Council Regulation (EEC) No 3687/91 of 28 November 1991 on the common organization of the market in fishery products

Published date23 December 1991
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 354, 23 December 1991
EUR-Lex - 31991R3687 - IT 31991R3687

REGOLAMENTO (CEE) N. 3687/91 DEL CONSIGLIO del 28 novembre 1991 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca

Gazzetta ufficiale n. L 354 del 23/12/1991 pag. 0001 - 0038


REGOLAMENTO (CEE) N. 3687/91 DEL CONSIGLIO del 28 novembre 1991 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3571/ 90 (4), è stato modificato più volte e in modo sostanziale; che è opportuno, per motivi di razionalità e di chiarezza, procedere alla codificazione del citato regolamento;

considerando che al funzionamento ed allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve in particolar modo comportare un'organizzazione comune dei mercati agricoli che può assumere forme diverse a seconda dei prodotti;

considerando che la pesca ha un'importanza particolare nell'economia agricola di alcune regioni costiere della Comunità; che tale produzione costituisce una parte preponderante del reddito dei pescatori di tali regioni; che è pertanto opportuno favorire la stabilità del mercato mediante misure adeguate;

considerando che una delle misure da adottare per l'attuazione dell'organizzazione dei mercati consiste nell'applicazione di norme comuni di commercializzazione ai prodotti considerati; che l'applicazione di tali norme dovrebbe avere l'effetto di eliminare dal mercato i prodotti di qualità non soddisfacente e di facilitare le relazioni commerciali sulla base di una concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione;

considerando che l'applicazione di tali norme rende necessario un controllo dei prodotti soggetti alla normalizzazione; che occorre pertanto prevedere misure che assicurino tale controllo;

considerando che, nel quadro delle norme che disciplinano il funzionamento dei mercati, occorre prevedere disposizioni che consentano di adattare l'offerta alle esigenze del mercato e di garantire, per quanto possibile, un reddito equo ai produttori; che, tenuto conto delle caratteristiche del mercato dei prodotti della pesca, la creazione di organizzazioni di produttori che facciano obbligo ai loro aderenti di conformarsi a determinate norme, specialmente in materia di produzione e di commercializzazione, contribuisce al conseguimento dei suddetti obiettivi;

considerando che occorre prevedere disposizioni atte ad agevolare la costituzione ed il funzionamento delle suddette organizzazioni, nonché gli investimenti determinati dall'applicazione delle loro norme comuni; che, a tal fine, è opportuno consentire agli Stati membri di concedere a tali organizzazioni aiuti di cui la Comunità assicurerà parzialmente il finanziamento; che, tuttavia, occorre limitare l'importo di tali aiuti e conferire loro un carattere transitorio e decrescente per aumentare gradualmente la responsabilità finanziaria dei produttori;

considerando che, onde potenziare l'azione delle organizzazioni di cui trattasi e facilitare in tal modo una maggiore stabilità del mercato, è opportuno consentire agli Stati membri di estendere, a talune condizioni, al complesso dei non aderenti che commercializzano in una determinata regione, le norme, particolarmente in materia di immissione sul mercato, adottate per i propri aderenti dall'organizzazione della regione considerata;

considerando che l'applicazione del regime sopra descritto comporta spese a carico dell'organizzazione le cui norme sono state estese; che è pertanto opportuno far partecipare a tali spese anche i non aderenti; che è inoltre opportuno prevedere la possibilità, per lo Stato membro interessato, di concedere a detti operatori un'indennità per i prodotti che, pur essendo conformi alle norme di commercializzazione, non hanno potuto essere commercializzati e sono stati ritirati dal mercato;

considerando che è in ogni caso opportuno prevedere disposizioni atte a garantire che le organizzazioni di produttori non occupino una posizione dominante nella Comunità;

considerando che, allo scopo di far fronte, per taluni prodotti della pesca che presentano un particolare interesse per il reddito dei produttori, a situazioni di mercato che favoriscono la formazione di prezzi tali da provocare perturbazioni sul mercato comunitario, occorre fissare per ciascuno di questi prodotti un prezzo di orientamento rappresentativo delle zone di produzione della Comunità che serva a determinare i livelli dei prezzi per gli interventi sul mercato;

considerando che, per stabilizzare i corsi, è opportuno che le organizzazioni di produttori possano intervenire sul mercato applicando, in particolare, il prezzo di ritiro entro una forcella, per tener conto delle fluttuazioni stagionali dei prezzi di mercato;

