Council Regulation (EEC) No 714/90 of 5 March 1990 concerning the application of Decision No 2/90 of the ACP-EEC Council of Ministers on transitional measures to be applied from 1 March 1990
Published date | 30 March 1990 |
Subject Matter | African, Caribbean and Pacific States (ACP),Provisions under Article 235 EEC,External relations,Development cooperation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 84, 30 March 1990 |
REGOLAMENTO (CEE) N. 714/90 DEL CONSIGLIO del 5 marzo 1990 riguardante l' applicazione della decisione n. 2/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE relativa alle misure transitorie applicabili a decorrere dal 1° marzo 1990 -
Gazzetta ufficiale n. L 084 del 30/03/1990 pag. 0001
REGOLAMENTO (CEE) N. 714/90 DEL CONSIGLIO del 5 marzo 1990 riguardante l'applicazione della decisione n. 2/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE relativa alle misure transitorie applicabili a decorrere dal 1° marzo 1990
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 235,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando che la terza convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé l'8 dicembre 1984, scade il 28 febbraio 1990;
considerando che la quarta convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, non potrà entrare in vigore a tale data;
considerando che il Comitato degli ambasciatori ACP-CEE ha adottato, in applicazione della delega conferitagli con decisione n. 1/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE e a norma dell'articolo 291, terzo comma della terza convenzione ACP-CEE, le misure transitorie necessarie applicabili a decorrere dal 1o marzo 1990 fino all'entrata in vigore della quarta convenzione;
considerando che è necessario applicare la suddetta decisione nella Comunità,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La decisione n. 2/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE, del 27 febbraio 1990, relativa alle misure transitorie applicabili a decorrere dal 1o marzo 1990 è applicabile nella Comunità fino al 28 febbraio 1991 al massimo, fatte salve le disposizioni autonome più favorevoli prese dalla Comunità per l'importazione di prodotti agricoli e di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP.
Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1990.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 1990.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. COLLINS
(1) CU n. C 44 del 24. 2. 1990, pag. 37.
(2) GU n. C 68 del 19. 3. 1990.
DECISIONE N. 2/90 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CEE del 27 febbraio 1990 relativa alle misure transitorie applicabili a decorrere del 1o marzo 1990
IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-CEE,
vista la terza convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé l'8 dicembre 1984, in particolare l'articolo 291, terzo comma,
vista la decisione n. 1/90 del Consiglio dei ministri ACP- CEE, del 22 febbraio 1990, che delega al Comitato degli ambasciatori ACP-CEE le competenze per l'adozione di misure transitorie allo scadere della terza convenzione ACP-CEE.
considerando la necessità di prendere, come misure transitorie valide fino all'entrata in vigore della quarta convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, i provvedimenti necessari per mantenere in vigore le disposizioni pertinenti della terza convenzione ACP- CEE oppure per applicare anticipatamente determinate disposizioni della quarta convenzione ACP-CEE,
DECIDE:
Articolo 1
Rimangono applicabili dopo il 28 febbraio 1990 le seguenti disposizioni della terza convenzione ACP-CEE, nonché gli atti di applicazione che ne derivano:
a) le disposizioni generali sulla cooperazione ACP-CEE, relative agli obiettivi e agli orientamenti della convenzione nei principali settori della cooperazione, nonché ai principi che disciplinano gli strumenti della cooperazione, contenute nella parte prima, capitoli 2 e 3;
b)le disposizioni relative ai settori di cooperazione, che figurano nella parte seconda;
c)fatto salvo l'articolo 5, secondo comma della presente decisione, le disposizioni relative al sistema per la stabilizzazione dei proventi da esportazione, di cui alla parte terza, titolo II, capitolo 1;
d)le disposizioni relative ai prodotti minerari contenute nella parte terza, titolo II, capitolo 3; tuttavia, le richieste di contributo finanziario in virtù di questo capitolo devono essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre 1990;
e)le disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica contenute nella parte terza, titolo III, nonché nell'allegato XXXI;
f)le disposizioni relative agli investimenti, ai movimenti di capitali, allo stabilimento ed ai servizi, di cui alla parte terza, titolo IV;
g)le disposizioni relative ai paesi meno progrediti, interclusi e insulari contenute nella parte terza, titolo V;
h)le disposizioni finali contenute nella parte quinta, esclusi gli articoli 285, 286 e 290 e l'articolo 291, primo e secondo comma;
i)le disposizioni relative ai privilegi e immunità oggetto del protocollo n. 3.
