Council Regulation (EEC) No 1418/76 of 21 June 1976 on the common organization of the market in rice

Published date25 June 1976
Subject MatterRice
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 166, 25 June 1976
EUR-Lex - 31976R1418 - IT

Regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso

Gazzetta ufficiale n. L 166 del 25/06/1976 pag. 0001 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 7 pag. 0104
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 15 pag. 0127
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 7 pag. 0104
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 10 pag. 0114
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 10 pag. 0114


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1418/76 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1976

relativo all ' organizzazione comune del mercato del riso

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 e 43 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento ( 1 ) ,

considerando che le disposizioni fondamentali relative all ' organizzazione dei mercati nel settore del riso sono state più volte modificate successivamente alla loro adozione ; che i testi modificativi , a motivo del loro numero , della loro complessità e del fatto di essere pubblicati in diverse Gazzette ufficiali , sono di difficile consultazione e mancano pertanto della chiarezza indispensabile ad ogni normativa ; che è quindi opportuno procedere alla loro codificazione ;

considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l ' instaurazione di una politica agricola comune e che quest ' ultima deve comportare in particolare un ' organizzazione comune dei mercati agricoli che può assumere diverse forme a seconda dei prodotti ;

considerando che l ' organizzazione comune dei mercati nel settore del riso deve comprendere la fissazione di un sistema di prezzi unici per la Comunità ; che tale sistema presuppone la fissazione annua di un prezzo indicativo del riso semigreggio valido in tutta la Comunità , di un prezzo d ' intervento del risone al quale gli organismi competenti sono obbligati ad acquistare il riso loro offerto e di un prezzo d ' entrata per il riso semigreggio , il riso lavorato e le rotture al cui livello il prezzo dei prodotti importati deve essere ricondotto , mediante un prelievo variabile all ' importazione ;

considerando che la politica agricola comune ha lo scopo di attuare gli obiettivi dell ' articolo 39 del trattato ; che , in particolare nel settore del riso , è necessario , per stabilizzare i mercati ed assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata , che gli organismi d ' intervento continuino a prendere misure d ' intervento sul mercato ;

considerando che la libera circolazione del riso all ' interno della Comunità deve consentire la compensazione tra le eccedenze delle zone produttrici e il fabbisogno delle zone deficitarie ; che , onde non ostacolare tale compensazione , è opportuno stabilire i prezzi d ' intervento in modo che le differenze tra essi riflettano i divari dovuti , in caso di raccolto normale , alle condizioni naturali di formazione dei prezzi sul mercato e che l ' offerta e la domanda possano adattarsi liberamente sul mercato stesso ;

considerando che , per consentire un buon adattamento del mercato alla regionalizzazione dei prezzi , gli organismi d ' intervento devono , in determinate circostanze , poter prendere misure d ' intervento adeguate alle circostanze stesse ; che , onde mantenere la necessaria uniformità dei regimi d ' intervento , occorre tuttavia che tali circostanze vengano vagliate e che tali misure siano adottate su un piano comunitario ;

considerando che è opportuno che il prezzo indicativo , i prezzi d ' intervento e i prezzi d ' entrata formino oggetto , durante la campagna di commercializzazione , di un certo numero di maggiorazioni mensili intese a tener conto , tra l ' altro , delle spese di magazzinaggio e di interessi inerenti alle giacenze di riso nella Comunità , nonchù della necessità di uno smercio delle scorte conforme alle esigenze del mercato ;

considerando che , vista la particolare situazione del mercato degli amidi e delle fecole , può rivelarsi necessario prevedere una restituzione alla produzione per far sì che le rotture di riso utilizzate da detta industria siano messe a disposizione ad un prezzo inferiore a quello che risulterebbe applicando il regime dei prelievi e dei prezzi comuni ;

