Council Regulation (EEC) No 1223/83 of 20 May 1983 on the exchange rates to be applied in agriculture

Published date21 May 1983
Subject MatterProvisions under Article 235 EEC,Monetary measures in the field of agriculture,Agriculture and Fisheries
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 132, 21 May 1983
EUR-Lex - 31983R1223 - IT 31983R1223

Regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio del 20 maggio 1983 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo

Gazzetta ufficiale n. L 132 del 21/05/1983 pag. 0033 - 0039


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1223/83 DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 1983

relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 129 del Consiglio , relativo al valore dell ' unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2543/73 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 ,

vista la proposta della Commissione ( 3 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 4 ) ,

considerando che la situazione di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento n . 129 che giustifica misure di deroga al principio dell ' utilizzazione delle parità per la conversione tra due monete si presenta attualmente in diversi Stati membri ;

considerando che i problemi derivanti da tale situazione hanno potuto essere risolti applicando importi compensativi monetari e tassi di cambio rappresentativi nell ' ambito della politica agricola comune ; che tale regime si traduce in livelli di prezzo diversi negli Stati membri interessati ; che , tuttavia , per evitare che il mantenimento di tassi invariati nell ' ambito della politica agricola comune comporti , al momento delle maggiorazioni di prezzo , un aumento del divario esistente tra i prezzi

espressi in moneta nazionale , e tenuto conto della possibilità di effettuare taluni adeguamenti dei tassi alla realtà economica degli Stati membri , occorre fissare per le monete degli Stati membri interessati un tasso rappresentativ più aderente a detta realtà ; che è opportuno cogliere l ' occasione per riunire in un nuovo testo tutti i tassi rappresentativi ; che pertanto i regolamento ( CEE ) n . 878/77 ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 771/83 ( 6 ) , deve essere abrogato ;

considerando tuttavia che è opportuno moderare per quanto possibile le incidenze di tale misura sulle economie degli Stati membri interessati ; che , per tale motivo , è necessario in particolare che l ' applicazione dei nuovi tass abbia luogo entro un termine ragionevole , collegato di massima all ' inizio della campagna o ad una modifica dei prezzi ; che , in particolare , occorre prevedere deroghe per taluni importi che figurano nel regolamento ( CEE ) n . 337/79 del Consiglio , del 5 febbraio 1979 , relativo all ' organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 7 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3082/82 ( 8 ) , per garantire l ' uguaglianza di trattamento per gli interessati nel periodo di applicazione di una misura d ' intervento o di distillazione ;

considerando che , per evitare un trattamento differente di prodotti interdipendenti , è necessario prevedere che i nuovi tassi si applicano a decorrere dalla stessa data nel settore dei cereali ad eccezione del frumento duro e delle semole e dei semolini di frumento duro e nei settori delle uova e del pollame , dell ' ovoalbumina e della lattoalbumina ;

considerando che la fissazione di un tasso rappresentativo comporta una modifica del livello dei prezzi dei prodotti agricoli ; che i problemi posti dalle modifiche dei tassi di cambio sono oggetto di una regolamentazione comunitaria , in particolare del regolamento ( CEE ) n . 1134/68 del Consiglio , del 30 luglio 1968 , che fissa le norme di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell ' unità di conto utilizzata per la politica agraria comune ( 9 ) ; che tali disposizioni riguardano unicamente il caso di una modifica della parità di una moneta ; che la loro applicazione è parimenti giustificata nel presente caso ; che tuttavia , nella misura in cui gli interessati...

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