Articolo 2
1. Vengono applicate anticipatamente dal 1o marzo 1990 le seguenti disposizioni della quarta convenzione ACP-CEE:
a) le disposizioni generali della cooperazione ACP-CEE relative agli obiettivi e ai principi della cooperazione nonché le disposizioni relative alle istituzioni di cui alla parte prima, capitoli 1 e 5, e alla parte quarta, nonché al protocollo n. 2;
b)le disposizioni relative alla cooperazione commerciale di cui alla parte terza, titolo I;
c)l'articolo 364, relativo all'adesione della Namibia;
d)le disposizioni relative alla definizione del concetto di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, contenute nel protocollo n. 1, nonché negli allegati che vi si riferiscono;
e)le disposizioni riguardanti l'applicazione dell'articolo 178, di cui al protocollo n. 4;
f)le disposizioni relative alle banane, di cui al protocollo n. 5;
g)le disposizioni relative al rum di cui al protocollo n. 6;
h)le disposizioni relative alla carne bovina, di cui al protocollo n. 7 e relativi allegati;
i)le disposizioni relative ai prodotti rilevanti del trattato CECA, di cui al protocollo n. 9.
2. A decorrere dal 1o marzo 1990, le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano tra la Comunità e qualsiasi nuovo Stato ACP firmatario della quarta convenzione ACP-CEE.
3. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere b), d), f), g), h) e i) sono oggetto degli allegati della presente decisione.
Articolo 3
Il comitato di cooperazione industriale è abilitato ad esercitare le competenze necessarie al fine di:
- garantire la continuità nel funzionamento del Centro per lo sviluppo industriale fino all'entrata in vigore della quarta convenzione ACP-CEE;
-preparare l'entrata in vigore delle nuove disposizioni e, in particolare, costituire il consiglio consultivo e il consiglio di amministrazione di cui alla parte seconda, titolo V.
Articolo 4
Il sottocomitato di cooperazione per lo sviluppo agricolo e rurale è abilitato ad esercitare, sotto l'autorità del Comitato degli ambasciatori, le competenze necessarie per garantire la continuità nel funzionamento del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale, fino all'entrata in vigore della quarta convenzione ACP-CEE.
Articolo 5
Il sistema par la stabilizzazione dei proventi da esportazione, di cui alla terza convenzione ACP-CEE, continua ad essere applicato in condizioni identiche a quelle ivi stabilite.
L'articolo 156 di detta convenzione rimane in vigore fatta eccezione per la validità, che è prorogata fino all'entrata in vigore della quarta convenzione ACP-CEE.
Articolo 6
L'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica e del sistema di aiuto a progetti e programmi ai sensi della terza convenzione ACP-CEE prosegue in condizioni identiche a quelle previste dalla convenzione suddetta.
In deroga all'articolo 178, paragrafo 2 e all'articolo 205, paragrafo 3 della terza convenzione ACP-CEE, il termine ivi fissato per i finanziamenti Sysmin, gli aiuti di urgenza e gli aiuti ai rifugiati e ai rimpatriati viene differito sino all'entrata in vigore della quarta convenzione ACP-CEE. Fatto salvo l'articolo 1, lettera d) della presente decisione, la Comunità è autorizzata a prorogare i propri impegni fino a questa data.
Articolo 7
Gli Stati ACP, gli Stati membri e la Comunità hanno l'obbligo, ciascuno per quanto lo riguarda, di disporre i provvedimenti necessari all'esecuzione della presente decisione.
Articolo 8
La presente decisione entra in vigore il 1o marzo 1990.
Essa è applicabile fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni che si riferiscono ai medesimi settori, ma comunque fino al 28 febbraio 1991 e non oltre, salvo proroga decisa di comune accordo.
Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1990.
A nome del Consiglio dei ministri ACP-CEE
Per il Comitato degli ambasciatori ACP-CEE
Il Presidente
J. CAMPBELL
ALLEGATI I (QUARTA CONVENZIONE ACP-CEE) TERZA PARTE GLI STRUMENTI DELLA COOPERAZIONE ACP-CEE
TITOLO I
COOPERAZIONE COMMERCIALE
Capitolo 1
Regime generale degli scambi
Articolo 167
1. Nel settore della cooperazione commerciale, l'obiettivo della presente convenzione è di promuovere il commercio tra gli Stati ACP e la Comunità, da un lato, secondo i rispettivi livelli di sviluppo, e tra gli Stati ACP, dall'altro.
2. Nel perseguimento di questo obiettivo, sarà riservata un'attenzione particolare al conseguimento di effettivi vantaggi supplementari per il commercio tra gli Stati ACP e la Comunità e al miglioramento delle condizioni di accesso dei loro prodotti al mercato, al fine di accelerare il ritmo di crescita del loro commercio, in particolare del flusso delle loro esportazioni nella Comunità, e di assicurare un miglior equilibrio degli scambi commerciali tra le parti contraenti.
3. A questo scopo le parti contraenti applicano le disposizioni del presente titolo e le altre...
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