Council Regulation (EEC) No 2909/83 of 4 October 1983 on measures to encourage exploratory fishing and cooperation through joint ventures in the fishing sector

Published date22 October 1983
Subject MatterFisheries policy,Agriculture and Fisheries
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 290, 22 October 1983
EUR-Lex - 31983R2909 - IT

Regolamento (CEE) n. 2909/83 del Consiglio del 4 ottobre 1983 che istituisce un regime d' incentivazione della pesca sperimentale e della cooperazione in materia di pesca nel quadro di joint ventures

Gazzetta ufficiale n. L 290 del 22/10/1983 pag. 0009
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 2 pag. 0179
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 2 pag. 0179


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2909/83 DEL CONSIGLIO

del 4 ottobre 1983

che istituisce un regime d ' incentivazione della pesca sperimentale e della cooperazione in materia di pesca nel quadro di joint ventures

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 e 43 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 101/76 del Consiglio , del 9 gennaio 1976 , relativo all ' attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca ( 4 ) , stabilisce all ' articolo 9 che l ' aumento della produttività può essere ottenuto intensificando la ricerca di nuovi metodi e di nuovi fondali di pesca ;

considerando che la conservazione delle risorse di pesca tradizionalmente sfruttate nella marittime della Comunità richiede il riorientamento di una parte dell ' attività di pesca verso la cattura e la commercializzazione di specie poco sfruttate , o verso la prospezione di nuovi fondali all ' interno o al di fuori di queste acque ;

considerando che la pesca sperimentale costituisce un mezzo per promuovere tale riorientamento e che detta attività può essere incoraggiata soltanto con l ' assunzione a carico , totale o parziale , dei rischi d ' esercizio ad essa connessi ;

considerando che è opportuno promuovere anzitutto un riorientamento dei pescherecci di lunghezza superiore a 24 metri la cui attività , rispetto ai luoghi o alle zone di pesca tradizionali , ha subito forti riduzioni ;

considerando che alcuni paesi terzi del bacino mediterraneo e della costa occidentale dell ' Africa dispongono di risorse attualmente poco sfruttate , per mancanza quantitativa o qualitativa di mezzi produttivi ;

considerando che il potenziale di pesca eccedentario della Comunità può essere utilizzato nel quadro dell ' attività di joint ventures da costituire tra persone fisiche o giuridiche della Comunità e persone fisiche o giuridiche di tali paesi , aventi come scopo la sfruttamento comune delle risorse di pesca per un periodo limitato oppure a lungo termine ;

considerando che la Comunità deve essere solidale con gli Stati membri nelle azioni da questi intraprese per garantire non soltanto l ' impiego razionale del potenziale di pesca sottoutilizzato , ma anche una migliore cooperazione tra gli Stati membri e i paesi terzi ; che a tal fine è opportuno disporre che la Comunità rimborsi una parte delle spese sostenute per applicare le misure nazionali d ' incentivazione ;

considerando che una partecipazione finanziaria sostanziale della Comunità alle spese ammissibili sostenute dagli stati è necessaria per incoraggiare il riorientamento dell ' attività di pesca e la costituzione di joint ventures ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Per favorire un migliore approvvigionamento del mercato o un migliore impiego del potenziale di pesca disponibile in seguito alla limitazione delle possibilità di cattura , gli Stati membri possono istituire un regime d ' incentivazione per il riorientamento dell ' attività di pesca conforme alle disposizione del presente regolamento .

2 . Il riorientamento può avvenire tramite le azioni seguenti :

- campagne di pesca sperimentali , da realizzare con imbarcazioni battenti bandiera di uno Stato membro ;

- cooperazione con partner di un paese terzo del bacino mediterraneo o della costa occidentale dell ' Africa nell ' ambito di joint ventures di pesca .

3 . La Comunità partecipa alle spese sostenute per realizzare le misure d '...

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