Council Regulation (EEC) No 2411/92 of 23 July 1992 amending Regulation (EEC) No 3976/87 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of agreements and concerted practices in the air transport sector

Published date24 August 1992
Subject MatterAgreements, decisions and concerted practices,Transport,Competition
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 240, 24 August 1992
EUR-Lex - 31992R2411 - IT 31992R2411

Regolamento (CEE) n. 2411/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3976/87 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei

Gazzetta ufficiale n. L 240 del 24/08/1992 pag. 0019 - 0020


REGOLAMENTO (CEE) N. 2411/92 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 3976/87 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 87,

vista la proposta della Commissione(1) ,

visto il parere del Parlamento europeo(2) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale(3) ,

considerando che, in forza del regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei(4) , la Commissione dispone ora dei poteri necessari per far osservare le regole di concorrenza nel settore dei trasporti aerei effettuati tra aeroporti di uno stesso Stato membro; che è pertanto opportuno prevedere l'adozione di esenzioni per categorie di accordi in questo settore;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3976/87(5) autorizza la Commissione a dichiarare, mediante regolamento, che l'articolo 85, paragrafo 1 non si applica a determinate categorie di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate;

considerando che il potere di adottare queste esenzioni per categoria è stato conferito per un periodo limitato, che scade il 31 dicembre 1992, durante il quale i vettori aerei possono adeguarsi alla situazione di accresciuta concorrenza dovuta alle modifiche del sistema normativo vigente nei trasporti aerei internazionali tra aeroporti della Comunità;

considerando che l'applicarsi delle esenzioni per categoria al di là della data suddetta è giustificato dall'adozione, da parte della Comunità, di ulteriori provvedimenti volti a liberalizzare il settore dei trasporti aerei; che l'ambito delle esenzioni per categoria e le condizioni cui esse sono soggette devono essere definiti dalla Commissione, in stretto collegamento con gli Stati membri, prendendo in...

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