Council Regulation (EEC) No 1764/92 of 29 June 1992 amending the arrangements for the import into the Community of certain agricultural products originating in Algeria, Cyprus, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Malta, Morocco, Syria and Tunisia

Published date01 July 1992
Subject MatterExternal relations,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 181, 1 July 1992
EUR-Lex - 31992R1764 - IT 31992R1764

Regolamento (CEE) n. 1764/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, che modifica il regime applicabile alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della Giordania, del Libano, di Malta, del Marocco, della Siria e della Tunisia

Gazzetta ufficiale n. L 181 del 01/07/1992 pag. 0009 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 19 pag. 0226
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 19 pag. 0226


REGOLAMENTO (CEE) N. 1764/92 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1992 che modifica il regime applicabile alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della Giordania, del Libano, di Malta, del Marocco, della Siria e della Tunisia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nell'ambito di una politica mediterranea rinnovata, al fine di rafforzare i legami e approfondire la cooperazione con i paesi della regione, il Consiglio e la Commissione hanno adottato, durante la sessione del Consiglio del 18 e 19 dicembre 1990, una risoluzione relativa agli scambi commerciali con i paesi terzi mediterranei;

considerando che nella risoluzione si è previsto, fra l'altro, di attuare misure volte a promuovere le esportazioni agricole di questi paesi nella Comunità e che è pertanto necessario stabilire le modalità di applicazione di dette misure;

considerando che, a tal fine, occorre modificare il regime applicabile all'importazione nella Comunità, previsto nei protocolli degli accordi di associazione o di cooperazione conclusi con l'Algeria, Cipro, l'Egitto, Israele, la Giordania, il Libano, Malta, il Marocco, la Siria e la Tunisia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi doganali applicabili al 31 dicembre 1991 nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, sono aboliti in due quote equivalenti, il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993, per i prodotti che sono disciplinati nell'allegato II del trattato, e che sono originari dei paesi terzi mediterranei interessati e per cui lo smantellamento tariffario, previsto nei protocolli degli accordi di associazione o di cooperazione di cui all'allegato I del presente regolamento, prosegue dopo il 1°...

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