considerando che l ' attuazione di un mercato unico del riso per la Comunità implica , oltre ad un regime unico di prezzi , l ' instaurazione di un regime unico degli scambi alle frontiere esterne della Comunità ; che , oltre al sistema degli interventi , anche un regime di scambi che comporti un sistema di prelievi e di restituzioni all ' esportazione tende a stabilizzare il mercato comunitario , evitando in particolare che le fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all ' interno della Comunità ; che , di conseguenza , è opportuno prevedere la riscossione di un prelievo all ' importazione in provenienza dai paesi terzi e il versamento di una restituzione all ' esportazione verso detti paesi , ambedue volti a coprire la differenza tra i prezzi praticati all ' esterno e all ' interno della Comunità ;

considerando che il calcolo del prelievo e della restituzione può essere effettuato sulla base dei rispettivi prezzi dei prodotti più rappresentativi del settore del riso , ossia il riso semigreggio , il riso lavorato e le rotture di riso ; che il calcolo del prelievo e della restituzione applicabili al riso presentato in altre fasi di trasformazione può essere effettuato sulla base del prelievo e della restituzione applicabili a quello fra questi tre prodotti che è presentato nella fase di trasformazione più vicina ; che quanto riguarda il riso semilavorato , nonchè i prodotti trasformati a base di riso , soggetti al presente regolamento , è opportuno inoltre , in sede di calcolo del prelievo , tener conto della necessità di assicurare una certa protezione all ' industria di trasformazione comunitaria ;

considerando che , a complemento del sistema sopra indicato , è opportuno prevedere , nella misura necessaria al suo corretto funzionamento , la possibilità di disciplinare il ricorso al regime detto di perfezionamento attivo , e nella misura a richiesta dalla situazione del mercato , il divieto totale o parziale di tale ricorso ; che è inoltre necessario che la restituzione sia fissata in modo che i prodotti comunitari di base utilizzati dalle industrie di trasformazione della Comunità ai fini dell ' esportazione non siano sfavoriti da un regime detto di perfezionamento attivo che inciterebbe tale industria ad accordare la preferenza all ' importazione di prodotti di base provenienti dai paesi terzi ;

considerando che le autorità competenti devono essere poste in grado di seguire in permanenza il movimento degli scambi per voter valutare l ' evoluzione del mercato ed applicare eventualmente le misure necessarie previste dal presente regolamento ; che a tal fine è opportuno prevedere il rilascio di titoli d ' importazione o di esportazione abbinati alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l ' esecuzione delle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti ;

considerando che il regime dei prelievi consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità ; che , tuttavia , il meccanismo dei prezzi e dei prelievi comuni può , in circostanza eccezionali , rivelarsi inoperante ; che , per non lasciare in tali casi il mercato comunitario indifeso contro le pertubazioni che rischiano di derivarne , è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie ;

considerando che , in una situazione di prezzi elevat sul mercato mondiale , occore prevedere la possibilità da adottare le misure necessarie per garantire l ' approvvigionamento della Comunità e mantenere la stabilità dei prezzi sui mercati della medesima ;

considerando che l ' attuazione di un mercato unico basato su un sistema di prezzi comuni sarebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti ; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare quelli incompatibili con il mercato comune siano rese applicabili nel settore del riso ;

considerando che , nell ' ambito della convenzione sull ' aiuto alimentare , è stato previsto che tale aiuto possa essere concesso sotto forma di riso ; che , di conseguenza , è opportuno disporre che il riso e i prodotti trasformati a base di riso possano essere mobilitati per un ' azione di aiuto alimentare ; che tali prodotti possono essere acquistati sul mercato comunitario , provenire dalle scorte di riso detenute all ' intervento o , in circostanze eccezionali , essere acquistati sul mercato mondiale ;

considerando che l ' evoluzione del mercato comune nel settore del riso richiede che gli Stati membri e la Commissione si comunichino reciprocamente i dati necessari all ' applicazione del presente regolamento ; che tale comunicazione è in particolare necessaria nel caso di impegni internazionali ;

considerando che , per facilitare l ' attuazione delle disposizioni del presente regolamento , è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito del comitato di gestione per i cereali ;

considerando che per l ' organizzazione comune del mercato del riso deve essere tenuto conto , parallelamente e in modo adeguato , degli obiettivi definiti agli articoli 39 e 110 del trattato ;

considerando che le spese effettuate dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall ' applicazione del presente regolamento sono a carico della Comunità , conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970...

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