Council Regulation (EEC) No 1223/83 of 20 May 1983 on the exchange rates to be applied in agriculture
Published date | 21 May 1983 |
Subject Matter | Provisions under Article 235 EEC,Monetary measures in the field of agriculture,Agriculture and Fisheries |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 132, 21 May 1983 |
Regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio del 20 maggio 1983 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo
Gazzetta ufficiale n. L 132 del 21/05/1983 pag. 0033 - 0039
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1223/83 DEL CONSIGLIO
del 20 maggio 1983
relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 129 del Consiglio , relativo al valore dell ' unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2543/73 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 ,
vista la proposta della Commissione ( 3 ) ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 4 ) ,
considerando che la situazione di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento n . 129 che giustifica misure di deroga al principio dell ' utilizzazione delle parità per la conversione tra due monete si presenta attualmente in diversi Stati membri ;
considerando che i problemi derivanti da tale situazione hanno potuto essere risolti applicando importi compensativi monetari e tassi di cambio rappresentativi nell ' ambito della politica agricola comune ; che tale regime si traduce in livelli di prezzo diversi negli Stati membri interessati ; che , tuttavia , per evitare che il mantenimento di tassi invariati nell ' ambito della politica agricola comune comporti , al momento delle maggiorazioni di prezzo , un aumento del divario esistente tra i prezzi
espressi in moneta nazionale , e tenuto conto della possibilità di effettuare taluni adeguamenti dei tassi alla realtà economica degli Stati membri , occorre fissare per le monete degli Stati membri interessati un tasso rappresentativ più aderente a detta realtà ; che è opportuno cogliere l ' occasione per riunire in un nuovo testo tutti i tassi rappresentativi ; che pertanto i regolamento ( CEE ) n . 878/77 ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 771/83 ( 6 ) , deve essere abrogato ;
considerando tuttavia che è opportuno moderare per quanto possibile le incidenze di tale misura sulle economie degli Stati membri interessati ; che , per tale motivo , è necessario in particolare che l ' applicazione dei nuovi tass abbia luogo entro un termine ragionevole , collegato di massima all ' inizio della campagna o ad una modifica dei prezzi ; che , in particolare , occorre prevedere deroghe per taluni importi che figurano nel regolamento ( CEE ) n . 337/79 del Consiglio , del 5 febbraio 1979 , relativo all ' organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 7 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3082/82 ( 8 ) , per garantire l ' uguaglianza di trattamento per gli interessati nel periodo di applicazione di una misura d ' intervento o di distillazione ;
considerando che , per evitare un trattamento differente di prodotti interdipendenti , è necessario prevedere che i nuovi tassi si applicano a decorrere dalla stessa data nel settore dei cereali ad eccezione del frumento duro e delle semole e dei semolini di frumento duro e nei settori delle uova e del pollame , dell ' ovoalbumina e della lattoalbumina ;
considerando che la fissazione di un tasso rappresentativo comporta una modifica del livello dei prezzi dei prodotti agricoli ; che i problemi posti dalle modifiche dei tassi di cambio sono oggetto di una regolamentazione comunitaria , in particolare del regolamento ( CEE ) n . 1134/68 del Consiglio , del 30 luglio 1968 , che fissa le norme di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell ' unità di conto utilizzata per la politica agraria comune ( 9 ) ; che tali disposizioni riguardano unicamente il caso di una modifica della parità di una moneta ; che la loro applicazione è parimenti giustificata nel presente caso ; che tuttavia , nella misura in cui gli interessati...
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