evoluzione nonchù sui diversi elementi della situazione economica e commerciale del prodotto in questione ;

b ) sulle misure che sarebbe opportuno adottare .

4 . Se necessario , le consultazioni possono aver luogo per iscritto . In questo caso , la Commissione informa gli Stati membri che possono esprimere il loro parere o richiedere una consultazione orale entro un termine di cinque/otto giorni lavorativi , da stabilire da parte della Commissione .

TITOLO III

Procedura comunitaria d ' indagine

Articolo 6

1 . Quando al termine delle consultazioni la Commissione ritiene che esistano elementi di prova sufficienti a giustificare l ' apertura di un ' indagine , essa procede come segue :

a ) annuncia l ' apertura di un ' indagine sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ; questo annuncio fornisce un riassunto delle informazioni ricevute e precisa che ogni informazione utile deve essere comunicata alla Commissione ; essa fissa il termine entro il quale gli interessati possono comunicare per iscritto la loro opinione ;

b ) avvia l ' indagine in cooperazione con gli Stati membri .

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