Council Regulation (EEC) No 2434/92 of 27 July 1992 amending Part II of Regulation (EEC) No 1612/68 on freedom of movement for workers within the Community

Published date26 August 1992
Subject MatterFree movement of workers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 245, 26 August 1992
EUR-Lex - 31992R2434 - IT 31992R2434

Regolamento (CEE) n. 2434/92 del Consiglio, del 27 luglio 1992, che modifica la seconda parte del regolamento (CEE) n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 245 del 26/08/1992 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 5 pag. 0160
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 5 pag. 0160


REGOLAMENTO (CEE) N. 2434/92 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1992 che modifica la seconda parte del regolamento (CEE) n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare, l'articolo 49,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità costituisce un diritto fondamentale stabilito dal trattato;

considerando che, per rendere effettiva la libertà di circolazione dei lavoratori cittadini di Stati membri, è necessario potenziare il meccanismo di compensazione delle offerte e delle richieste di lavoro, previsto nel regolamento (CEE) n. 1612/68 (4);

considerando che il principio della non discriminazione fra i lavoratori della Comunità comporta il riconoscimento, di fatto e di diritto, del beneficio per tutti i cittadini degli Stati membri della stessa priorità sul mercato di lavoro di cui fruiscono i cittadini di ogni Stato membro; che tale uguaglianza di priorità è applicabile nel quadro del meccanismo di compensazione delle offerte e delle richieste di lavoro;

considerando che è opportuno garantire la maggiore trasparenza possibile del mercato del lavoro comunitario, in particolare per determinare le offerte e le richieste di lavoro soggette alla compensazione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1612/68 è modificato come segue:

1) All'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, i termini «della manodopera» sono sostituiti da «dell'occupazione».

2) All'articolo 14:

- al paragrafo 1, i termini «per regioni e settori di attività» sono soppressi;

- il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. La Commissione fissa la maniera in cui vengono stabilite le informazioni...

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