Council Regulation (EEC) No 794/76 of 6 April 1976 laying down further measures for reorganizing Community fruit production
Published date | 08 April 1976 |
Subject Matter | State aids,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),Agricultural structures,Fruit and vegetables |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 93, 8 April 1976 |
Regolamento (CEE) n. 794/76 del Consiglio, del 6 aprile 1976, che definisce nuove misure per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 093 del 08/04/1976 pag. 0003 - 0005
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 15 pag. 0009
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 10 pag. 0013
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 10 pag. 0013
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 794/76 DEL CONSIGLIO
del 6 aprile 1976
che definisce nuove misure per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
considerando che , nonostante l ' applicazione delle misure di risanamento previste dal regolamento ( CEE ) n . 2517/69 del Consiglio , del 9 dicembre 1969 , che definisce alcune misure per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2456/72 ( 3 ) , il mercato comunitario delle mele e delle pere presenta ancora uno squilibrio tra l ' offerta e la domanda ; che tale situazione risulta , in particolare , da un ' offerta eccessiva di mele della varietà « Golden Delicious » , « Starking Delicious » e « Imperatore » e di pere della varietà « Passa Crassana » ;
considerando che le misure di stabilizzazione del mercato non sono atte ad ovviare a tali difficoltà ; che è pertanto opportuno agire sul potenziale di produzione di tali varietà per adeguarlo possibilmente agli attuali e prevedibili sbocchi della produzione comunitaria ;
considerando che , per favorire un ' azione in tal senso , occorre incoraggiare i produttori a rinunciare , totalmente o in parte , alla produzione dei prodotti in questione ; che , a tal fine , occorre prevedere la concessione , da parte degli Stati membri , di premi ai produttori che , accettando di estirpare tutto o una parte del loro frutteto di mele e di pere di dette varietà , si impegnino altresì a non ampliare per un determinato periodo la parte di frutteto eventualmente conservata ; che , per motivi di equità , è opportuno modificare in conseguenza gli impegni assunti dai beneficiari dei premi previsti dal regolamento ( CEE ) n . 2517/69 ;
considerando che l ' importo del premio di estirpazione deve essere fissato ad un livello che tenga conto del costo dell ' operazione di estirpazione e della temporanea mancanza di reddito ;
considerando che , per garantire la corretta...
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