Council Regulation (EEC) No 714/90 of 5 March 1990 concerning the application of Decision No 2/90 of the ACP-EEC Council of Ministers on transitional measures to be applied from 1 March 1990

Published date30 March 1990
Subject MatterAfrican, Caribbean and Pacific States (ACP),Provisions under Article 235 EEC,External relations,Development cooperation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 84, 30 March 1990
EUR-Lex - 31990R0714 - IT

REGOLAMENTO (CEE) N. 714/90 DEL CONSIGLIO del 5 marzo 1990 riguardante l' applicazione della decisione n. 2/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE relativa alle misure transitorie applicabili a decorrere dal 1° marzo 1990 -

Gazzetta ufficiale n. L 084 del 30/03/1990 pag. 0001


REGOLAMENTO (CEE) N. 714/90 DEL CONSIGLIO del 5 marzo 1990 riguardante l'applicazione della decisione n. 2/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE relativa alle misure transitorie applicabili a decorrere dal 1° marzo 1990

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che la terza convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé l'8 dicembre 1984, scade il 28 febbraio 1990;

considerando che la quarta convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, non potrà entrare in vigore a tale data;

considerando che il Comitato degli ambasciatori ACP-CEE ha adottato, in applicazione della delega conferitagli con decisione n. 1/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE e a norma dell'articolo 291, terzo comma della terza convenzione ACP-CEE, le misure transitorie necessarie applicabili a decorrere dal 1o marzo 1990 fino all'entrata in vigore della quarta convenzione;

considerando che è necessario applicare la suddetta decisione nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La decisione n. 2/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE, del 27 febbraio 1990, relativa alle misure transitorie applicabili a decorrere dal 1o marzo 1990 è applicabile nella Comunità fino al 28 febbraio 1991 al massimo, fatte salve le disposizioni autonome più favorevoli prese dalla Comunità per l'importazione di prodotti agricoli e di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. COLLINS

(1) CU n. C 44 del 24. 2. 1990, pag. 37.

(2) GU n. C 68 del 19. 3. 1990.

DECISIONE N. 2/90 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CEE del 27 febbraio 1990 relativa alle misure transitorie applicabili a decorrere del 1o marzo 1990

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-CEE,

vista la terza convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé l'8 dicembre 1984, in particolare l'articolo 291, terzo comma,

vista la decisione n. 1/90 del Consiglio dei ministri ACP- CEE, del 22 febbraio 1990, che delega al Comitato degli ambasciatori ACP-CEE le competenze per l'adozione di misure transitorie allo scadere della terza convenzione ACP-CEE.

considerando la necessità di prendere, come misure transitorie valide fino all'entrata in vigore della quarta convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, i provvedimenti necessari per mantenere in vigore le disposizioni pertinenti della terza convenzione ACP- CEE oppure per applicare anticipatamente determinate disposizioni della quarta convenzione ACP-CEE,

DECIDE:

Articolo 1

Rimangono applicabili dopo il 28 febbraio 1990 le seguenti disposizioni della terza convenzione ACP-CEE, nonché gli atti di applicazione che ne derivano:

a) le disposizioni generali sulla cooperazione ACP-CEE, relative agli obiettivi e agli orientamenti della convenzione nei principali settori della cooperazione, nonché ai principi che disciplinano gli strumenti della cooperazione, contenute nella parte prima, capitoli 2 e 3;

b)le disposizioni relative ai settori di cooperazione, che figurano nella parte seconda;

c)fatto salvo l'articolo 5, secondo comma della presente decisione, le disposizioni relative al sistema per la stabilizzazione dei proventi da esportazione, di cui alla parte terza, titolo II, capitolo 1;

d)le disposizioni relative ai prodotti minerari contenute nella parte terza, titolo II, capitolo 3; tuttavia, le richieste di contributo finanziario in virtù di questo capitolo devono essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre 1990;

e)le disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica contenute nella parte terza, titolo III, nonché nell'allegato XXXI;

f)le disposizioni relative agli investimenti, ai movimenti di capitali, allo stabilimento ed ai servizi, di cui alla parte terza, titolo IV;

g)le disposizioni relative ai paesi meno progrediti, interclusi e insulari contenute nella parte terza, titolo V;

h)le disposizioni finali contenute nella parte quinta, esclusi gli articoli 285, 286 e 290 e l'articolo 291, primo e secondo comma;

i)le disposizioni relative ai privilegi e immunità oggetto del protocollo n. 3.

