Council Regulation (EEC) No 2454/92 of 23 July 1992 laying down the conditions under which non-resident carriers may operate national road passenger transport services within a Member State

Published date29 August 1992
Subject MatterTransport,Freedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 251, 29 August 1992
EUR-Lex - 31992R2454 - IT

Regolamento (CEE) n. 2454/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, che fissa le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro

Gazzetta ufficiale n. L 251 del 29/08/1992 pag. 0001 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 4 pag. 0134
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 4 pag. 0134


REGOLAMENTO (CEE) No 2454/92 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1992 che fissa le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione(1) ,

visto il parere del Parlamento europeo(2) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale(3) ,

considerando che l'istituzione di una politica comune dei trasporti comporta, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera b) del trattato, la fissazione delle condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;

considerando che questa disposizione comporta l'eliminazione di tutte le restrizioni nei confronti del prestatore di servizi motivate dalla sua nazionalità o dal fatto che questi si è stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui la prestazione deve essere fornita; che occorre prevedere un'attuazione graduale;

considerando che occorre assicurare il libero accesso dei vettori non residenti a determinati tipi di servizi regolari specializzati di trasporto effettuati nella zona frontaliera degli Stati membri, quando la prossimità del luogo di stabilimento del vettore consente di assicurare in modo appropriato la continuità del servizio, in particolare ai fini della sicurezza delle persone trasportate;

considerando che per ora occorre escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli altri servizi regolari per cui l'adempimento delle condizioni succitate non è comprovato; che in futuro occorrerà riesaminare questa situazione;

considerando che occorre determinare le disposizioni dello Stato membro ospitante applicabili ai trasporti di cabotaggio;

considerando che occorre adottare disposizioni che consentano di intervenire sul mercato dei trasporti di cui trattasi in caso di grave perturbazione;

considerando che è opportuno che gli Stati membri si prestino reciproca assistenza ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, in particolare in materia di sanzioni da infliggere in caso di infrazioni;

considerando che spetta agli Stati membri adottare le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento;

considerando che è opportuno seguire l'applicazione del presente regolamento basandosi su una relazione che sarà presentata dalla Commissione e prevedere eventuali azioni future in funzione di essa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Qualsiasi vettore di viaggiatori su strada per conto terzi, il quale:

- sia stabilito in uno Stato membro, in appresso denominato «Stato membro di stabilimento», conformemente alla legislazione di quest'ultimo, e

- sia autorizzato in tale Stato, in conformità della legislazione comunitaria, ad esercitare la professione di vettore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti internazionali,

è autorizzato, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, ad effettuare, a titolo temporaneo, trasporti nazionali di viaggiatori su strada, per conto terzi, in un altro Stato membro, in appresso denominato «Stato membro ospitante», senza disporvi di una sede o di altro stabilimento.

Detti trasporti nazionali vengono in appresso denominati «trasporti di cabotaggio».

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a) «servizi regolari» sono i servizi che assicurano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un itinerario determinati; i viaggiatori possono essere fatti salire e scendere a fermate prestabilite. I servizi regolari sono accessibili a tutti, salvo, se del caso, l'obbligo di prenotare;

b) «servizi regolari specializzati» sono i servizi regolari che assicurano il trasporto di determinate categorie di viaggiatori, a esclusione di altri viaggiatori;

c) «circuiti a porte chiuse» sono i servizi effettuati mediante lo stesso veicolo che trasporta lungo tutto il percorso lo stesso gruppo di viaggiatori;

d) «veicoli» sono gli autoveicoli atti a trasportare, per tipo di costruzione ed equipaggiamento, più di nove persone, conducente compreso, e destinati a tale scopo;

e) «zona frontaliera» è una zona che si estende su una profondità di 25 km in linea d'aria a partire dalla frontiera comune di due Stati membri.

Articolo 3

1. Fino al 31 dicembre 1995, l'autorizzazione ad effettuare trasporti di cabotaggio sotto forma di servizi non regolari è limitata ai circuiti a porte chiuse. Dopo tale data i trasporti di cabotaggio sono ammessi per tutti i servizi non regolari.

2. I vettori che dispongono di una sede o di altro stabilimento nella zona frontaliera di uno Stato membro limitrofo possono effettuare nella zona frontaliera di uno Stato membro trasporti di cabotaggio sotto forma di servizi regolari specializzati destinati:

a) al trasporto domicilio-lavoro dei lavoratori;

b) al trasporto domicilio-istituto di istruzione di scolari e studenti,

a condizione che:

- i punti di partenza e di destinazione dei servizi di trasporto si trovino nella zona frontaliera dello Stato membro ospitante e

- la distanza totale del trasporto non superi 50 km in linea d'aria in ciascun senso.

3. Il Consiglio riesamina la situazione dei servizi regolari diversi da quelli previsti al paragrafo 2 in base alla relazione della Commissione di cui all'articolo 12, tenendo conto segnatamente delle disposizioni nazionali applicate dagli Stati membri in materia di controllo e di procedure di autorizzazione dei servizi regolari.

Articolo 4

1. L'esecuzione dei trasporti di cabotaggio è soggetta, fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore...

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