Council Regulation (EEC) No 3573/90 of 4 December 1990 amending, as a result of German unification, regulation (EEC) No 4055/86 applying the principle of freedom to provide services to maritime transport between member states and between member states and third countries

Published date17 December 1990
Subject MatterFreedom of establishment,Internal market - Principles,Integration of the German Democratic Republic (GDR),Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 353, 17 December 1990
EUR-Lex - 31990R3573 - IT 31990R3573

Regolamento (CEE) n. 3573/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, il regolamento (CEE) n. 4055/86 che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra stati membri e tra stati membri e paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 353 del 17/12/1990 pag. 0016 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 3 pag. 0078
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 3 pag. 0078


REGOLAMENTO (CEE) N. 3573/90 DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 1990 che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, il regolamento (CEE) n. 4055/86 che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando che la Comunità economica europea ha adottato una serie di regole relative ai trasporti marittimi ;

considerando che, a decorrere dall'unificazione tedesca, la normativa comunitaria è applicabile di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ;

considerando che si rende necessario prevedere determinati adeguamenti del regolamento (CEE) n. 4055/86(4), per tener conto della situazione particolare derivante dall'unificazione tedesca relativamente agli accordi bilaterali conclusi tra l'ex Repubblica democratica tedesca e paesi terzi ;

considerando che gli accordi conclusi dell'ex Repubblica

democratica tedesca riguardano unicamente i carichi in provenienza da tale Stato e che di conseguenza gli eventuali diritti di paesi terzi conseguenti ad accordi relativi alla ripartizione dei carichi riguardano unicamente carichi aventi origine nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ;

considerando che il termine previsto per l'adattamento da parte degli Stati membri degli accordi relativi ai traffici non soggetti al codice di comportamento per le conferenze marittime delle Nazioni Unite deve essere prorogato per quanto riguarda gli accordi bilaterali conclusi dalla Repubblica democratica tedesca con paesi terzi, per permettere alla Repubblica federale di Germania di condurre i negoziati...

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