Articolo 2

1. Vengono applicate anticipatamente dal 1o marzo 1990 le seguenti disposizioni della quarta convenzione ACP-CEE:

a) le disposizioni generali della cooperazione ACP-CEE relative agli obiettivi e ai principi della cooperazione nonché le disposizioni relative alle istituzioni di cui alla parte prima, capitoli 1 e 5, e alla parte quarta, nonché al protocollo n. 2;

b)le disposizioni relative alla cooperazione commerciale di cui alla parte terza, titolo I;

c)l'articolo 364, relativo all'adesione della Namibia;

d)le disposizioni relative alla definizione del concetto di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, contenute nel protocollo n. 1, nonché negli allegati che vi si riferiscono;

e)le disposizioni riguardanti l'applicazione dell'articolo 178, di cui al protocollo n. 4;

f)le disposizioni relative alle banane, di cui al protocollo n. 5;

g)le disposizioni relative al rum di cui al protocollo n. 6;

h)le disposizioni relative alla carne bovina, di cui al protocollo n. 7 e relativi allegati;

i)le disposizioni relative ai prodotti rilevanti del trattato CECA, di cui al protocollo n. 9.

2. A decorrere dal 1o marzo 1990, le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano tra la Comunità e qualsiasi nuovo Stato ACP firmatario della quarta convenzione ACP-CEE.

3. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere b), d), f), g), h) e i) sono oggetto degli allegati della presente decisione.

Articolo 3

Il comitato di cooperazione industriale è abilitato ad esercitare le competenze necessarie al fine di:

- garantire la continuità nel funzionamento del Centro per lo sviluppo industriale fino all'entrata in vigore della quarta convenzione ACP-CEE;

-preparare l'entrata in vigore delle nuove disposizioni e, in particolare, costituire il consiglio consultivo e il consiglio di amministrazione di cui alla parte seconda, titolo V.

Articolo 4

Il sottocomitato di cooperazione per lo sviluppo agricolo e rurale è abilitato ad esercitare, sotto l'autorità del Comitato degli ambasciatori, le competenze necessarie per garantire la continuità nel funzionamento del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale, fino all'entrata in vigore della quarta convenzione ACP-CEE.

Articolo 5

Il sistema par la stabilizzazione dei proventi da esportazione, di cui alla terza convenzione ACP-CEE, continua ad essere applicato in condizioni identiche a quelle ivi stabilite.

L'articolo 156 di detta convenzione rimane in vigore fatta eccezione per la validità, che è prorogata fino all'entrata in vigore della quarta convenzione ACP-CEE.

Articolo 6

L'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica e del sistema di aiuto a progetti e programmi ai sensi della terza convenzione ACP-CEE prosegue in condizioni identiche a quelle previste dalla convenzione suddetta.

In deroga all'articolo 178, paragrafo 2 e all'articolo 205, paragrafo 3 della terza convenzione ACP-CEE, il termine ivi fissato per i finanziamenti Sysmin, gli aiuti di urgenza e gli aiuti ai rifugiati e ai rimpatriati viene differito sino all'entrata in vigore della quarta convenzione ACP-CEE. Fatto salvo l'articolo 1, lettera d) della presente decisione, la Comunità è autorizzata a prorogare i propri impegni fino a questa data.

Articolo 7

Gli Stati ACP, gli Stati membri e la Comunità hanno l'obbligo, ciascuno per quanto lo riguarda, di disporre i provvedimenti necessari all'esecuzione della presente decisione.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il 1o marzo 1990.

Essa è applicabile fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni che si riferiscono ai medesimi settori, ma comunque fino al 28 febbraio 1991 e non oltre, salvo proroga decisa di comune accordo.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1990.

A nome del Consiglio dei ministri ACP-CEE

Per il Comitato degli ambasciatori ACP-CEE

Il Presidente

J. CAMPBELL

ALLEGATI I (QUARTA CONVENZIONE ACP-CEE) TERZA PARTE GLI STRUMENTI DELLA COOPERAZIONE ACP-CEE

TITOLO I

COOPERAZIONE COMMERCIALE

Capitolo 1

Regime generale degli scambi

Articolo 167

1. Nel settore della cooperazione commerciale, l'obiettivo della presente convenzione è di promuovere il commercio tra gli Stati ACP e la Comunità, da un lato, secondo i rispettivi livelli di sviluppo, e tra gli Stati ACP, dall'altro.

2. Nel perseguimento di questo obiettivo, sarà riservata un'attenzione particolare al conseguimento di effettivi vantaggi supplementari per il commercio tra gli Stati ACP e la Comunità e al miglioramento delle condizioni di accesso dei loro prodotti al mercato, al fine di accelerare il ritmo di crescita del loro commercio, in particolare del flusso delle loro esportazioni nella Comunità, e di assicurare un miglior equilibrio degli scambi commerciali tra le parti contraenti.

3. A questo scopo le parti contraenti applicano le disposizioni del presente titolo e le altre...

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