Council Regulation (EEC) No 222/77 of 13 December 1976 on Community transit

Published date09 February 1977
Subject MatterHarmonisation of customs law: Community transit,Provisions under Article 235 EEC
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 38, 9 February 1977
EUR-Lex - 31977R0222 - IT 31977R0222

Regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario

Gazzetta ufficiale n. L 038 del 09/02/1977 pag. 0001 - 0019
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 3 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 3 pag. 0091
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 3 pag. 0091


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 222/77 del consiglio

del 13 dicembre 1976

relativo al transito comunitario

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che , dalla sua adozione , il regolamento ( CEE ) n . 542/69 del Consiglio , del 18 marzo 1969 , relativo al transito comunitario ( 3 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione , è stato modificato a più riprese ; che è opportuno , onde permettere agli utenti di consultare il testo del regolamento in vigore senza dover procedere a laboriose ricerche , sostituire il precitato regolamento con un nuovo regolamento codificato ;

considerando che la Comunità è fondata sopra un ' unione doganale ;

considerando che l ' instaurazione dell ' unione doganale è disciplinata , per l ' essenziale , dalle disposizioni del titolo I , capo 1 , parte seconda , del trattato ; che tale capo comporta un insieme di prescrizioni precise , per quanto attiene in particolare all ' abolizione dei dazi doganali fra Stati membri , alla fissazione e all ' instaurazione progressiva della tariffa doganale comune , nonchù alle modificazioni o alle sospenzioni autonome dei relativi dazi ; che , se l ' articolo 27 prevede che gli Stati membri procedano , entro la fine della prima tappa e nella misura necessaria , al ravvicinamento delle loro disposizioni legislative , regolamentari e amministrative in materia doganale , l ' articolo stesso non conferisce alle istituzioni della Comunità il potere di adottare disposizioni obbligatorie in materia ; che un esame approfondito , cui si è proceduto unitamente con gli Stati membri , ha però posto in luce la necessità di istituire con regolamento un regime comunitario in materia di transito , allo scopo di evitare la successione di procedure nazionali per il trasporto delle merci ;

considerando che l ' applicazione del regime del transito comunitario , sotto il quale le merci circolano da un luogo all ' altro della Comunità , è idonea a facilitare il trasporto all ' interno della Comunità ed in particolare a semplificare le formalità da assolvere all ' atto dell ' attraversamento delle frontiere interne ;

considerando che , per quanto concerne le merci che arrivano nel territorio doganale della Comunità , il regime del transito comunitario ne permette il trasporto dal luogo d ' introduzione nella Comunità fino al luogo di destinazione o , nel caso di attraversamento della Comunità , fino all ' ufficio di uscita , senza ripetizione delle formalità doganali all ' atto del passaggio da uno Stato membro all ' altro ;

considerando che le facilitazioni che comporta l ' utilizzazione del suddetto regime sono tali da incrementare la fluidità di movimento delle merci ; che esse inducono gli utenti ad assolvere le formalità d ' immissione in consumo in prossimità del luogo di consumo , anzichù alla frontiera esterna ; che è così resa possibile un ' utilizzazione più razionale delle infrastrutture nei luoghi d ' introduzione ;

considerando che , per quanto concerne le merci scambiate tra gli Stati membri , l ' abolizione dei dazi doganali , delle restrizioni quantitative , delle tasse e misure di effetto equivalente non assicura la circolazione delle merci comunitarie all ' interno della Comunità in condizioni equivalenti a quelle che presiedono alla circolazione all ' interno di uno Stato membro ;

considerando che , anche se attualmente le facilitazioni di cui beneficia il movimento delle merci comunitarie non differiscono molto da quelle applicabili al movimento delle altre merci , sarà possibile apportare ulteriori semplificazioni al regime del transito comunitario applicato alle merci comunitarie e realizzare così , via via che si procederà al ravvicinamento delle differenti regolamentazioni nazionali , la completa libertà di movimento di queste merci all ' interno della Comunità ;