considerando che, in taluni casi e a determinate condizioni, è opportuno sostenere l'azione delle organizzazioni di produttori concedendo loro compensazioni finanziarie per i quantitativi ritirati dal mercato;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che, in alcuni casi, il livello della compensazione finanziaria versata alle organizzazioni predette non è tale da favorire l'adesione dei pescatori alle organizzazioni stesse; che è pertanto opportuno aumentare la compensazione finanziaria;

considerando che l'esperienza acquisita ha dimostrato la necessità di applicare con una certa flessibilità i meccanismi d'intervento mediante una fissazione dei prezzi comunitari di ritiro, onde consentire alle organizzazioni di effettuare entro certi limiti i ritiri dal mercato a seconda delle fluttuazioni constatate sul mercato;

considerando che, onde incitare i pescatori a meglio adeguare le loro offerte alle esigenze del mercato, è opportuno prevedere una differenziazione dell'importo della compensazione finanziaria proporzionalmente al volume dei ritiri dal mercato;

considerando che, a motivo soprattutto della penuria di alcune specie, è opportuno evitare, per quanto possibile, la distruzione di pesci di alto valore commerciale che siano stati ritirati dal mercato; che, a tal fine, occorre concedere un aiuto per la trasformazione e l'ammasso ai fini del consumo umano, di determinati quantitativi di prodotti freschi ritirati;

considerando che, per favorire una maggiore stabilità del mercato tenendo conto delle caratteristiche dei prodotti interessati e delle loro condizioni di produzione e di commercializzazione differenziate, è quindi opportuno includere alcune specie in un regime comunitario di sostegno dei prezzi;

considerando tuttavia che i divari regionali di prezzo tra le specie anzidette non consentono, nell'immediato, la loro integrazione nell'attuale regime di compensazione finanziario accordato alle organizzazioni di produttori;

considerando che è quindi opportuno instaurare un regime d'intervento basato sull'applicazione di un prezzo di ritiro fissato in maniera autonoma dalle organizzazioni di produttori; che è pertanto opportuno prevedere la possibilità di concedere, a determinate condizioni, un aiuto forfettario a dette organizzazioni per i prodotti che hanno formato oggetto di interventi autonomi;

considerando che, per incitare le organizzazioni di produttori a meglio adeguare la loro offerta alle esigenze del mercato, è opportuno prevedere un'appropriata corresponsabilità finanziaria di tali organizzazioni, nonché una limitazione dei quantitativi di prodotti che possono beneficiare di un aiuto forfettario;

considerando che, per evitare per quanto possibile la distruzione di pesci ritirati dal mercato, occorre prevedere la possibilità di concedere un aiuto forfettario alla trasformazione e al magazzinaggio di determinati quantitativi di prodotti ritirati, da destinare al consumo umano;

considerando che per tre specie di tonno, l'alalonga, il tonno rosso ed il tonno obeso, si constatano sul piano della commercializzazione caratteristiche analoghe a quelle delle altre specie che beneficiano dell'aiuto forfettario; che è quindi opportuno estendere tale meccanismo anche alle tre specie suddette;

considerando che è opportuno subordinare la concessione dell'aiuto forfettario all'osservanza di norme comuni di commercializzazione;

considerando che l'evoluzione dei prezzi sul mercato potrebbe rendere necessaria l'adozione di misure adeguate, che contribuiscano al ravvicinamento dei prezzi nella Comunità; che è pertanto opportuno prevedere la possibilità di subordinare la concessione dell'aiuto forfettario alla condizione che i prezzi di ritiro autonomi non superino un determinato massimale;

considerando che, quando l'applicazione di tale regime di aiuto forfettario provoca un ravvicinamento dei prezzi a seguito dell'evoluzione delle condizioni di produzione e di commercializzazione delle specie interessate, è opportuno disporre che a dette specie venga esteso il regime di compensazione finanziaria;

considerando che, qualora i prezzi di taluni prodotti congelati assumano un andamento nettamente negativo, è opportuno prevedere la possibilità di concedere alle organizzazioni di produttori aiuti all'ammasso privato di questi prodotti di origine comunitaria;

considerando che l'esperienza acquisita ha messo in luce la necessità di precisare le condizioni per la concessione dell'aiuto forfettario per taluni prodotti congelati a bordo e di adeguare parallelamente predetto regime ai principi...

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