Council Regulation (EEC) No 2411/92 of 23 July 1992 amending Regulation (EEC) No 3976/87 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of agreements and concerted practices in the air transport sector
Published date | 24 August 1992 |
Subject Matter | Agreements, decisions and concerted practices,Transport,Competition |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 240, 24 August 1992 |
Regolamento (CEE) n. 2411/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3976/87 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei
Gazzetta ufficiale n. L 240 del 24/08/1992 pag. 0019 - 0020
REGOLAMENTO (CEE) N. 2411/92 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 3976/87 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 87,
vista la proposta della Commissione(1) ,
visto il parere del Parlamento europeo(2) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale(3) ,
considerando che, in forza del regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei(4) , la Commissione dispone ora dei poteri necessari per far osservare le regole di concorrenza nel settore dei trasporti aerei effettuati tra aeroporti di uno stesso Stato membro; che è pertanto opportuno prevedere l'adozione di esenzioni per categorie di accordi in questo settore;
considerando che il regolamento (CEE) n. 3976/87(5) autorizza la Commissione a dichiarare, mediante regolamento, che l'articolo 85, paragrafo 1 non si applica a determinate categorie di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate;
considerando che il potere di adottare queste esenzioni per categoria è stato conferito per un periodo limitato, che scade il 31 dicembre 1992, durante il quale i vettori aerei possono adeguarsi alla situazione di accresciuta concorrenza dovuta alle modifiche del sistema normativo vigente nei trasporti aerei internazionali tra aeroporti della Comunità;
considerando che l'applicarsi delle esenzioni per categoria al di là della data suddetta è giustificato dall'adozione, da parte della Comunità, di ulteriori provvedimenti volti a liberalizzare il settore dei trasporti aerei; che l'ambito delle esenzioni per categoria e le condizioni cui esse sono soggette devono essere definiti dalla Commissione, in stretto collegamento con gli Stati membri, prendendo in...
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