considerando che , nell ' interesse degli utenti e nell' intento di snellire il più possibile i compiti delle amministrazioni nazionali alle quali è demandato il controllo del movimento delle merci , è opportuno evitare l ' applicazione concomitante di varie procedure amministrative ; che , per tale motivo , occorre prevedere in particolare l ' utilizzazione del regime del transito comunitario in tutti i casi in cui il controllo dell ' utilizzazione o della destinazione delle merci è necessario ;

considerando che il regime del transito comunitario deve applicarsi , in linea di massima , a tutti i movimenti di merci all interno della Comunità ;

considerando che , allo scopo di snellire le formalità amministrative , il regime del transito comunitario deve poter servire di base alle rilevazioni statistiche dei movimenti di merci ; che , per assicurare la completezza e il carattere qualitativo delle statistiche , occorre che la collaborazione amministrativa tra gli Stati membri sia garantita e che i documenti di transito comunitario contengano le informazioni necessarie ;

considerando che occorre garantire l ' applicazione uniforme delle disposizioni del presente regolamento e prevedere a tal fine una procedura comunitaria che consenta di adottare le modalità di applicazione entro termini appropriati ; che in tale settore è necessario organizzare in seno ad un comitato una collaborazione stretta ed efficace tra gli Stati membri e la Commissione ;

considerando che il trattato non ha previsto i poteri d ' azione richiesti per istituire un regime di transito comunitario che abbia effetti diretti negli Stati membri ; che , pertanto , risulta necessario basare il presente regolamento sull ' articolo 235 ;

considerando che il presente regolamento non pregiudica le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri , i poteri delle istituzioni di tale Comunità e le norme sancite da tale trattato per il funzionamento del mercato comune del carbone e dell ' acciaio ; che , tenuto conto del trattato che istituisce la comunità economica europea , in particolare dell ' articolo 232 , il presente regolamento si applica alle merci figuranti nell ' elenco dell ' allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

Generalità

Articolo 1

1 . Il regime del transito comunitario si applica alla circolazione delle merci di cui ai paragrafi 2 e 3 , tra due luoghi situati nella Comunità . Esso comprende una procedura di transito comunitario esterno e una procedura di transito comunitario interno .

2 . Circolano , vincolate alla procedura del transito comunitario esterno :

a ) le merci che non soddisfano alle condizioni stabilite dagli articolo 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità economica europea ;

b ) le merci che , pur soddisfacendo alle condizioni stabilite dagli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità economica europea , sono state oggetto di formalità doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all ' esportazione verso i paesi terzi nel quadro della politica agricola comune ;

c ) le merci contemplate dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio che non sono in libera pratica nella Comunità conformemente al trattato stesso .

3 . Circolano , vincolate alla procedura del transito comunitario interno , quando sono soggette a misure doganali , fiscali , economiche o statistiche o a qualsiasi altra misura relativa agli scambi :

a ) le merci che soddisfano alle condizioni stabilite dagli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità economica europea , qui di seguito denominate « merci comunitarie » , ad eccezione di quelle previste dal paragrafo 2 , lettera b ) ;

b ) le merci contemplate dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , che sono in libera pratica nella Comunità conformente al trattato stesso .

4 . Sono considerate merci comunitarie , ai fini dell ' applicazione delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci , fatta salva l ' applicazione delle disposizioni previste dall ' articolo 2 , paragrafo 2 , dall ' articolo 7 , paragrafo 3 , dall ' articolo 8 , lettera b ) , dall ' articolo 47 , dall ' articolo 48 , paragrafo 2 , e dall ' articolo 49 , paragrafo 2 , le merci che sono introdotte in conformità delle disposizioni vigenti nel territorio di uno Stato membro determinato attraverso una frontiera interna , a meno che , per tali merci , sia presentato un documento di transito comunitario esterno .

Articolo 2

1 . In deroga all ' articolo 1 , il regime del transito comunitario non si applica alla circolazione delle merci effettuata nell 'ambito di un regime d ' importazione temporanea .

2 . Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci sono applicate alle merci che circolano nell ' ambito di un regime internazionale d ' importazione temporanea soltanto previa presentazione di un documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci stesse .

Tuttavia , tali merci possono , alle condizioni da adottare secondo la procedura prevista dall ' articolo 57...

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