Council Regulation (EEC) No 100/76 of 19 January 1976 on the common organization of the market in fishery products

Published date28 January 1976
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 20, 28 January 1976
EUR-Lex - 31976R0100 - IT 31976R0100

Regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca

Gazzetta ufficiale n. L 020 del 28/01/1976 pag. 0001 - 0018
edizione speciale greca: capitolo 04 tomo 1 pag. 0043


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 100/76 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 1976

relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 e 43 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

considerando che le disposizioni fondamentali relative all ' organizzazione dei mercati nel settore della pesca sono state più volte modificate successivamente alla loro adozione ; che i testi modificativi , a motivo del loro numero , della loro conplessità e del fatto di essere pubblicati in diverse Gazzetta ufficiali , sono di difficile consultazione e mancano pertanto della chiarezza indispensabile ad ogni normativa ; che è quindi opportuno procedere alla loro codificazione ;

considerando che al funzionamento ed allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l ' instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve in particolare modo comportare un ' organizzazione comune dei mercati agricoli che può assumere forme diverse a seconda dei prodotti ;

considerando che la pesca ha un ' importanza particolare nell ' economia agricola di alcune regioni costiere della Comunità ; che tale produzione costituisce una parte preponderante del reddito dei pescatori di tali regioni ; che è pertanto opportuno favorire mediante misure adeguate il razionale smaltimento di tale produzione ed assicurare la stabilità del mercato ;

considerando che una delle misure da adottare per l ' attuazione dell ' organizzazione comune dei mercati è l ' applicazione di norme comuni di commercializzazione ai prodotti in questione ; che l ' applicazione di tali norme dovrebbe avere l ' effetto di eliminare dal mercato i prodotti di qualità non soddisfacente e di facilitare le relazioni commerciali sulla base du una concorrenza leale , contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione ;

considerando che l ' applicazione di tali norme rende necessario un controllo dei prodotti soggetti alla normalizzazione ; che occorre pertanto misure che assicurino tale controllo ;

considerando che , nel quadro delle norme che disciplinano il funzionamento dei mercati , occorre prevedere disposizioni che consentano di adattare l ' offerta alle esigenze del mercato e di garantire , per quanto possibile , un reddito equo ai produttori ; che , tenuto conto delle caratteristiche del mercato dei prodotti della pesca , la costituzione di organizzazione di produttori , che facciano obbligo ai loro membri di conformarsi a determinare norme specialmente in materia di produzione e di commercializzazione , contribuisce al conseguimento dei suddetti obiettivi ;

considerando che occore prevedere disposizioni volte ad agevolare la costituzione ed il funzionamento delle suddette organizzazioni nonchù gli investimenti determinati dall ' applicazione delle loro norme comuni ; che a tal fine è opportuno consentire agli Stati membri di concedere a tali organizzazioni degli aiuti du cui la Comunità assicurerà parzialmente il finanziamento ; che , tuttavia , occorre limitare l ' ammontare di tali aiuti e conferire loro un carattere transitorio e decrescente per aumentare gradualmente la responsabilità finanziaria dei produttori ;

considerando che , allo scopo di far fronte , per taluni prodotti della pesca che presentano un particolare interesse per il reddito dei produttori , a situazioni di mercato suscettibili di condurre a prezzi tali da provocare pertubazioni sul mercato comunitario , è necessario fissare per ciascuno di questi prodotti un prezzo d ' orientamento rappresentativo delle zone di produzione della Comunità che serva a determinare i livelli dei prezzi per gli interventi sul mercato ;

considerando che , per stabilizzare i corsi , è auspicabile che tali organizzazioni possano intervenire sul mercato applicando , in particolare un prezzo di ritiro al di sotto del quale i prodotti dei loro aderenti vengono ritirati dal mercato ;

considerando che in certi casi ed a determinate condizioni è opportuno sostenere l ' azione delle organizzazione di produttori accordando loro compensazioni finanziarie per i quantitativi ritirati dal mercato ;

considerando che per evitare il crollo dei corsi delle sardine e delle acciughe occorre procedere all ' acquisto dei prodotti in questione di origine comunitaria e conformi alle orme comuni di commercializzazione tramite organismi designati a tal fine dagli Stati membri ;

