Council Regulation (EEC) No 2909/83 of 4 October 1983 on measures to encourage exploratory fishing and cooperation through joint ventures in the fishing sector
Published date | 22 October 1983 |
Subject Matter | Fisheries policy,Agriculture and Fisheries |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 290, 22 October 1983 |
Regolamento (CEE) n. 2909/83 del Consiglio del 4 ottobre 1983 che istituisce un regime d' incentivazione della pesca sperimentale e della cooperazione in materia di pesca nel quadro di joint ventures
Gazzetta ufficiale n. L 290 del 22/10/1983 pag. 0009
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 2 pag. 0179
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 2 pag. 0179
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2909/83 DEL CONSIGLIO
del 4 ottobre 1983
che istituisce un regime d ' incentivazione della pesca sperimentale e della cooperazione in materia di pesca nel quadro di joint ventures
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 e 43 ,
vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,
considerando che il regolamento ( CEE ) n . 101/76 del Consiglio , del 9 gennaio 1976 , relativo all ' attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca ( 4 ) , stabilisce all ' articolo 9 che l ' aumento della produttività può essere ottenuto intensificando la ricerca di nuovi metodi e di nuovi fondali di pesca ;
considerando che la conservazione delle risorse di pesca tradizionalmente sfruttate nella marittime della Comunità richiede il riorientamento di una parte dell ' attività di pesca verso la cattura e la commercializzazione di specie poco sfruttate , o verso la prospezione di nuovi fondali all ' interno o al di fuori di queste acque ;
considerando che la pesca sperimentale costituisce un mezzo per promuovere tale riorientamento e che detta attività può essere incoraggiata soltanto con l ' assunzione a carico , totale o parziale , dei rischi d ' esercizio ad essa connessi ;
considerando che è opportuno promuovere anzitutto un riorientamento dei pescherecci di lunghezza superiore a 24 metri la cui attività , rispetto ai luoghi o alle zone di pesca tradizionali , ha subito forti riduzioni ;
considerando che alcuni paesi terzi del bacino mediterraneo e della costa occidentale dell ' Africa dispongono di risorse attualmente poco sfruttate , per mancanza quantitativa o qualitativa di mezzi produttivi ;
considerando che il potenziale di pesca eccedentario della Comunità può essere utilizzato nel quadro dell ' attività di joint ventures da costituire tra persone fisiche o giuridiche della Comunità e persone fisiche o giuridiche di tali paesi , aventi come scopo la sfruttamento comune delle risorse di pesca per un periodo limitato oppure a lungo termine ;
considerando che la Comunità deve essere solidale con gli Stati membri nelle azioni da questi intraprese per garantire non soltanto l ' impiego razionale del potenziale di pesca sottoutilizzato , ma anche una migliore cooperazione tra gli Stati membri e i paesi terzi ; che a tal fine è opportuno disporre che la Comunità rimborsi una parte delle spese sostenute per applicare le misure nazionali d ' incentivazione ;
considerando che una partecipazione finanziaria sostanziale della Comunità alle spese ammissibili sostenute dagli stati è necessaria per incoraggiare il riorientamento dell ' attività di pesca e la costituzione di joint ventures ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . Per favorire un migliore approvvigionamento del mercato o un migliore impiego del potenziale di pesca disponibile in seguito alla limitazione delle possibilità di cattura , gli Stati membri possono istituire un regime d ' incentivazione per il riorientamento dell ' attività di pesca conforme alle disposizione del presente regolamento .
2 . Il riorientamento può avvenire tramite le azioni seguenti :
- campagne di pesca sperimentali , da realizzare con imbarcazioni battenti bandiera di uno Stato membro ;
- cooperazione con partner di un paese terzo del bacino mediterraneo o della costa occidentale dell ' Africa nell ' ambito di joint ventures di pesca .
3 . La Comunità partecipa alle spese sostenute per realizzare le misure d '...
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