Council Regulation (EEC) No 3279/92 of 9 November 1992 amending Regulation (EEC) No 1601/91 laying down general rules on the definition, description and presentation of aromatized wines, aromatized wine-based drinks and aromatized wine-product cocktails
Published date | 13 November 1992 |
Subject Matter | Wine,Approximation of laws |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 327, 13 November 1992 |
Regolamento (CEE) n. 3279/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli
Gazzetta ufficiale n. L 327 del 13/11/1992 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 45 pag. 0177
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 45 pag. 0177
REGOLAMENTO (CEE) N. 3279/92 DEL CONSIGLIO del 9 novembre 1992 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100 A,
vista la proposta della Commissione (1),
in cooperazione con il Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che è opportuno vietare l'impiego di capsule o di involucri fabbricati a base di piombo per rivestire i dispositivi di chiusura dei recipienti in cui sono commercializzati i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino ed i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, per evitare, da un lato, il rischio di contaminazione, in particolare per contatto accidentale con tali prodotti e, dall'altro lato, il rischio di inquinamento ambientale provocato da piombo contenuto nelle capsule o involucri utilizzati; che è peraltro opportuno prevedere un periodo di adattamento per i fabbricanti e gli utilizzatori delle capsule e prevedere che il divieto sia applicabile solo a partire dal 1o gennaio 1993; che è necessario tuttavia consentire lo smaltimento, fino a esaurimento delle scorte, dei prodotti imbottigliati e rivestiti di una capsula o di un involucro fabbricati a base di piombo prima della data succitata;
considerando che conviene adattare talune definizioni di bevande aromatizzate a base di vino per tener conto delle prassi tradizionali di produzione;
considerando che occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1601/91 (4),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il...
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