considerando che , qualora i prezzi di taluni prodotti congelati assumano un andamento nettamente negativo è opportuno prevedere la possibilità di accordare ai produttori aiuti all ' ammasso privato di questi prodotti di origine comunitaria ;

considerando che una flessione dei prezzi all ' importazione di tonni destinati all ' industria conserviera potrebbe minacciare il livello dei redditi dei produttori comunitari dei prodotti in questione ; che è pertanto opportuno prevedere che , in caso di bisogno , siano accordate ai produttori indennità di compensazione ;

considerando che per rendere possibile l ' adozione delle misure necessarie per basare il regime d ' intervento sulla responsabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori occorre prevedere un esame successivo delle varie forme del regime di intervento ;

considerando che per taluni prodotti occorre adottare misure nei confronti delle importazioni in provenienza dai paesi terzi effettuate a prezzi anormali , al fine di evitare pertubazioni sui mercati della Comunità ;

considerando che per la maggior parte dei prodotti il regime in tal modo istituito consente di rinunciare ad ogni misura di restrizione quantitativa alla frontiera esterna della Comunità e di applicare soltanto il dazio della tariffa doganale comune ; che , in circostanze eccezionali , tale meccanismo può riverlarsi inefficace ; che , per non lasciare in tali casi il mercato comunitario indifeso contro le pertubazioni che potrebbero risultarne , essendo stati soppressi gli ostacoli all ' importazione precedentemente esistensi , occorre permettere alla Comunità di prendere rapidamente le misure necessarie ;

considerando che è tuttavia nell ' interesse della Comunità che l ' applicazione dei dazi della tariffa doganale comune sia sospesa totalmente per certi prodotti ; che , in difetto di una sufficiente produzione comunitaria di aringhe e di tonni , è opportuno assicurare alle industrie alimentari di trasformazione utilizzatrici di questi prodotti condizioni di approvvigionamento paragonabili a quelle di cui beneficiano i paesi terzi esportatori per non ostacolare il loro sviluppo nel quadro delle condizioni internazionali di concorrenza ; che gli inconvenienti che questo regime potrebbe comportare per i produttori di tonni della Comunità possono essere compensati con la concessione delle indemnità previste a tal fine ; che , inoltre , ragioni d ' ordine sociale giustificano il mantenimento delle correnti tradizionali di approvvigionamento dei prodotti alimentari di base , quali il merluzzo salato e secco ;

considerando che per alcuni prodotti non è ancora possibile definire un regime comunitario all ' importazione ; che è pertanto necessario permettere agli Stati membri di mantenere per tali prodotti le restrizioni quantitative risultanti dai rispettivi nazionali ;

considerando che , a complemento del sistema sopra descritto , e nella misura necessaria al suo buon funzionamento , è opportuno prevedere la possibilità di disciplinare il ricorso al regime di perfezionamento attivo e , nella misura in cui la situazione del mercato lo esiga , il divieto totale o parziale di tale ricorso ; che è inoltre opportuno che le restituzioni siano fissate in modo che i prodotti di base comunitari utilizzati dall ' industria di trasformazione della Comunità ai fini dell ' esportazione non siano sfavoriti da un regime di perfezionamento attivo , che stimolerebbe tale industria ad accordare la preferenza all ' importazione di prodotti di base provenienti dai paesi terzi ;

considerando che occorre impedire che la concorrenza fra le imprese della Comunità su mercati esterni possa venir falsata ; che si debbono pertanto instaurare uguali condizioni di concorrenza , istituendo un regime comunitario che preveda per i prodotti della pesca ma concessione facoltativa di restituzioni all ' esportazione verso i paesi terzi nella misura necessaria a salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale dei prodotti in questione e nei casi in cui tali esportazioni sono economicamente importanti ;

considerando che , nel commercio interno della Comunità , in virtù delle disposizioni del trattato , la riscossione di qualsiasi dazio doganale tassa di effetto equivalente e l ' applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente sono vietate , di pieno diritto ; che , inoltre , l ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca comporta l ' abolizione di ogni tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale e di ogni restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente che formi parte integrante di un ' organizzazione nazionale dei mercati in tale settore ; che , infime , la decisione del Consiglio , del 20 dicembre 1969 , concernente il regime dei prezzi minimi ( 2 ) , cessa di essere applicabile ai prodotti della pesca a partire dalla data d ' applicazione delle misure di orgazizzazione comune dei mercati per tali prodotti :

...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT