Council Regulation (EEC) No 2616/80 of 7 October 1980 instituting a specific Community regional development measure contributing to overcoming constraints on the development of new economic activities in certain zones adversely affected by restructuring of the steel industry

Published date15 October 1980
Subject MatterSteel industry,European Regional Development Fund (ERDF),Regional policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 271, 15 October 1980
EUR-Lex - 31980R2616 - IT 31980R2616

Regolamento (CEE) n. 2616/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria siderurgica

Gazzetta ufficiale n. L 271 del 15/10/1980 pag. 0009 - 0015
edizione speciale greca: capitolo 14 tomo 2 pag. 0010
edizione speciale spagnola: capitolo 14 tomo 1 pag. 0029
edizione speciale portoghese: capitolo 14 tomo 1 pag. 0029


REGOLAMENTO (CEE) N. 2616/80 DEL CONSIGLIO del 7 ottobre 1980 che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria siderurgica

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 724/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 214/79 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 724/75 (qui di seguito denominato «regolamento del Fondo») prevede, indipendentemente dalla ripartizione nazionale delle risorse fissata dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) dello stesso regolamento, una partecipazione del Fondo al finanziamento di azioni comunitarie specifiche di sviluppo regionale, in particolare legate alle politiche della Comunità ed ai provvedimenti da essa adottati, per consentire di tener conto in modo più appropriato della loro dimensione regionale o attenuarne le conseguenze sul piano regionale;

considerando che gli Stati membri interessati hanno comunicato alla Commissione i dati relativi ai problemi regionali per i quali può essere delineata un'azione comunitaria specifica;

considerando che le risorse del Fondo vengono utilizzate tenendo conto dell'intensità relativa degli squilibri regionali nella Comunità;

considerando che la Commissione ha definito, nel quadro dell'articolo 46 del trattato CECA, gli obiettivi generali della politica siderurgica;

considerando che il 18 e 19 dicembre 1978 il Consiglio ha deciso che il controllo delle conseguenze sociali, regionali, economiche e finanziarie della razionalizzazione dell'industria siderurgica rende necessaria, nell'ambito della Comunità, un'adeguata azione specifica che deve essere concertata fra la Comunità e gli Stati membri e che deve prevedere la creazione di posti di lavoro alternativi nelle zone produttrici di acciaio colpite da misure di ristrutturazione;

considerando che un certo numero di zone della Comunità, che dipendono fortemente dalla siderurgia e che hanno già subito notevoli perdite di posti di lavoro a causa del declino dell'industria siderurgica, rischiano di veder aggravarsi questi effetti sfavorevoli;

considerando che talune di queste zone in Belgio, in Italia e nel Regno Unito si trovano in regioni che hanno già un elevato tasso di disoccupazione;

considerando che è necessario che la Comunità, mediante un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale, sostenga le azioni locali, nazionali e comunitarie miranti a stimolare la creazione di nuovi posti di lavoro in queste zone per controbilanciare le perdite di posti di lavoro e contribuire così a ridurre le disparità regionali;

considerando che devono essere attuati in queste zone altri interventi dei Fondi comunitari, che possano essere utilmente coordinati;

considerando che l'esistenza di un ambiente fisico e sociale sfavorevole, dovuto allo stato di degradazione di alcuni siti industriali e urbani e a condizioni di alloggio inadeguate per i lavoratori, scoraggia l'insediamento di nuove attività generatrici di nuovi posti di lavoro in queste zone;

considerando che lo sviluppo delle piccole e medie imprese (qui di seguito denominate «PMI»), che occupano un posto già importante nell'economia di queste zone, può essere stimolato facilitandone l'accesso (1)GU n. L 73 del 21.3.1975, pag. 1. (2)GU n. L 35 del 9.2.1979, pag. 1. (3)GU n. C 285 del 15.11.1979, pag. 3. (4)GU n. C 85 dell'8.4.1980, pag. 24. (5)GU n. C 83 del 2.4.1980, pag. 4. agli indispensabili servizi di gestione, di organizzazione e di finanziamento;

considerando che l'introduzione di prodotti e di processi tecnologici nuovi può contribuire a creare e a sviluppare attività economiche che possono sopravvivere in queste zone e che le PMI incontrano difficoltà in ordine all'applicazione delle innovazioni;

considerando che l'azione comunitaria deve essere attuata sotto forma di programmi speciali pluriennali e che spetta alla Commissione, approvando detti programmi, di assicurarsi che le realizzazioni ivi previste siano conformi alle disposizioni del presente regolamento;

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