Council Regulation (EEC) No 163/87 of 19 January 1987 fixing, for 1987, the quota applicable to imports into Portugal of maize starch to Portugal for maize starch coming from the Community as constituted on 31 December 1985
Published date | 23 January 1987 |
Subject Matter | Accession,Quotas between Member States,Agriculture and Fisheries,Cereals |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 21, 23 January 1987 |
Regolamento (CEE) n. 163/87 del Consiglio del 19 gennaio 1987 che fissa, per il 1987, il contingente applicabile in Portogallo per l' amido di granturco proveniente dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985
Gazzetta ufficiale n. L 021 del 23/01/1987 pag. 0001 - 0001
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REGOLAMENTO (CEE) N. 163/87 DEL CONSIGLIO
del 19 gennaio 1987
che fissa, per il 1987, il contingente applicabile in Portogallo per l'amido di granturco proveniente dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, in virtù dell'articolo 269 dell'atto di adesione, la Repubblica portoghese può, nel corso della prima tappa, mantenere restrizioni quantitative, sotto forma di contingenti, all'importazione di amido di granturco in provenienza dalla Comunità nella sua compositione al 31 dicembre 1985;
considerando che il regolamento (CEE) n. 498/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa, per il 1986, il contingente iniziale applicabile in Portogallo per l'amido di granturco in provenienza della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 (1) ha stabilito in 400 t il contingente iniziale; che, a norma dell'articolo 269, paragrafo 2, lettera c), occorre aumentare tale quantitativo del 10 % per il 1987,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il volume del contingente che la Repubblica portoghese può, in virtù dell'articolo 269 dell'atto di adesione, applicare nel 1987 all'importazione di amido di granturco proveniente dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è fissato a 440 t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e...
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